XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 388




        Onorevoli Colleghi! - La funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali non è stata sinora sufficientemente riconosciuta né sono stati valorizzati il loro ruolo insostituibile e l'azione peculiare svolta nella società, soprattutto nei confronti dei minori, in particolare degli adolescenti e dei giovani nella fase più delicata della loro crescita, integrando l'impegno della famiglia e della scuola.
        Come è noto, attualmente, l'unico modesto riconoscimento giuridico nei confronti degli oratori parrocchiali si rinviene nella legislazione fiscale laddove gli oratori sono equiparati agli edifici di culto ai fini della determinazione della base imponibile per l'imposta sui fabbricati. Si tratta di un riconoscimento di poco rilievo che non tiene conto del ruolo sociale svolto dagli oratori nell'ambito delle parrocchie alle quali sono aggregati.
        Da ciò nasce la necessità di un riconoscimento legislativo più ampio e forte, che affidi agli oratori compiti istituzionali nell'ambito del ruolo e della azione che essi di fatto svolgono. Si tratta di una presa d'atto dell'importante ruolo storicamente svolto nei settori più diversi, che non si limita ad attività esclusivamente religiose. Gli oratori parrocchiali hanno sempre rappresentato un momento di aggregazione, di formazione e di crescita sociale: pertanto si è ritenuto, con la presente proposta di legge, di affidare ad essi compiti di grande rilievo formativo ededucativo, soprattutto in presenza dei grandi cambiamenti che stanno attraversando la società sia a causa della pressione migratoria che determina problemi complessi che vanno oltre la generosa accoglienza delle comunità locali, sia a causa dei forti cambiamenti determinati dalla innovazione tecnologica. Gli oratori, anche rispetto a questi fenomeni citati, se adeguatamente sostenuti, possono svolgere un ruolo decisivo per ridurre le aree del disagio sociale e per aiutare i più deboli, che spesso restano esclusi e marginalizzati dal cambiamento e dal progresso, favorendo l'integrazione degli stranieri di prima e seconda generazione, valorizzando le capacità degli individui, diffondendo il "volontariato virtuale", aiutando i più deboli, sostenendo le famiglie nel progetto educativo.
        La presente proposta di legge, in coerenza con le linee politiche seguite dai Cristiani democratici uniti, pone un altro importante tassello nel perseguimento di una autentica politica dei valori rispetto ad una società dove trionfa il permissivismo etico.
        Nel Paese si è aperto un forte dibattito e si sono alzate voci autorevoli che meritano di essere ricordate. Giovanni Paolo II, il 18 gennaio 2001, richiamando l'attenzione degli amministratori locali sull'educazione dei ragazzi, ha affermato: "non abbiate timore di assumere iniziative coraggiose riguardo alla effettiva parità scolastica e alla valorizzazione di quelle strutture, come ad esempio gli oratori parrocchiali, che molto contribuiscono ad offrire una sana formazione e a prevenire forme preoccupanti di disagio giovanile".
        Durante lo svolgimento degli "Stati generali della città di Milano", svoltisi dall'11 al 13 giugno 1998 a Milano, il cardinale Carlo Maria Martini ha ribadito come occorra portare: "una grande attenzione alle famiglie e in particolare ai più piccoli che sono più capaci di adattamento e di intuizione di ciò che unisce e dei valori di fondo della società. Ciò deve portare a una grande attenzione al loro inserimento nella scuola, nei luoghi di socializzazione, quindi anche nelle nostre parrocchie e nei nostri oratori".
        Il segretario nazionale dei Cristiani democratici uniti, onorevole Rocco Buttiglione, nell'annunciare, nell'ottobre scorso, le iniziative legislative regionali, sottolineava la necessità di "restituire agli oratori la funzione storica di presidio della sanità morale della nostra gioventù contro la disgregazione sociale e morale di questi tempi".
        Poiché la materia è già oggetto della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la legge 8 novembre 2000, n. 328, la presente proposta di legge si limita a riconoscere nel quadro dei princìpi e delle finalità dalla stessa legge stabilito, il ruolo degli oratori parrocchiali, affidando alle regioni i compiti di intervento in materia, mediante la redazione di appositi piani.
        Va ricordato che il 18 ottobre 2000 il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente la citata legge n. 328 del 2000, sull'assistenza sociale, un settore che era ancora disciplinato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, la cosiddetta "legge Crispi". Tra i princìpi generali e le finalità indicate dall'articolo 1 della citata legge n. 328 del 2000, meritano una menzione particolare alcuni passaggi che affidano, in posizione paritaria, agli enti locali, alle regioni ed allo Stato la programmazione e l'organizzazione dei servizi e degli interventi sociali. Nell'intento di valorizzare al massimo grado il principio di sussidiarietà, le regioni dovranno riconoscere ed agevolare il ruolo di tutti i soggetti sociali, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, compreso quello degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose, con cui lo Stato ha stipulato intese nell'organizzazione e nella gestione dei servizi sociali.
