XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 388
Onorevoli Colleghi! - La funzione sociale svolta dagli
oratori parrocchiali non è stata sinora sufficientemente
riconosciuta né sono stati valorizzati il loro ruolo
insostituibile e l'azione peculiare svolta nella società,
soprattutto nei confronti dei minori, in particolare degli
adolescenti e dei giovani nella fase più delicata della loro
crescita, integrando l'impegno della famiglia e della
scuola.
Come è noto, attualmente, l'unico modesto riconoscimento
giuridico nei confronti degli oratori parrocchiali si rinviene
nella legislazione fiscale laddove gli oratori sono equiparati
agli edifici di culto ai fini della determinazione della base
imponibile per l'imposta sui fabbricati. Si tratta di un
riconoscimento di poco rilievo che non tiene conto del ruolo
sociale svolto dagli oratori nell'ambito delle parrocchie alle
quali sono aggregati.
Da ciò nasce la necessità di un riconoscimento legislativo
più ampio e forte, che affidi agli oratori compiti
istituzionali nell'ambito del ruolo e della azione che essi di
fatto svolgono. Si tratta di una presa d'atto dell'importante
ruolo storicamente svolto nei settori più diversi, che non si
limita ad attività esclusivamente religiose. Gli oratori
parrocchiali hanno sempre rappresentato un momento di
aggregazione, di formazione e di crescita sociale: pertanto si
è ritenuto, con la presente proposta di legge, di affidare ad
essi compiti di grande rilievo formativo ededucativo,
soprattutto in presenza dei grandi cambiamenti che stanno
attraversando la società sia a causa della pressione
migratoria che determina problemi complessi che vanno oltre la
generosa accoglienza delle comunità locali, sia a causa dei
forti cambiamenti determinati dalla innovazione tecnologica.
Gli oratori, anche rispetto a questi fenomeni citati, se
adeguatamente sostenuti, possono svolgere un ruolo decisivo
per ridurre le aree del disagio sociale e per aiutare i più
deboli, che spesso restano esclusi e marginalizzati dal
cambiamento e dal progresso, favorendo l'integrazione degli
stranieri di prima e seconda generazione, valorizzando le
capacità degli individui, diffondendo il "volontariato
virtuale", aiutando i più deboli, sostenendo le famiglie nel
progetto educativo.
La presente proposta di legge, in coerenza con le linee
politiche seguite dai Cristiani democratici uniti, pone un
altro importante tassello nel perseguimento di una autentica
politica dei valori rispetto ad una società dove trionfa il
permissivismo etico.
Nel Paese si è aperto un forte dibattito e si sono alzate
voci autorevoli che meritano di essere ricordate. Giovanni
Paolo II, il 18 gennaio 2001, richiamando l'attenzione degli
amministratori locali sull'educazione dei ragazzi, ha
affermato: "non abbiate timore di assumere iniziative
coraggiose riguardo alla effettiva parità scolastica e alla
valorizzazione di quelle strutture, come ad esempio gli
oratori parrocchiali, che molto contribuiscono ad offrire una
sana formazione e a prevenire forme preoccupanti di disagio
giovanile".
Durante lo svolgimento degli "Stati generali della città
di Milano", svoltisi dall'11 al 13 giugno 1998 a Milano, il
cardinale Carlo Maria Martini ha ribadito come occorra
portare: "una grande attenzione alle famiglie e in particolare
ai più piccoli che sono più capaci di adattamento e di
intuizione di ciò che unisce e dei valori di fondo della
società. Ciò deve portare a una grande attenzione al loro
inserimento nella scuola, nei luoghi di socializzazione,
quindi anche nelle nostre parrocchie e nei nostri oratori".
Il segretario nazionale dei Cristiani democratici uniti,
onorevole Rocco Buttiglione, nell'annunciare, nell'ottobre
scorso, le iniziative legislative regionali, sottolineava la
necessità di "restituire agli oratori la funzione storica di
presidio della sanità morale della nostra gioventù contro la
disgregazione sociale e morale di questi tempi".
