XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 385
Onorevoli Colleghi! - Con l'articolo 18 della legge 24
novembre 1999, n. 468, erano state apportate modifiche
all'articolo 593 del codice di procedura penale. Si trattava
di interventi limitati, ma incisivi, inseriti peraltro in un
provvedimento più complesso come quello relativo ai giudici di
pace, con pesanti conseguenze sull'informazione. Erano state
infatti rese inappellabili le sentenze di condanna relative ai
reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e
le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere
relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con
pena alternativa.
E' di tutta evidenza che tale norma avrebbe comportato
gravissime conseguenze sul mondo dell'informazione,
pesantemente condizionato nella sua azione, con gravi
ripercussioni sulla libera espressione del pensiero. Si
limitava la possibilità di una libera ricerca e comunicazione
della notizia e dei fatti attraverso i mezzi vecchi e nuovi
come quelli radiotelevisivi e telematici, con una lesione
diretta della libertà di stampa. Non è azzardato affermare che
veniva minata la stessa libertà di stampa.
Nel primo periodo di applicazione dell'articolo 18 della
citata legge n. 468 del 1999 erano aumentate considerevolmente
le richieste di risarcimento, che taluni hanno valutato in
3.500 miliardi di lire. Si è registrata una vera e propria
alluvione di querele con richieste di risarcimenti milionari
che diventavano ancora più consistenti per i magistrati. Si
arrivava al paradosso che il giornalista condannato a sola
pena pecuniaria non poteva proporre appello mentre quello
assolto era soggetto all'appello del pubblico ministero, del
procuratore generale e della parte civile.
Vi era un evidente squilibrio che andava corretto,
ripristinando quello che è stato definito un bilanciamento tra
le esigenze della giustizia e le esigenze della libertà di
stampa, che potrebbero essere pregiudicate tra accertamenti e
giudizi sommari, non seguiti da appello di fronte ad un
giudice collegiale.
Ciò è avvenuto con la legge 26 marzo 2001, n. 128, che
all'articolo 13 ha sostituito il comma 3 dell'articolo 593 del
codice di procedura penale, riproponendo le disposizioni
previgenti alla sostituzione operata dall'articolo 18 della
legge n. 468 del 1999.
Passando all'esame dell'articolato della presente proposta
di legge, con l'articolo 1 sono apportate modificazioni alla
legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla
stampa, prevedendo l'applicazione delle norme ivi stabilite
anche ai mezzi elettronici diffusi per via telematica, in modo
da adeguare la definizione del concetto di "stampa" alla
situazione attuale che ha visto straordinari progressi
tecnologici nella diffusione.
Con l'articolo 2 si sostituisce l'articolo 13 della stessa
legge n. 47 del 1948, riducendo la pena massima e aumentando
la pena pecuniaria prevista per il reato di diffamazione.
Con l'articolo 3 si sostituisce l'articolo 57 del codice
penale, prevedendo la soppressione della responsabilità
colposa da omissione di controllo ed introducendo una forma di
responsabilità oggettiva limitata alle ipotesi di cui l'autore
della pubblicazione o della diffusione sia ignoto o non
imputabile. Per esigenze di coordinamento è abrogato
l'articolo 57-bis del medesimo codice che, nella vigente
formulazione, estende l'ipotesi di responsabilità colposa, ai
sensi del vigente articolo 57, nel caso di stampa non
periodica, all'editore, se l'autore della pubblicazione è
ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore
non è indicato o non è imputabile. Per le medesime esigenze di
coordinamento è, altresì, modificato l'articolo 58 del
medesimo codice.
L'articolo 4 reca modificazioni all'articolo 58-bis
del codice penale.
L'articolo 5 prevede la sostituzione dell'articolo
596-bis del codice penale, configurando e disciplinando
la nuova figura di reato di diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di diffusione. Risponde di tale reato
chiunque con il mezzo della stampa, della radiotelevisione,
delle trasmissioni informatiche o telematiche o con altro
mezzo di diffusione offende la reputazione di una persona, di
un ente, di una istituzione, di una società o di una
associazione. Si è reputato necessario procedere a tale più
articolata e moderna specificazione dei mezzi attraverso i
quali può essere perfezionato il reato, ricomprendendo tutti i
mezzi idonei alla diffusione delle notizie, compresi gli
strumenti telematici. La pena è quella della reclusione fino a
tre anni o della multa fino a 4 milioni di lire.
Il terzo comma del nuovo articolo 596-bis introduce
alcune cause di non punibilità dell'autore dell'offesa,
prevedendo che questi non sia punibile:
a) se entro sette giorni dalla diffusione della
notizia pubblica spontaneamente o diffonde con lo stesso
rilievo o con analogo mezzo di diffusione una smentita della
notizia diffusa o una completa rettifica del giudizio o del
commento offensivo;
b) se si provvede alla smentita o alla rettifica
richiesta dalla persona che si sia ritenuta offesa;
c) se l'autore dell'offesa ha riportato una
notizia appresa direttamente o acquisita da due o più agenzie
di stampa a diffusione nazionale regolarmente registrate;
d) se il giudizio è deferito ad un giurì
d'onore.
Anche nei casi previsti di non punibilità resta ferma la
responsabilità penale e civile di chi ha diffuso la
notizia.
L'articolo 6 introduce l'articolo 2044-bis del
codice civile, stabilendo che le cause di non punibilità
elidono anche il diritto al risarcimento.
Con l'articolo 7 viene stabilito un termine prescrizionale
più breve rispetto a quello ordinario per l'azione di
risarcimento del danno.
Con l'articolo 8 si prevede l'applicazione delle
disposizioni della legge ai procedimenti in corso alla data
della sua entrata in vigore.