XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 392




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. L'articolo 2 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce, anche in base alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".



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