XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 387
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nel rispetto dei princìpi di integrazione sociale
stabiliti dal testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito
delle proprie competenze, operano ai fini della diffusione
della conoscenza delle norme costituzionali e dell'ordinamento
giuridico presso gli stranieri extracomunitari regolarmente
soggiornanti nel territorio italiano, in particolare al fine
della tutela dei princìpi e delle disposizioni in materia di
rapporti civili, etico-sociali, economici e politici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, in
particolare, avvalendosi delle associazioni e degli enti
iscritti al registro previsto dall'articolo 52 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, nonché della Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie, dell'organismo
nazionale di coordinamento e dei consigli territoriali per
l'immigrazione di cui agli articoli 42 e 3 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Gli stranieri che richiedono la carta di soggiorno o il
permesso di soggiorno, ovvero la residenza nel territorio
dello Stato rilasciano, all'atto del loro ingresso, agli
organi competenti ai sensi del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, una dichiarazione
nella quale si impegnano a collaborare con gli organi di cui
al comma 2 del presente articolo ai fini di una loro
integrazione nel contesto sociale, in particolare assicurando
la piena accettazione dei princìpi posti a fondamento della
Costituzione italiana.
Art. 2.
1. I flussi migratori sono determinati e regolati
esclusivamente sulla base di accordi bilaterali con i Paesi
extraeuropei.
2. Il Ministero degli affari esteri provvede alla
predisposizione di accordi o di intese bilaterali con i Paesi
extraeuropei sulla base delle richieste di lavoro pervenute
dalle regioni.
3. Il Ministro degli affari esteri informa ogni sei mesi
il Parlamento sullo stato degli accordi e delle intese
bilaterali predisposti ai sensi del comma 2.
Art. 3.
1. E' disposta l'espulsione immediata dal territorio dello
Stato nei confronti dei cittadini stranieri per i seguenti
motivi:
a) gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza
nazionale;
b) appartenenza ad una delle categorie indicate
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327,
ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646;
c) condanna per taluno dei delitti per i quali è
previsto l'arresto, obbligatorio o facoltativo, in flagranza,
ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale.
2. Al lavoratore extracomunitario titolare di permesso di
soggiorno che svolge una attività diversa da quella per la
quale lo stesso è stato rilasciato, è revocato il permesso con
l'applicazione immediata del provvedimento di espulsione dal
territorio dello Stato.
Art. 4.
1. L'autorità giudiziaria e l'autorità di pubblica
sicurezza provvedono alla immediata esecuzione del
provvedimento di espulsione disposto ai sensi dell'articolo 3
e all'immediato sequestro dei beni del responsabile delle
violazioni di cui al medesimo articolo.
Art. 5.
1. I beni sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 4
entrano nella disponibilità immediata dell'autorità
giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza e sono
destinati alla copertura delle spese sostenute dalle stesse ai
fini dell'attuazione della presente legge.