XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 389
Onorevoli Colleghi! - La commercializzazione della
pillola abortiva ha suscitato fortissime polemiche nella
opinione pubblica ed in Parlamento. Nella XIII legislatura, i
deputati del CDU, fortemente impegnati nella difesa della
famiglia, hanno presentato, oltre ad una mozione sulla
biogenetica, anche una interpellanza parlamentare urgente che
è stata esaminata nel corso della seduta della Camera dei
deputati dell'11 gennaio 2001.
La pillola abortiva pone gravi problemi etici per gli
operatori del settore sanitario e in particolare per i medici
ed i farmacisti. La decisione del Ministro della sanità è
maturata con atto amministrativo svincolato da qualsiasi
preventivo orientamento parlamentare su una questione che
avrebbe necessitato di più attenta valutazione. La "pillola
del giorno dopo" è stata infatti presentata come un semplice
contraccettivo o, meglio, come un contraccettivo di emergenza.
Il risultato è stato di rendere labile il confine tra
contraccezione ed aborto, alimentando nella opinione pubblica
una pericolosa confusione tra i due distinti momenti.
Abbiamo giudicato negativamente la decisione - di cui il
Governo Amato si è assunto la piena responsabilità- di avere
messo in commercio un prodotto chimico di tale portata
sottovalutandone gli effetti e le ripercussioni ed affrontando
un tema di tale portata con pericolosa superficialità.
Per tentare di giustificare il fatto che non si tratta di
aborto, si parla di differenza tra aborto ed intercezione,
vale a dire l'effetto ad azione interniditatoria del farmaco
volta ad impedire che avvenga l'impianto dell'ovulo fecondato
dell'embrione nella parete uterina.
La nostra tesi è che, anche se si impedisce all'ovulo
fecondato di impiantarsi nella parete uterina, ci troviamo di
fronte ad un embrione che viene di fatto distrutto. Si tratti
di ovulo fecondato, di embrione o di feto, si tratta comunque
di fasi di un unico processo di crescita che inizia proprio al
momento del concepimento, a prescindere dal fatto che l'ovulo
si impianti o meno. E' l'unico momento di crescita che porta
poi, come si sostiene attualmente, alla gravidanza. Non si può
negare che con la somministrazione del farmaco si provoca
certamente l'espulsione, la morte del neoconcepito. Gli
effetti sono questi. La donna viene liberata dall'ovulo
fecondato. Riteniamo che si determini una interruzione
volontaria della gravidanza o della vita concepita. Il che è
per certi versi più grave rispetto a quanto oggi permette la
pur contestabile legge 22 maggio 1978, n. 194, perché proprio
per l'immediata vendita in commercio del farmaco non si
conoscono i suoi effetti; la donna non sa se esso sia un
farmaco abortivo o antinidatatorio, come si preferisce
sottolineare.
Con la citata ordinanza del Ministro della sanità si è
tentato di sfuggire alle procedure obbligatorie previste dalla
legge n. 194 del 1978, incoraggiando pericolosamente
l'assunzione e l'uso di questa pillola. Non può essere
ignorata la grave carenza di informazione, di spiegazioni, di
una politica di prevenzione e di educazione soprattutto
riguardo agli effetti collaterali che possono essere provocati
da tale farmaco, che è stato commercializzato frettolosamente
senza valutarne compiutamente i meccanismi di azione ed
alimentando, altresì, la diffusione tra i giovani di una
pericolosa cultura.
Si crea oggi un pericoloso vuoto normativo per quanto
attiene alla posizione dei farmacisti, che devono poter
esercitare il diritto all'obiezione di coscienza in analogia
con quanto previsto all'articolo 9 della citata legge n. 194
del 1978 per i medici, per il personale sanitario e quello
esercente le attività ausiliarie, rimuovendo i vincoli oggi
esistenti con la legge sulla sanità pubblica che impone ai
farmacisti la vendita delle specialità medicinali ai sensi
dall'articolo 38 del regolamento approvato con regio decreto
30 settembre 1938, n. 1706. Riteniamo che questo diritto debba
essere riconosciuto, perché in caso contrario si registrerebbe
una grave anomalia rispetto all'Europa, avviandosi una
procedura che consente l'aborto senza che ci sia la
possibilità di esercitare il diritto all'obiezione di
coscienza.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si
prevede l'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza per
i farmacisti, sollevandoli da ogni responsabilità e stabilendo
l'esplicita comunicazione agli assessorati regionali
competenti in materia sanitaria. Con l'articolo 2 sono
previste da parte del Ministro della sanità la promozione di
una campagna informativa sull'uso e sulla natura dei
cosiddetti "farmaci abortivi" e la pubblicazione dell'elenco
dei farmacisti obiettori di coscienza.