XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 385
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "mezzi meccanici" è inserita la
seguente: ", elettronici";
b) sono aggiunte, in fine, le parole: "sia su
carta, sia per via telematica sia attraverso supporti
audiovisivi".
Art. 2.
1. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è
sostituito dal seguente:
"Art. 13 - (Pene per la diffamazione). - 1. Nel
caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per
via telematica e con altri mezzi di diffusione, consistente
nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena
della reclusione da uno a tre anni e della multa non inferiore
a lire 4 milioni".
Art. 3.
1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa,
per via telematica e con altri mezzi di diffusione). -
Fuori dalle ipotesi di concorso, il direttore o il
vicedirettore responsabile del giornale, del periodico, della
trasmissione radiotelevisiva o telematica e dei supporti
audiovisivi sono penalmente responsabili dei delitti commessi
con il mezzo della stampa e con altri mezzi di diffusione,
compresa quella telematica, solo se l'autore della
pubblicazione o della diffusione è ignoto o non
imputabile".
2. L'articolo 57-bis del codice penale è
abrogato.
3. All'articolo 58 del codice penale, le parole: "Le
disposizioni dell'articolo precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "Le disposizioni dell'articolo 57" e le parole: "non
periodica" sono soppresse.
Art. 4.
1. All'articolo 58-bis del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al terzo comma le parole: "tre
articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "due
articoli precedenti";
b) il secondo comma è abrogato.
Art. 5.
1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 596-bis - (Diffamazione con il mezzo della
stampa, attraverso mezzi radiotelevisivi, telematici,
audiovisivi o altri mezzi di diffusione).- Chiunque con il
mezzo della stampa, attraverso mezzi radiotelevisivi,
telematici, audiovisivi o con qualsiasi altro mezzo di
diffusione, offende la reputazione di una persona, un ente,
una istituzione, una società o un'associazione è punito con la
reclusione fino a tre anni o con la multa fino a lire quattro
milioni.
Nel caso di pubblicazione di rettifica o di smentita, la
persona offesa può chiedere il risarcimento del danno qualora
dimostri, in relazione alla gravità dell'illecito e alle
circostanze, che l'adempimento non costituisce riparazione
sufficiente.
L'autore della offesa non è punibile:
1) se entro sette giorni dalla diffusione della notizia
spontaneamente pubblica o diffonde con la stessa evidenza
tipografica, ovvero con analogo mezzo di diffusione, e, in
caso di trasmissione radiotelevisiva, nello stesso orario
della trasmissione nella quale era stata diffusa la notizia,
una smentita della notizia medesima o una completa rettifica
del giudizio o del commento offensivo;
2) se il direttore del giornale o del periodico o,
comunque, il responsabile della diffusione, entro due giorni
dal ricevimento, o, per i periodici, nel primo numero
successivo al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente
con la stessa evidenza tipografica o diffusione televisiva o
telematica, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche
dei soggetti dei quali sono state rese pubbliche immagini o ai
quali sono stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o
comportamenti ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a
verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano
contenuto suscettibile di incriminazione penale;
3) se, citando la fonte, ha riportato una notizia
appresa direttamente o acquisita da due o più agenzie di
stampa a diffusione nazionale regolarmente registrate;
4) se la persona offesa o l'offensore deferiscono ad un
giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto ai sensi del
secondo comma dell'articolo 596.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Si applicano le disposizioni di cui al quarto comma
dell'articolo 596 ed al terzo comma dell'articolo 597".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 2044 del codice civile è inserito il
seguente:
"Art. 2044-bis. - (Non punibilità). - Non è
responsabile chi cagiona il danno quando sussistono le cause
di non punibilità previste dal quarto comma dell'articolo 596
e dal terzo comma dell'articolo 596-bis del codice
penale".
Art. 7.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2947 del codice
civile è inserito il seguente:
"Per il risarcimento del danno conseguente alla
diffamazione di cui all'articolo 596-bis del codice
penale, il diritto si prescrive in un anno".
Art. 8.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in
vigore.