XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 387




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nel rispetto dei princìpi di integrazione sociale stabiliti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, operano ai fini della diffusione della conoscenza delle norme costituzionali e dell'ordinamento giuridico presso gli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, in particolare al fine della tutela dei princìpi e delle disposizioni in materia di rapporti civili, etico-sociali, economici e politici.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, in particolare, avvalendosi delle associazioni e degli enti iscritti al registro previsto dall'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, dell'organismo nazionale di coordinamento e dei consigli territoriali per l'immigrazione di cui agli articoli 42 e 3 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
        3. Gli stranieri che richiedono la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno, ovvero la residenza nel territorio dello Stato rilasciano, all'atto del loro ingresso, agli organi competenti ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, una dichiarazione nella quale si impegnano a collaborare con gli organi di cui al comma 2 del presente articolo ai fini di una loro integrazione nel contesto sociale, in particolare assicurando la piena accettazione dei princìpi posti a fondamento della Costituzione italiana.

Art. 2.

        1. I flussi migratori sono determinati e regolati esclusivamente sulla base di accordi bilaterali con i Paesi extraeuropei.
        2. Il Ministero degli affari esteri provvede alla predisposizione di accordi o di intese bilaterali con i Paesi extraeuropei sulla base delle richieste di lavoro pervenute dalle regioni.
        3. Il Ministro degli affari esteri informa ogni sei mesi il Parlamento sullo stato degli accordi e delle intese bilaterali predisposti ai sensi del comma 2.


Art. 3.

        1. E' disposta l'espulsione immediata dal territorio dello Stato nei confronti dei cittadini stranieri per i seguenti motivi:

            a) gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale;

            b) appartenenza ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

            c) condanna per taluno dei delitti per i quali è previsto l'arresto, obbligatorio o facoltativo, in flagranza, ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

        2. Al lavoratore extracomunitario titolare di permesso di soggiorno che svolge una attività diversa da quella per la quale lo stesso è stato rilasciato, è revocato il permesso con l'applicazione immediata del provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato.

Art. 4.

        1. L'autorità giudiziaria e l'autorità di pubblica sicurezza provvedono alla immediata esecuzione del provvedimento di espulsione disposto ai sensi dell'articolo 3 e all'immediato sequestro dei beni del responsabile delle violazioni di cui al medesimo articolo.


Art. 5.

        1. I beni sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 4 entrano nella disponibilità immediata dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza e sono destinati alla copertura delle spese sostenute dalle stesse ai fini dell'attuazione della presente legge.



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