        Sempre nel medesimo articolo, al comma 5, viene enunciato un altro importantissimo principio e, cioè, che alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, nonché associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed altri organismi privati, in qualità di soggetti attivi nella progettazione, nell'organizzazione e nella gestione dei servizi e degli interventi sociali. Ebbene, nella storia sociale del nostro Paese, gli oratori parrocchiali hanno sempre rappresentato centri di aggregazione giovanile e per moltissimi minori hanno costituito e costituiscono tuttora un luogo dove si fa amicizia, ci si diverte e dove inizia la formazione del carattere, in una dimensione complementare a quella rappresentata dalla famiglia e dalla scuola. Le parrocchie, tramite gli oratori, hanno contribuito alla formazione ed all'educazione di intere generazioni di giovani ed oggi, in mancanza di strutture educative e sociali adeguate, si fanno sempre più carico del disagio giovanile, che tanti ragazzi manifestano, soprattutto nei grandi centri urbani. Negli oratori i giovani non vanno solo per trascorrere un po' di tempo libero o per giocare al pallone: vivono momenti molto importanti della loro vita, perché scoprono cos'è la dimensione comunitaria, conoscono la solidarietà, sviluppano le loro capacità culturali, intraprendono un cammino di fede, ma con esso anche un cammino sociale che implica rispetto degli altri e sviluppo del senso civico. Gli oratori, allora, rappresentano non solo una comunità che educa e che forma; rappresentano anche una comunità che cura. Sono questi, a nostro parere, gli obiettivi che vanno perseguiti, per offrire ai ragazzi degli oratori momenti di svago e di ricreazione, di incontro e di opportunità, per fare nuove esperienze ed avviare nuove amicizie. Nelle parrocchie gli oratori hanno sempre svolto quella funzione che oggi è demandata alle agenzie o ai centri che operano con finalità aggregative e formative. Ma non sempre le parrocchie hanno disponibilità di uomini e di mezzi per fare fronte al disagio giovanile, alla devianza ed alle mille difficoltà della vita quotidiana che presentano i ragazzi e gli adolescenti. Occorrono, allora, anche negli oratori, moduli di sostegno formativo e consulenziale per favorire l'adeguamento di queste strutture ed una crescita equilibrata dei ragazzi che vogliono inserirsi nella società.
        Si avverte la necessità di promuovere un "patto educativo", in cui possano essere coinvolti a pieno titolo gli oratori. Questi, come nel passato, rappresentano momenti formativi ed affettivi per quei ragazzi che, sia a scuola, sia nelle famiglie, non hanno gli strumenti e le opportunità necessari per fare crescere ed affermare la loro personalità. Pure nelle diversificazioni delle funzioni, occorre riconoscere pari dignità a tutti e, quindi, anche gli oratori, che vanno sostenuti con strutture, servizi e con contributi finanziari, ricorrendo al Fondo nazionale per le politiche sociali.
        Lo scopo della presente proposta di legge, pertanto, è quello di favorire una più intensa ed efficace collaborazione tra le regioni e le diocesi delle varie regioni, per l'avvio di un confronto e per l'individuazione di obiettivi, quali lo sviluppo della crescita dei minori e la prevenzione del disagio sociale minorile. Tutto questo per sviluppare sul territorio, nel rispetto delle competenze di ciascuno, linee di intervento concordate e condivise in favore dei ragazzi, degli adolescenti e delle loro famiglie.
        La presente proposta di legge intende anche rispondere alle sollecitazioni contenute nella legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, nella parte in cui auspica il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e private per la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente a loro più confacente, in attuazione dei princìpi della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
        Alcune regioni si sono già mosse con iniziative specifiche. Ricordiamo la regione Lazio, che ha già approvato una legge regionale, e la regione Piemonte, con un atto di indirizzo che finalizza risorse finanziarie come momento propedeutico ad una legge regionale.
        La presente proposta di legge intende far sì che le regioni riconoscano anche formalmente il ruolo educativo e la funzione sociale degli oratori parrocchiali, e che, con le dovute intese, le autorità diocesane siano pienamente coinvolte nella predisposizione dei programmi educativi e formativi. Gli oratori, poi, dovranno essere adeguatamente supportati con finanziamenti regionali per fare fronte alle tante necessità che essi avvertono, sia nell'espletamento della loro missione religiosa, che nella realizzazione della funzione sociale, educativa e formativa verso quei giovani che vivono negli oratori una importante fase della loro vita affettiva e comunitaria.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge riconosce la funzione sociale ed educativa degli oratori parrocchiali, determinando le finalità, i princìpi ed i compiti da affidare agli stessi. Tali compiti sono determinati nel piano regionale di cui all'articolo 4, nel quale sono individuati i tipi di intervento, le aree sociali e le classi dei giovani a cui il piano stesso è rivolto.
        L'articolo 2 attribuisce alla parrocchia una titolarità nella predisposizione dei programmi educativi, formativi, sportivi, ricreativi e culturali, in favore dei ragazzi e degli adolescenti che frequentano gli oratori. Questo richiamo alle parrocchie riteniamo sia in piena sintonia con quanto previsto dalla citata legge sull'assistenza sociale (legge n. 328 del 2000) nella parte in cui (articolo 1, comma 4), stabilisce espressamente che le regioni, così come gli enti locali e lo Stato, riconoscono ed agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale e degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose, con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione e della gestione dei servizi sociali. La parrocchia, a nostro parere, rientra perfettamente in tale previsione.
        L'articolo 3 riconosce le diocesi quali interlocutori dell'ente territoriale locale nella promozione e della predisposizione dei programmi, degli interventi e delle finalità indicati dalla legge.
        L'articolo 4 stabilisce le modalità di approvazione del piano regionale per la programmazione delle attività previste dalla legge e ne delinea le caratteristiche.
        L'articolo 5 stabilisce le forme di collaborazione per la redazione dei piani di cui all'articolo 4 e prevede appositi interventi finanziari a favore degli oratori parrocchiali, mediante l'erogazione di contributi per la gestione ordinaria delle attività nonché di contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature tecnologiche e di attrezzature per l'esercizio delle attività sportive.
        Con l'articolo 6, infine, si prevede la possibilità per lo Stato, le regioni ed i comuni di fornire in comodato agli oratori parrocchiali beni mobili ed immobili per l'esercizio delle attività previste dalla legge.




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