XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 397




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, promuovono la collaborazione delle associazioni di volontariato e delle cooperative giovanili allo scopo di valorizzare i beni culturali, i musei e le istituzioni culturali presenti sull'intero territorio nazionale, di migliorarne la gestione e di favorire l'incremento della fruizione di tali beni da parte del pubblico.


Art. 2.

        1. Le regioni pubblicano annualmente, con un'ampia diffusione e informazione specie nelle scuole superiori e nelle università, su segnalazione dei direttori dei musei e delle sovrintendenze per i beni di loro competenza, l'elenco dei musei e delle istituzioni culturali con l'indicazione dei servizi per i quali si richiede di avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 1.


Art. 3.

        1. A favore di tutti i musei e delle istituzioni culturali possono operare i soggetti indicati all'articolo 1, su specifica richiesta delle sovrintendenze, degli organismi regionali, degli enti locali, dei musei e delle istituzioni, ciascuno per i beni di sua competenza.
        2. Allo scopo di migliorare la gestione e la fruizione dei musei statali e non statali, di quelli facenti capo a comunità religiose o di quelli privati e dei beni culturali in genere, si considerano primari i seguenti servizi:

            a) sorveglianza e custodia;

            b) informazione, divulgazione, rapporti con l'esterno;

            c) assistenza culturale e didattica al pubblico;

            d) censimento, schedatura e assistenza alla catalogazione delle opere;

            e) progetti e iniziative speciali.

        3. Al fine di cui al comma 2, le regioni concordano con i direttori dei musei, con le istituzioni culturali e con i sovrintendenti i contenuti e le procedure didattiche dei corsi di addestramento e di formazione, di tipo intensivo, aperti a tutti coloro che abbiano compiuto diciotto anni e tenuti dal personale scientifico dei musei e delle istituzioni, volti a fornire le competenze relative allo svolgimento dei servizi di cui al comma 2.
        4. I corsi di cui al comma 3, che devono avere una consistenza minima di cinquanta ore totali e una durata, rapportata alle varie funzioni, da uno a cinque mesi, sono tenuti nei mesi estivi e autunnali e alla loro conclusione ciascun frequentante consegue un attestato per ciascun differente livello di preparazione secondo la durata del corso frequentato.
        5. Il possesso dell'attestato di frequenza di cui al comma 4, rilasciato dalla regione, è condizione indispensabile per accedere alle attività e ai servizi previsti dal comma 2.
        6. Le forme e i contenuti della collaborazione, nonché gli eventuali compensi per progetti speciali e per rimborso spese, sono stabiliti di volta in volta, direttamente in forma di convenzione, tra i direttori dei musei o, comunque, tra i responsabili della tutela di beni culturali e i soggetti interessati.
        7. Le regioni destinano una quota parte dei fondi dei rispettivi bilanci per le iniziative di cui alla presente legge ad un apposito fondo di incentivazione a favore della gestione dei beni culturali e museali che nel corso dell'anno solare precedente abbiano avuto un incremento delle loro attività e dei relativi servizi conseguente alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 6.
        8. Può essere altresì richiesto alle associazioni di volontariato, da parte dello Stato, degli organismi regionali e degli enti locali, per uno stesso bene, un servizio completo di custodia, di vigilanza e di manutenzione ordinaria in funzione della fruizione pubblica del bene stesso. In tal caso dovrà essere chiaramente indicata, nella convenzione di cui al comma 6, la figura giuridica responsabile civilmente del bene ricevuto in gestione.



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