XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 397
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e le
regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
promuovono la collaborazione delle associazioni di
volontariato e delle cooperative giovanili allo scopo di
valorizzare i beni culturali, i musei e le istituzioni
culturali presenti sull'intero territorio nazionale, di
migliorarne la gestione e di favorire l'incremento della
fruizione di tali beni da parte del pubblico.
Art. 2.
1. Le regioni pubblicano annualmente, con un'ampia
diffusione e informazione specie nelle scuole superiori e
nelle università, su segnalazione dei direttori dei musei e
delle sovrintendenze per i beni di loro competenza, l'elenco
dei musei e delle istituzioni culturali con l'indicazione dei
servizi per i quali si richiede di avvalersi della
collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 1.
Art. 3.
1. A favore di tutti i musei e delle istituzioni culturali
possono operare i soggetti indicati all'articolo 1, su
specifica richiesta delle sovrintendenze, degli organismi
regionali, degli enti locali, dei musei e delle istituzioni,
ciascuno per i beni di sua competenza.
2. Allo scopo di migliorare la gestione e la fruizione dei
musei statali e non statali, di quelli facenti capo a comunità
religiose o di quelli privati e dei beni culturali in genere,
si considerano primari i seguenti servizi:
a) sorveglianza e custodia;
b) informazione, divulgazione, rapporti con
l'esterno;
c) assistenza culturale e didattica al
pubblico;
d) censimento, schedatura e assistenza alla
catalogazione delle opere;
e) progetti e iniziative speciali.
3. Al fine di cui al comma 2, le regioni concordano con i
direttori dei musei, con le istituzioni culturali e con i
sovrintendenti i contenuti e le procedure didattiche dei corsi
di addestramento e di formazione, di tipo intensivo, aperti a
tutti coloro che abbiano compiuto diciotto anni e tenuti dal
personale scientifico dei musei e delle istituzioni, volti a
fornire le competenze relative allo svolgimento dei servizi di
cui al comma 2.
4. I corsi di cui al comma 3, che devono avere una
consistenza minima di cinquanta ore totali e una durata,
rapportata alle varie funzioni, da uno a cinque mesi, sono
tenuti nei mesi estivi e autunnali e alla loro conclusione
ciascun frequentante consegue un attestato per ciascun
differente livello di preparazione secondo la durata del corso
frequentato.
5. Il possesso dell'attestato di frequenza di cui al comma
4, rilasciato dalla regione, è condizione indispensabile per
accedere alle attività e ai servizi previsti dal comma 2.
6. Le forme e i contenuti della collaborazione, nonché gli
eventuali compensi per progetti speciali e per rimborso spese,
sono stabiliti di volta in volta, direttamente in forma di
convenzione, tra i direttori dei musei o, comunque, tra i
responsabili della tutela di beni culturali e i soggetti
interessati.
7. Le regioni destinano una quota parte dei fondi dei
rispettivi bilanci per le iniziative di cui alla presente
legge ad un apposito fondo di incentivazione a favore della
gestione dei beni culturali e museali che nel corso dell'anno
solare precedente abbiano avuto un incremento delle loro
attività e dei relativi servizi conseguente alle convenzioni
stipulate ai sensi del comma 6.
8. Può essere altresì richiesto alle associazioni di
volontariato, da parte dello Stato, degli organismi regionali
e degli enti locali, per uno stesso bene, un servizio completo
di custodia, di vigilanza e di manutenzione ordinaria in
funzione della fruizione pubblica del bene stesso. In tal caso
dovrà essere chiaramente indicata, nella convenzione di cui al
comma 6, la figura giuridica responsabile civilmente del bene
ricevuto in gestione.