XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 384




        Onorevoli Colleghi! - La legge 22 maggio 1978, n. 194, approvata dal Parlamento nella fase politica della solidarietà nazionale e sulle spinte di un esasperato femminismo che volge ormai al tramonto, ad oltre venti anni dalla sua introduzione nell'ordinamento giuridico, conferma tutti i suoi limiti e la sua inadeguatezza.
        Il Gruppo dei cristiani democratici uniti ha presentato nel corso della XIII legislatura una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per verificare il funzionamento e l'attuazione della citata legge n. 194 del 1978. Un disegno di legge di analogo contenuto il nostro Gruppo lo ha presentato anche al Senato all'inizio della XIV legislatura.
        Secondo i drammatici dati rilevati nelle ultime relazioni trasmesse dal Governo al Parlamento sull'attuazione della citata legge n. 194 del 1978 (doc. XXXVII, n. 10, della XIII legislatura), nel 1999 si sono registrati 139.386 casi di interruzione volontaria di gravidanza con un incremento dello 0,7 per cento rispetto al 1998. Il tasso di abortività è risultato pari al 9,9 per 1.000 donne di età fra i quindici e i quarantanove anni; tale tasso, pur diminuito rispetto agli anni scorsi, rappresenta ancora un valore elevato.
        La citata relazione sottolinea come risulti basso il ricorso al consultorio familiare per la certificazione, riconoscendo le difficoltà a farvi ricorso e l'inadeguatezza dell'integrazione con il servizio dei consultori familiari, l'incompletezza delle strutture consultoriali ed il numero limitato di figure professionali, soprattutto in vaste aree del Paese.
        La relazione riconosce, altresì, che i consultori familiari andrebbero opportunamente potenziati e riqualificati, non raggiungendo il limite indicato nel decreto-legge 1^ dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, di un consultorio per ogni 200 mila abitanti.
        Con la presente proposta di legge, pur manifestando profonda contrarietà rispetto alle finalità della citata legge n. 194 del 1978, si intendono modificare e correggere quelle parti che esaltano la cultura della morte anziché la cultura della vita.
        Intendiamo richiamare la questione relativa al momento delicato in cui la donna abbia già dichiarato di volere interrompere la gravidanza, ma, a seguito di ulteriori riflessioni, con un atto di rinuncia alla interruzione volontaria della gravidanza, decida la continuazione della gestazione; è in tale fase che riteniamo opportuno agevolare questa scelta attraverso un adeguato intervento finanziario di sostegno a carico dello Stato, non solo nei confronti della donna, ma anche attraverso gli istituti che sono in grado di sostenerla, e una maggiore responsabilizzazione del genitore rispetto ad una scelta che resta dolorosa.
        Intendiamo riaffermare una cultura della vita. Lo Stato si deve fare carico di aiutare le donne che si trovano in queste situazioni contribuendo a salvare vite umane che rappresentano una risorsa per il Paese.
        A titolo esemplificativo ricordiamo che se tutte le donne che hanno abortito nel 1999 avessero rinunciato all'aborto utilizzando le misure finanziarie previste nella presente proposta di legge, il costo per lo Stato sarebbe stato di lire 1.680 miliardi. Se il numero delle donne fosse stato solo il 10 per cento del totale effettivo, l'importo si sarebbe limitato a 168 miliardi di lire. L'uno per cento delle donne avrebbe significato un costo sociale di 16,8 miliardi di lire. Sono cifre che acquistano un significato morale che va oltre l'impegno finanziario dello Stato e che potrebbero essere recuperate nelle "pieghe" del bilancio pubblico se riuscissero nello scopo di salvare anche un solo bambino.
        Agli interventi finanziari dello Stato possono essere uniti quelli provenienti dalle regioni o da altri enti indicati dalle regioni stesse.
        Con l'articolo 1 della proposta di legge viene modificato il quarto comma dell'articolo 5 della legge n. 194 del 1978 ampliando la responsabilità della scelta anche alla persona indicata come padre del nascituro.
        L'articolo 2, modificando profondamente l'articolo 5 della legge n. 194 del 1978, prevede che la donna che nei sette giorni antecedenti l'interruzione volontaria della gravidanza rinuncia all'aborto beneficia dei contributi previsti dall'articolo 3, e, cioè, dell'intervento finanziario di sostegno dello Stato, integrabile dalle regioni, pari a lire 1 milione mensili per la durata di un anno dal momento del concepimento fino al momento del ricovero in un istituto di assistenza.
        Con l'articolo 4 si prevede che i bambini che nascono a seguito di rinuncia all'interruzione volontaria della gravidanza possono essere adottati o dati in affidamento con il consenso dei genitori, con procedura di urgenza, venendo incontro ai desideri di coppie che - attraverso organizzazioni compiacenti - sono costrette ad andare all'estero per soddisfare i loro desideri di genitorialità e il bisogno di adottare i minori.
        L'articolo 5, modificando l'articolo 12 della legge n. 194 del 1978, obbliga il giudice tutelare, che può autorizzare la donna di età inferiore a diciotto anni all'interruzione volontaria della gravidanza, a sentire la persona indicata come padre del nascituro.
        L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.




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