Poiché la materia è già oggetto della legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, la legge 8 novembre 2000, n. 328, la presente
proposta di legge si limita a riconoscere nel quadro dei
princìpi e delle finalità dalla stessa legge stabilito, il
ruolo degli oratori parrocchiali, affidando alle regioni i
compiti di intervento in materia, mediante la redazione di
appositi piani.
Va ricordato che il 18 ottobre 2000 il Senato della
Repubblica ha approvato definitivamente la citata legge n. 328
del 2000, sull'assistenza sociale, un settore che era ancora
disciplinato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, la
cosiddetta "legge Crispi". Tra i princìpi generali e le
finalità indicate dall'articolo 1 della citata legge n. 328
del 2000, meritano una menzione particolare alcuni passaggi
che affidano, in posizione paritaria, agli enti locali, alle
regioni ed allo Stato la programmazione e l'organizzazione dei
servizi e degli interventi sociali. Nell'intento di
valorizzare al massimo grado il principio di sussidiarietà, le
regioni dovranno riconoscere ed agevolare il ruolo di tutti i
soggetti sociali, delle associazioni e degli enti di
promozione sociale, compreso quello degli enti riconosciuti
dalle confessioni religiose, con cui lo Stato ha stipulato
intese nell'organizzazione e nella gestione dei servizi
sociali.
Sempre nel medesimo articolo, al comma 5, viene enunciato
un altro importantissimo principio e, cioè, che alla gestione
ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici,
nonché associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni
ed altri organismi privati, in qualità di soggetti attivi
nella progettazione, nell'organizzazione e nella gestione dei
servizi e degli interventi sociali. Ebbene, nella storia
sociale del nostro Paese, gli oratori parrocchiali hanno
sempre rappresentato centri di aggregazione giovanile e per
moltissimi minori hanno costituito e costituiscono tuttora un
luogo dove si fa amicizia, ci si diverte e dove inizia la
formazione del carattere, in una dimensione complementare a
quella rappresentata dalla famiglia e dalla scuola. Le
parrocchie, tramite gli oratori, hanno contribuito alla
formazione ed all'educazione di intere generazioni di giovani
ed oggi, in mancanza di strutture educative e sociali
adeguate, si fanno sempre più carico del disagio giovanile,
che tanti ragazzi manifestano, soprattutto nei grandi centri
urbani. Negli oratori i giovani non vanno solo per trascorrere
un po' di tempo libero o per giocare al pallone: vivono
momenti molto importanti della loro vita, perché scoprono
cos'è la dimensione comunitaria, conoscono la solidarietà,
sviluppano le loro capacità culturali, intraprendono un
cammino di fede, ma con esso anche un cammino sociale che
implica rispetto degli altri e sviluppo del senso civico. Gli
oratori, allora, rappresentano non solo una comunità che educa
e che forma; rappresentano anche una comunità che cura. Sono
questi, a nostro parere, gli obiettivi che vanno perseguiti,
per offrire ai ragazzi degli oratori momenti di svago e di
ricreazione, di incontro e di opportunità, per fare nuove
esperienze ed avviare nuove amicizie. Nelle parrocchie gli
oratori hanno sempre svolto quella funzione che oggi è
demandata alle agenzie o ai centri che operano con finalità
aggregative e formative. Ma non sempre le parrocchie hanno
disponibilità di uomini e di mezzi per fare fronte al disagio
giovanile, alla devianza ed alle mille difficoltà della vita
quotidiana che presentano i ragazzi e gli adolescenti.
Occorrono, allora, anche negli oratori, moduli di sostegno
formativo e consulenziale per favorire l'adeguamento di queste
strutture ed una crescita equilibrata dei ragazzi che vogliono
inserirsi nella società.
Si avverte la necessità di promuovere un "patto
educativo", in cui possano essere coinvolti a pieno titolo gli
oratori. Questi, come nel passato, rappresentano momenti
formativi ed affettivi per quei ragazzi che, sia a scuola, sia
nelle famiglie, non hanno gli strumenti e le opportunità
necessari per fare crescere ed affermare la loro personalità.
