XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 389




        Onorevoli Colleghi! - La commercializzazione della pillola abortiva ha suscitato fortissime polemiche nella opinione pubblica ed in Parlamento. Nella XIII legislatura, i deputati del CDU, fortemente impegnati nella difesa della famiglia, hanno presentato, oltre ad una mozione sulla biogenetica, anche una interpellanza parlamentare urgente che è stata esaminata nel corso della seduta della Camera dei deputati dell'11 gennaio 2001.
        La pillola abortiva pone gravi problemi etici per gli operatori del settore sanitario e in particolare per i medici ed i farmacisti. La decisione del Ministro della sanità è maturata con atto amministrativo svincolato da qualsiasi preventivo orientamento parlamentare su una questione che avrebbe necessitato di più attenta valutazione. La "pillola del giorno dopo" è stata infatti presentata come un semplice contraccettivo o, meglio, come un contraccettivo di emergenza. Il risultato è stato di rendere labile il confine tra contraccezione ed aborto, alimentando nella opinione pubblica una pericolosa confusione tra i due distinti momenti.
        Abbiamo giudicato negativamente la decisione - di cui il Governo Amato si è assunto la piena responsabilità- di avere messo in commercio un prodotto chimico di tale portata sottovalutandone gli effetti e le ripercussioni ed affrontando un tema di tale portata con pericolosa superficialità.
        Per tentare di giustificare il fatto che non si tratta di aborto, si parla di differenza tra aborto ed intercezione, vale a dire l'effetto ad azione interniditatoria del farmaco volta ad impedire che avvenga l'impianto dell'ovulo fecondato dell'embrione nella parete uterina.
        La nostra tesi è che, anche se si impedisce all'ovulo fecondato di impiantarsi nella parete uterina, ci troviamo di fronte ad un embrione che viene di fatto distrutto. Si tratti di ovulo fecondato, di embrione o di feto, si tratta comunque di fasi di un unico processo di crescita che inizia proprio al momento del concepimento, a prescindere dal fatto che l'ovulo si impianti o meno. E' l'unico momento di crescita che porta poi, come si sostiene attualmente, alla gravidanza. Non si può negare che con la somministrazione del farmaco si provoca certamente l'espulsione, la morte del neoconcepito. Gli effetti sono questi. La donna viene liberata dall'ovulo fecondato. Riteniamo che si determini una interruzione volontaria della gravidanza o della vita concepita. Il che è per certi versi più grave rispetto a quanto oggi permette la pur contestabile legge 22 maggio 1978, n. 194, perché proprio per l'immediata vendita in commercio del farmaco non si conoscono i suoi effetti; la donna non sa se esso sia un farmaco abortivo o antinidatatorio, come si preferisce sottolineare.
        Con la citata ordinanza del Ministro della sanità si è tentato di sfuggire alle procedure obbligatorie previste dalla legge n. 194 del 1978, incoraggiando pericolosamente l'assunzione e l'uso di questa pillola. Non può essere ignorata la grave carenza di informazione, di spiegazioni, di una politica di prevenzione e di educazione soprattutto riguardo agli effetti collaterali che possono essere provocati da tale farmaco, che è stato commercializzato frettolosamente senza valutarne compiutamente i meccanismi di azione ed alimentando, altresì, la diffusione tra i giovani di una pericolosa cultura.
        Si crea oggi un pericoloso vuoto normativo per quanto attiene alla posizione dei farmacisti, che devono poter esercitare il diritto all'obiezione di coscienza in analogia con quanto previsto all'articolo 9 della citata legge n. 194 del 1978 per i medici, per il personale sanitario e quello esercente le attività ausiliarie, rimuovendo i vincoli oggi esistenti con la legge sulla sanità pubblica che impone ai farmacisti la vendita delle specialità medicinali ai sensi dall'articolo 38 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706. Riteniamo che questo diritto debba essere riconosciuto, perché in caso contrario si registrerebbe una grave anomalia rispetto all'Europa, avviandosi una procedura che consente l'aborto senza che ci sia la possibilità di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza.
        Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si prevede l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza per i farmacisti, sollevandoli da ogni responsabilità e stabilendo l'esplicita comunicazione agli assessorati regionali competenti in materia sanitaria. Con l'articolo 2 sono previste da parte del Ministro della sanità la promozione di una campagna informativa sull'uso e sulla natura dei cosiddetti "farmaci abortivi" e la pubblicazione dell'elenco dei farmacisti obiettori di coscienza.




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