XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 389




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I farmacisti titolari di farmacia ovvero in servizio presso le farmacie di aziende ospedaliere o di case di cura hanno diritto di sollevare obiezione di coscienza per la vendita o la somministrazione di preparati farmacologici che impediscano l'annidamento nell'utero dell'ovulo fecondato.
        2. La dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi del comma 1 deve essere comunicata all'assessore regionale competente in materia sanitaria, anche tramite il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera o della casa di cura. L'assessore provvede ad inviare a tutte le farmacie, per l'affissione al pubblico, l'elenco delle farmacie del comune, se capoluogo di provincia, o dei comuni limitrofi, negli altri casi, nelle quali non è stata sollevata l'obiezione di coscienza.


Art. 2.

        1. Il Ministro della sanità, di intesa con le regioni, promuove una campagna informativa sull'uso e sulla natura dei preparati farmaceutici di cui all'articolo 1, comma 1, provvedendo altresì alla pubblicazione dell'elenco dei farmacisti obiettori di coscienza ai sensi del medesimo articolo 1.



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