Pure nelle diversificazioni delle funzioni, occorre
riconoscere pari dignità a tutti e, quindi, anche gli oratori,
che vanno sostenuti con strutture, servizi e con contributi
finanziari, ricorrendo al Fondo nazionale per le politiche
sociali.
Lo scopo della presente proposta di legge, pertanto, è
quello di favorire una più intensa ed efficace collaborazione
tra le regioni e le diocesi delle varie regioni, per l'avvio
di un confronto e per l'individuazione di obiettivi, quali lo
sviluppo della crescita dei minori e la prevenzione del
disagio sociale minorile. Tutto questo per sviluppare sul
territorio, nel rispetto delle competenze di ciascuno, linee
di intervento concordate e condivise in favore dei ragazzi,
degli adolescenti e delle loro famiglie.
La presente proposta di legge intende anche rispondere
alle sollecitazioni contenute nella legge 28 agosto 1997, n.
285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, nella parte in cui
auspica il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni
pubbliche e private per la promozione dei diritti, la qualità
della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la
socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza,
privilegiando l'ambiente a loro più confacente, in attuazione
dei princìpi della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa
esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
Alcune regioni si sono già mosse con iniziative
specifiche. Ricordiamo la regione Lazio, che ha già approvato
una legge regionale, e la regione Piemonte, con un atto di
indirizzo che finalizza risorse finanziarie come momento
propedeutico ad una legge regionale.
La presente proposta di legge intende far sì che le
regioni riconoscano anche formalmente il ruolo educativo e la
funzione sociale degli oratori parrocchiali, e che, con le
dovute intese, le autorità diocesane siano pienamente
coinvolte nella predisposizione dei programmi educativi e
formativi. Gli oratori, poi, dovranno essere adeguatamente
supportati con finanziamenti regionali per fare fronte alle
tante necessità che essi avvertono, sia nell'espletamento
della loro missione religiosa, che nella realizzazione della
funzione sociale, educativa e formativa verso quei giovani che
vivono negli oratori una importante fase della loro vita
affettiva e comunitaria.
L'articolo 1 della presente proposta di legge riconosce la
funzione sociale ed educativa degli oratori parrocchiali,
determinando le finalità, i princìpi ed i compiti da affidare
agli stessi. Tali compiti sono determinati nel piano regionale
di cui all'articolo 4, nel quale sono individuati i tipi di
intervento, le aree sociali e le classi dei giovani a cui il
piano stesso è rivolto.
L'articolo 2 attribuisce alla parrocchia una titolarità
nella predisposizione dei programmi educativi, formativi,
sportivi, ricreativi e culturali, in favore dei ragazzi e
degli adolescenti che frequentano gli oratori. Questo richiamo
alle parrocchie riteniamo sia in piena sintonia con quanto
previsto dalla citata legge sull'assistenza sociale (legge n.
328 del 2000) nella parte in cui (articolo 1, comma 4),
stabilisce espressamente che le regioni, così come gli enti
locali e lo Stato, riconoscono ed agevolano il ruolo degli
organismi non lucrativi di utilità sociale e degli enti
riconosciuti dalle confessioni religiose, con cui lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della
programmazione e della gestione dei servizi sociali. La
parrocchia, a nostro parere, rientra perfettamente in tale
previsione.
L'articolo 3 riconosce le diocesi quali interlocutori
dell'ente territoriale locale nella promozione e della
predisposizione dei programmi, degli interventi e delle
finalità indicati dalla legge.
L'articolo 4 stabilisce le modalità di approvazione del
piano regionale per la programmazione delle attività previste
dalla legge e ne delinea le caratteristiche.
L'articolo 5 stabilisce le forme di collaborazione per la
redazione dei piani di cui all'articolo 4 e prevede appositi
interventi finanziari a favore degli oratori parrocchiali,
mediante l'erogazione di contributi per la gestione ordinaria
delle attività nonché di contributi in conto capitale per
l'acquisto di attrezzature tecnologiche e di attrezzature per
l'esercizio delle attività sportive.
Con l'articolo 6, infine, si prevede la possibilità per lo
Stato, le regioni ed i comuni di fornire in comodato agli
oratori parrocchiali beni mobili ed immobili per l'esercizio
delle attività previste dalla legge.