XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 392
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 2 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce, anche in
base alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948, i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale".