XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 387
Onorevoli Colleghi! - La globalizzazione non investe
solo l'economia ma anche i movimenti dei popoli, incidendo sul
corso della loro storia.
La spinta migratoria deriva dai crescenti divari, dalle
disuguaglianze tra i Paesi avanzati e quelli in via di
sviluppo; è ricca di potenzialità positive, ma anche carica di
significati e di conseguenze.
Il fenomeno della immigrazione nel nostro Paese ha
raggiunto dimensioni preoccupanti. Esso infatti supera
l'andamento dei flussi migratori da sud a nord e da est ad
ovest perché non è governato da regole forti, disciplinato da
interventi regolatori consapevoli ai diversi livelli, da
quello politico a quello istituzionale, dal diritto
all'economia, dalla società alla organizzazione del lavoro e
della sicurezza sociale; non viene recuperata la capacità di
gestire in modo razionale la situazione ricondotta entro
regole irrinunciabili e gli ambiti di una ordinata convivenza
civile; se si lasciano ampi margini alla migrazione
clandestina, come purtroppo si è fatto in questi anni, si
finisce per alimentare il terreno delle organizzazioni
criminali che controllano i traffici, nonché il lavoro
irregolare e sommerso, provocando gravi distorsioni nel
mercato del lavoro e nella competitività delle imprese.
L'immigrazione, così come si presenta, non è un fattore di
ricchezza, ma un fattore di debolezza del nostro sistema
economico. Se prevalgono questi aspetti negativi non si creano
le condizioni per un innesto fecondo nel settore industriale e
nei comparti a più forte domanda di manodopera, né per la
intera società, soprattutto laddove si manifesta un
preoccupante declino demografico. Deve dunque prevalere un
atteggiamento coerente con i vincoli dell'Unione europea e con
gli Accordi di Schengen resi esecutivi con legge n. 388 del
1993, che impongono responsabilità nei confronti degli altri
Paesi dell'Unione europea, e dunque una azione non permissiva,
ma previsiva, cioè la capacità di studiare il fenomeno,
analizzarlo, fronteggiarlo, valorizzarlo e governarlo nelle
sue migliori potenzialità; è una sfida che va colta nella sua
interezza sia per gli aspetti relativi ad un afflusso di genti
che provengono da Paesi lontani e diversi sia per la
diffusione di una cultura diversa dalla nostra, soprattutto
nel diritto di famiglia e nel sistema scolastico. Si attua una
"intolleranza sostanziale" dove il rispetto per le minoranze
si traduce in un non rispetto per le maggioranze.
Deve prevalere il principio del rispetto dell'ordinamento
giuridico fissando regole sugli ingressi compatibili con
l'integrazione; sicurezza e legalità non devono essere
questioni accessorie ma i princìpi basilari della scelta
legislativa, difendendo in primo luogo l'identità culturale
del Paese.
Condividiamo le preoccupazioni di quanti hanno alzato, con
fermezza, la loro voce nel tentativo di coniugare
armoniosamente il diritto di migrare con il diritto-dovere di
salvaguardare la identità del nostro popolo assicurando la
difesa della nostra organizzazione e del nostro ordine
sociale.
Riteniamo che a coloro che intendono venire in Italia alla
ricerca di migliori condizioni di vita deve essere richiesto
innanzitutto il rispetto dei princìpi affermati nella Carta
costituzionale e nell'ordinamento giuridico del nostro
Paese.
Occorre riaffermare il principio costituzionale
dell'articolo 10, secondo comma, della Carta, secondo il quale
le condizioni generali dello straniero sono regolate dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Ciò impone di privilegiare i flussi migratori di quei
Paesi che hanno chiaramente preventivamente firmato e
sottoscritto specifici trattati bilaterali internazionali,
stabilendo preventive intese sulle modalità degli interventi
sui flussi stessi.
Del resto, l'articolo 10 della Carta costituzionale è
sufficientemente indicativo nel conformare il diritto interno
a quello internazionale, prevedendo l'adattamento automatico
quando si è in presenza di una norma internazionale, che
comporta il sorgere di una norma interna corrispondente e
della dichiarazione di esecutività all'interno delle norme con
l'atto della ratifica.
E' pertanto costituzionalmente acquisita la distinzione
fra norme di diritto internazionale generale e norme di
diritto internazionale positivo; le prime fanno parte
senz'altro dell'ordinamento giuridico italiano; le seconde
entrano a farne parte soltanto per effetto della ratifica dei
trattati internazionali che le contengono.
L'avere riconosciuto questi due procedimenti di
adattamento del diritto interno a quello internazionale non
impedisce il ricorso al procedimento cosiddetto "ordinario",
più complesso, ma di maggiore certezza giuridica. Una
immediata applicazione del procedimento ha luogo nel secondo
comma dell'articolo 10 della Costituzione, laddove si precisa
che per il regolamento della condizione giuridica dello
straniero deve provvedere la legge con un procedimento
ordinario in conformità delle norme (diritto internazionale) e
dei trattati internazionali (diritto internazionale positivo).
Cosicché per un trattato fra l'Italia e un altro Stato
finalizzato a regolare la condizione del cittadino di questo
Stato in Italia non è sufficiente la ratifica, ma occorre
anche la esecutività delle norme contenute nel trattato, che
deve essere stabilita con una apposita legge.
Riteniamo che debba essere posta maggiore attenzione a
questi aspetti che restano essenziali per definire la
condizione giuridica dello straniero.
L'ampiezza del fenomeno immigratorio è dimostrata nei dati
forniti dai documenti governativi presentati in Parlamento ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Se si guarda attentamente il quadro delle cifre relative
ai flussi migratori per ingresso, per aree geografiche e per i
principali Paesi di appartenenza, si riscontra che un quarto
dei permessi è concesso per ricongiungimento familiare, e che
i permessi per motivi di lavoro, che vanno favoriti, sono
inferiori a quelli per turismo. Nel 1998 un terzo dei permessi
è stato concesso per motivi di famiglia e 27 mila su 153.313,
per motivi di lavoro. Vi è un evidente squilibrio tra i flussi
per lavoro e quelli per altre motivazioni. Non vi è dubbio che
si tratta di un tentativo di aggiramento delle norme per
l'ottenimento dei permessi; infatti le presenze per turismo si
trasformano agevolmente in presenze irregolari.
E' stato riscontrato, inoltre, un autentico mercato dei
matrimoni falsi per ottenere il permesso di soggiorno,
alimentato da una vera e propria organizzazione criminale che
gestisce i matrimoni falsi.
Per l'anno 2000, il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2000, ha fissato in 63.000
persone la quota di ingressi provenienti da Paesi
extracomunitari e, in applicazione dell'articolo 23 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e
nell'ambito della predetta cifra, ha previsto l'ingresso fino
ad un massimo di 15.000 stranieri dei quali si facciano
garanti i privati o enti.
Vi è un ulteriore dato sul quale riflettere. Al 28 aprile
1999 risultano presentate 250.939 domande di regolarizzazione:
di queste ne sono state accolte 140.280, respinte 12.045, e
sono pendenti 98.234.
Secondo le ultime stime del Ministero dell'interno
sarebbero 1.206.000 gli stranieri regolarmente presenti in
Italia alla fine del 2000, con un incremento di 115 mila unità
rispetto ai precedenti dati e con una crescita dell'8 per
cento e del 12 per cento quale incremento medio dei
residenti.
Dal 1995 al 2000 si è passati da 729.000 a 1.206.000
unità. Tutto ciò riflette le scelte del precedente Governo e
della passata maggioranza in materia di politiche
dell'immigrazione.
Il fenomeno immigratorio è legato in maniera preponderante
alle realtà urbane; per il 48 per cento, infatti si concentra
nei comuni capoluoghi di provincia. Questo aspetto si riflette
fortemente sulle misure di controllo e di sicurezza dei
cittadini.
Si è preferita finora la via della regolarizzazione e
delle sanatorie rispetto a misure efficaci in grado di
fronteggiare vere e proprie invasioni che non hanno nulla a
che vedere con i princìpi di solidarietà e di cooperazione,
che non sono mancati da parte di coloro che si sono prodigati
per alleviare le sofferenze degli immigrati surrogando un
compito che dovrebbe risiedere nella sfera statale. Occorre
perseguire nuove vie. I flussi vanno subordinati alla
preventiva definizione di precisi accordi bilaterali - redatti
con criteri estremamente selettivi, che non possono essere
solo economici e previdenziali e non tenere conto della
identità propria di una nazione - con i Paesi extraeuropei,
come è stato fatto con Albania, Turchia, e Marocco nel quadro
della cooperazione bilaterale euromediterranea e
subordinandoli a precisi vincoli. E' dunque necessario che chi
intenda risiedere nel nostro Paese sia concretamente
sollecitato a conoscere l'identità della nazione in cui chiede
di venire.
L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce
che, nel rispetto dei princìpi di integrazione sociale, lo
Stato e gli enti locali si impegnano alla diffusione della
conoscenza delle norme costituzionali e dell'ordinamento
giuridico nei confronti degli stranieri extracomunitari, ai
fini della loro tutela e di garantirne il pieno rispetto.
L'articolo 2 prevede che i flussi migratori siano
determinati e regolati esclusivamente con accordi od intese
bilaterali con Paesi extraeuropei. Il Ministero degli affari
esteri è tenuto ad informare ogni sei mesi il Parlamento di
tali accordi o intese.
L'articolo 3 prevede la espulsione immediata dei cittadini
stranieri che si rendano responsabili di una serie di
violazioni.
L'articolo 4 autorizza l'autorità giudiziaria e di
pubblica sicurezza alla adozione dei provvedimenti di
espulsione e al conseguente sequestro dei beni dei
responsabili delle violazioni.
L'articolo 5 dispone che i beni sequestrati siano
destinati alla copertura delle spese sostenute dalle autorità
giudiziaria e di pubblica sicurezza in attuazione della
legge.