XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 385




        Onorevoli Colleghi! - Con l'articolo 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, erano state apportate modifiche all'articolo 593 del codice di procedura penale. Si trattava di interventi limitati, ma incisivi, inseriti peraltro in un provvedimento più complesso come quello relativo ai giudici di pace, con pesanti conseguenze sull'informazione. Erano state infatti rese inappellabili le sentenze di condanna relative ai reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
        E' di tutta evidenza che tale norma avrebbe comportato gravissime conseguenze sul mondo dell'informazione, pesantemente condizionato nella sua azione, con gravi ripercussioni sulla libera espressione del pensiero. Si limitava la possibilità di una libera ricerca e comunicazione della notizia e dei fatti attraverso i mezzi vecchi e nuovi come quelli radiotelevisivi e telematici, con una lesione diretta della libertà di stampa. Non è azzardato affermare che veniva minata la stessa libertà di stampa.
        Nel primo periodo di applicazione dell'articolo 18 della citata legge n. 468 del 1999 erano aumentate considerevolmente le richieste di risarcimento, che taluni hanno valutato in 3.500 miliardi di lire. Si è registrata una vera e propria alluvione di querele con richieste di risarcimenti milionari che diventavano ancora più consistenti per i magistrati. Si arrivava al paradosso che il giornalista condannato a sola pena pecuniaria non poteva proporre appello mentre quello assolto era soggetto all'appello del pubblico ministero, del procuratore generale e della parte civile.
        Vi era un evidente squilibrio che andava corretto, ripristinando quello che è stato definito un bilanciamento tra le esigenze della giustizia e le esigenze della libertà di stampa, che potrebbero essere pregiudicate tra accertamenti e giudizi sommari, non seguiti da appello di fronte ad un giudice collegiale.
        Ciò è avvenuto con la legge 26 marzo 2001, n. 128, che all'articolo 13 ha sostituito il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale, riproponendo le disposizioni previgenti alla sostituzione operata dall'articolo 18 della legge n. 468 del 1999.
        Passando all'esame dell'articolato della presente proposta di legge, con l'articolo 1 sono apportate modificazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, prevedendo l'applicazione delle norme ivi stabilite anche ai mezzi elettronici diffusi per via telematica, in modo da adeguare la definizione del concetto di "stampa" alla situazione attuale che ha visto straordinari progressi tecnologici nella diffusione.
        Con l'articolo 2 si sostituisce l'articolo 13 della stessa legge n. 47 del 1948, riducendo la pena massima e aumentando la pena pecuniaria prevista per il reato di diffamazione.
        Con l'articolo 3 si sostituisce l'articolo 57 del codice penale, prevedendo la soppressione della responsabilità colposa da omissione di controllo ed introducendo una forma di responsabilità oggettiva limitata alle ipotesi di cui l'autore della pubblicazione o della diffusione sia ignoto o non imputabile. Per esigenze di coordinamento è abrogato l'articolo 57-bis del medesimo codice che, nella vigente formulazione, estende l'ipotesi di responsabilità colposa, ai sensi del vigente articolo 57, nel caso di stampa non periodica, all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile. Per le medesime esigenze di coordinamento è, altresì, modificato l'articolo 58 del medesimo codice.
        L'articolo 4 reca modificazioni all'articolo 58-bis del codice penale.
        L'articolo 5 prevede la sostituzione dell'articolo 596-bis del codice penale, configurando e disciplinando la nuova figura di reato di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione. Risponde di tale reato chiunque con il mezzo della stampa, della radiotelevisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o con altro mezzo di diffusione offende la reputazione di una persona, di un ente, di una istituzione, di una società o di una associazione. Si è reputato necessario procedere a tale più articolata e moderna specificazione dei mezzi attraverso i quali può essere perfezionato il reato, ricomprendendo tutti i mezzi idonei alla diffusione delle notizie, compresi gli strumenti telematici. La pena è quella della reclusione fino a tre anni o della multa fino a 4 milioni di lire.
        Il terzo comma del nuovo articolo 596-bis introduce alcune cause di non punibilità dell'autore dell'offesa, prevedendo che questi non sia punibile:

            a) se entro sette giorni dalla diffusione della notizia pubblica spontaneamente o diffonde con lo stesso rilievo o con analogo mezzo di diffusione una smentita della notizia diffusa o una completa rettifica del giudizio o del commento offensivo;

            b) se si provvede alla smentita o alla rettifica richiesta dalla persona che si sia ritenuta offesa;

            c) se l'autore dell'offesa ha riportato una notizia appresa direttamente o acquisita da due o più agenzie di stampa a diffusione nazionale regolarmente registrate;

            d) se il giudizio è deferito ad un giurì d'onore.
        Anche nei casi previsti di non punibilità resta ferma la responsabilità penale e civile di chi ha diffuso la notizia.

        L'articolo 6 introduce l'articolo 2044-bis del codice civile, stabilendo che le cause di non punibilità elidono anche il diritto al risarcimento.
        Con l'articolo 7 viene stabilito un termine prescrizionale più breve rispetto a quello ordinario per l'azione di risarcimento del danno.
        Con l'articolo 8 si prevede l'applicazione delle disposizioni della legge ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.




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