XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 392




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale si ispira alla necessità di qualificare, in primo luogo, la dizione indefinita contenuta nell'articolo 2 della nostra Carta costituzionale e di conferire, in seconda istanza, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo un valore di inderogabile vincolatività nei confronti del legislatore ordinario.
        Per ciò che inerisce al primo aspetto, si ricorda che l'articolo 2 della Costituzione, per il "principio personalistico" che esso consacra, è da considerarsi una base di tutela per quei diritti della personalità che non trovino in altre disposizioni di legge un'espressa garanzia: esso manifesta i caratteri di una categoria aperta, nella quale i nuovi valori della persona destinati ad informare l'ordinamento trovano un riconoscimento ed una protezione. In tal modo si permette l'allargamento del novero delle situazioni giuridiche soggettive inderogabilmente garantite nel nostro ordinamento.
        Tale "apertura" costituisce senz'altro un elemento di significativa flessibilità che integra e qualifica l'ordinamento costituzionale; tuttavia, è opportuno evidenziare che la garanzia ivi offerta deve anche qualificarsi al fine di esprimere una proiezione universale del riconoscimento medesimo, in quanto gli Stati membri delle Nazioni Unite "si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", come si legge nel preambolo alla Dichiarazione medesima.
        Tale trasposizione in termini universali costituisce un'ulteriore affermazione di quella fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, affermata nello Statuto delle Nazioni Unite, nel quale esiste l'impegno di tutti i popoli di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà.
        La necessità dunque di qualificare a livello costituzionale tale impegno implica la definizione di un parametro inderogabile, rispetto al quale il legislatore per primo dovrà relazionarsi, le cui implicazioni dovranno essere funzionalmente perseguite anche dall'Esecutivo nella gestione della politica estera, in considerazione del fatto che "il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo" (Preambolo alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo).
        Sulla base di queste valutazioni, l'esplicitazione che si propone di introdurre in base a questa proposta di legge costituzionale, pur non costituendo una "chiusura" dell'articolo 2 della Carta fondamentale e non limitando dunque il novero dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Repubblica italiana, conduce a postularne una proiezione internazionale, a qualificare il rispetto per la persona umana come valore di carattere universale e ad impegnare il Governo e tutti i cittadini nel reintegrare la dignità umana ove sia stata offesa e rinnegata.




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