XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 392
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
costituzionale si ispira alla necessità di qualificare, in
primo luogo, la dizione indefinita contenuta nell'articolo 2
della nostra Carta costituzionale e di conferire, in seconda
istanza, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
un valore di inderogabile vincolatività nei confronti del
legislatore ordinario.
Per ciò che inerisce al primo aspetto, si ricorda che
l'articolo 2 della Costituzione, per il "principio
personalistico" che esso consacra, è da considerarsi una base
di tutela per quei diritti della personalità che non trovino
in altre disposizioni di legge un'espressa garanzia: esso
manifesta i caratteri di una categoria aperta, nella quale i
nuovi valori della persona destinati ad informare
l'ordinamento trovano un riconoscimento ed una protezione. In
tal modo si permette l'allargamento del novero delle
situazioni giuridiche soggettive inderogabilmente garantite
nel nostro ordinamento.
Tale "apertura" costituisce senz'altro un elemento di
significativa flessibilità che integra e qualifica
l'ordinamento costituzionale; tuttavia, è opportuno
evidenziare che la garanzia ivi offerta deve anche
qualificarsi al fine di esprimere una proiezione universale
del riconoscimento medesimo, in quanto gli Stati membri delle
Nazioni Unite "si sono impegnati a perseguire, in cooperazione
con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", come si
legge nel preambolo alla Dichiarazione medesima.
Tale trasposizione in termini universali costituisce
un'ulteriore affermazione di quella fede nei diritti
fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della
persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della
donna, affermata nello Statuto delle Nazioni Unite, nel quale
esiste l'impegno di tutti i popoli di promuovere il progresso
sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore
libertà.
La necessità dunque di qualificare a livello
costituzionale tale impegno implica la definizione di un
parametro inderogabile, rispetto al quale il legislatore per
primo dovrà relazionarsi, le cui implicazioni dovranno essere
funzionalmente perseguite anche dall'Esecutivo nella gestione
della politica estera, in considerazione del fatto che "il
disconoscimento ed il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno
portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri
umani godano della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la
più alta aspirazione dell'uomo" (Preambolo alla Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo).
Sulla base di queste valutazioni, l'esplicitazione che si
propone di introdurre in base a questa proposta di legge
costituzionale, pur non costituendo una "chiusura"
dell'articolo 2 della Carta fondamentale e non limitando
dunque il novero dei diritti fondamentali riconosciuti e
garantiti dalla Repubblica italiana, conduce a postularne una
proiezione internazionale, a qualificare il rispetto per la
persona umana come valore di carattere universale e ad
impegnare il Governo e tutti i cittadini nel reintegrare la
dignità umana ove sia stata offesa e rinnegata.