XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 389
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I farmacisti titolari di farmacia ovvero in servizio
presso le farmacie di aziende ospedaliere o di case di cura
hanno diritto di sollevare obiezione di coscienza per la
vendita o la somministrazione di preparati farmacologici che
impediscano l'annidamento nell'utero dell'ovulo fecondato.
2. La dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi del
comma 1 deve essere comunicata all'assessore regionale
competente in materia sanitaria, anche tramite il direttore
sanitario dell'azienda ospedaliera o della casa di cura.
L'assessore provvede ad inviare a tutte le farmacie, per
l'affissione al pubblico, l'elenco delle farmacie del comune,
se capoluogo di provincia, o dei comuni limitrofi, negli altri
casi, nelle quali non è stata sollevata l'obiezione di
coscienza.
Art. 2.
1. Il Ministro della sanità, di intesa con le regioni,
promuove una campagna informativa sull'uso e sulla natura dei
preparati farmaceutici di cui all'articolo 1, comma 1,
provvedendo altresì alla pubblicazione dell'elenco dei
farmacisti obiettori di coscienza ai sensi del medesimo
articolo 1.