XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 388
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In ottemperanza ai princìpi generali di cui al capo I
della legge 8 novembre 2000, n. 328, lo Stato riconosce la
funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie mediante
l'oratorio, nella sua funzione di soggetto sociale ed
educativo della comunità locale, finalizzato alla promozione,
all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei
minori, degli adolescenti e dei giovani che vi accedono
spontaneamente.
2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a
favorire l'aggregazione sociale, la crescita e la formazione
professionale dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti
nel territorio nazionale.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2,
le regioni possono stipulare apposite convenzioni con le
diocesi alle quali affidare, per il tramite degli oratori
parrocchiali, compiti educativi, ricreativi e formativi, da
esercitare ai sensi dell'articolo 2 e dei piani approvati ai
sensi dell'articolo 4.
Art. 2.
1. Le regioni riconoscono, ai sensi dell'articolo 1 della
presente legge e del comma 4 dell'articolo 1 della legge 8
novembre 2000, n. 328, e nell'ambito delle rispettive
competenze, il ruolo della parrocchia quale soggetto promotore
per la realizzazione di programmi, azioni ed interventi da
attuare tramite gli oratori, finalizzati alla diffusione dello
sport, alla promozione di attività culturali nel tempo libero,
al contrasto dell'emarginazione sociale, del disagio e della
devianza in ambito minorile.
Art. 3.
1. Le regioni si impegnano, attraverso protocolli d'intesa
stipulati con le diocesi, a realizzare programmi ed azioni per
il sostegno e la valorizzazione degli oratori parrocchiali, ai
sensi delle finalità stabilite dalla presente legge.
Art. 4.
1. Le regioni approvano il piano regionale per la
programmazione delle attività indicate all'articolo 2 della
presente legge, ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Il piano di cui al comma 1 individua:
a) il tipo e la durata dei corsi di formazione per
animatori e dei campi scuola per ragazzi attuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 2;
b) le classi di età dei giovani ai quali sono
indirizzati i corsi di cui alla lettera a);
c) le aree e le attività di intervento ricreativo,
sportivo, culturale e sociale;
d) le previsioni economiche e finanziarie delle
attività progettate in relazione al numero dei giovani che
sono aggregati in ogni oratorio parrocchiale.
Art. 5.
1. Le regioni, ai fini della redazione dei piani di cui
all'articolo 4, si avvalgono della collaborazione degli enti
ed organizzazioni operanti nel settore, integrati da
rappresentanti delle diocesi interessate.
2. I piani regionali di cui all'articolo 4 prevedono
l'erogazione agli oratori parrocchiali di contributi per la
gestione ordinaria delle attività previste dai medesimi piani,
nonché di contributi in conto capitale per l'acquisto di
attrezzature tecnologiche e di attrezzature per l'esercizio
delle attività sportive.
Art. 6.
1. Lo Stato, le regioni e i comuni possono fornire in
comodato agli oratori parrocchiali, ai fini della
realizzazione delle attività di cui alla presente legge, beni
mobili ed immobili.