XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 384
Onorevoli Colleghi! - La legge 22 maggio 1978, n. 194,
approvata dal Parlamento nella fase politica della solidarietà
nazionale e sulle spinte di un esasperato femminismo che volge
ormai al tramonto, ad oltre venti anni dalla sua introduzione
nell'ordinamento giuridico, conferma tutti i suoi limiti e la
sua inadeguatezza.
Il Gruppo dei cristiani democratici uniti ha presentato
nel corso della XIII legislatura una proposta di legge per
l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per
verificare il funzionamento e l'attuazione della citata legge
n. 194 del 1978. Un disegno di legge di analogo contenuto il
nostro Gruppo lo ha presentato anche al Senato all'inizio
della XIV legislatura.
Secondo i drammatici dati rilevati nelle ultime relazioni
trasmesse dal Governo al Parlamento sull'attuazione della
citata legge n. 194 del 1978 (doc. XXXVII, n. 10, della XIII
legislatura), nel 1999 si sono registrati 139.386 casi di
interruzione volontaria di gravidanza con un incremento dello
0,7 per cento rispetto al 1998. Il tasso di abortività è
risultato pari al 9,9 per 1.000 donne di età fra i quindici e
i quarantanove anni; tale tasso, pur diminuito rispetto agli
anni scorsi, rappresenta ancora un valore elevato.
La citata relazione sottolinea come risulti basso il
ricorso al consultorio familiare per la certificazione,
riconoscendo le difficoltà a farvi ricorso e l'inadeguatezza
dell'integrazione con il servizio dei consultori familiari,
l'incompletezza delle strutture consultoriali ed il numero
limitato di figure professionali, soprattutto in vaste aree
del Paese.
La relazione riconosce, altresì, che i consultori
familiari andrebbero opportunamente potenziati e
riqualificati, non raggiungendo il limite indicato nel
decreto-legge 1^ dicembre 1995, n. 509, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, di un
consultorio per ogni 200 mila abitanti.
Con la presente proposta di legge, pur manifestando
profonda contrarietà rispetto alle finalità della citata legge
n. 194 del 1978, si intendono modificare e correggere quelle
parti che esaltano la cultura della morte anziché la cultura
della vita.
Intendiamo richiamare la questione relativa al momento
delicato in cui la donna abbia già dichiarato di volere
interrompere la gravidanza, ma, a seguito di ulteriori
riflessioni, con un atto di rinuncia alla interruzione
volontaria della gravidanza, decida la continuazione della
gestazione; è in tale fase che riteniamo opportuno agevolare
questa scelta attraverso un adeguato intervento finanziario di
sostegno a carico dello Stato, non solo nei confronti della
donna, ma anche attraverso gli istituti che sono in grado di
sostenerla, e una maggiore responsabilizzazione del genitore
rispetto ad una scelta che resta dolorosa.
Intendiamo riaffermare una cultura della vita. Lo Stato si
deve fare carico di aiutare le donne che si trovano in queste
situazioni contribuendo a salvare vite umane che rappresentano
una risorsa per il Paese.
A titolo esemplificativo ricordiamo che se tutte le donne
che hanno abortito nel 1999 avessero rinunciato all'aborto
utilizzando le misure finanziarie previste nella presente
proposta di legge, il costo per lo Stato sarebbe stato di lire
1.680 miliardi. Se il numero delle donne fosse stato solo il
10 per cento del totale effettivo, l'importo si sarebbe
limitato a 168 miliardi di lire. L'uno per cento delle donne
avrebbe significato un costo sociale di 16,8 miliardi di lire.
Sono cifre che acquistano un significato morale che va oltre
l'impegno finanziario dello Stato e che potrebbero essere
recuperate nelle "pieghe" del bilancio pubblico se riuscissero
nello scopo di salvare anche un solo bambino.
Agli interventi finanziari dello Stato possono essere
uniti quelli provenienti dalle regioni o da altri enti
indicati dalle regioni stesse.
Con l'articolo 1 della proposta di legge viene modificato
il quarto comma dell'articolo 5 della legge n. 194 del 1978
ampliando la responsabilità della scelta anche alla persona
indicata come padre del nascituro.
L'articolo 2, modificando profondamente l'articolo 5 della
legge n. 194 del 1978, prevede che la donna che nei sette
giorni antecedenti l'interruzione volontaria della gravidanza
rinuncia all'aborto beneficia dei contributi previsti
dall'articolo 3, e, cioè, dell'intervento finanziario di
sostegno dello Stato, integrabile dalle regioni, pari a lire 1
milione mensili per la durata di un anno dal momento del
concepimento fino al momento del ricovero in un istituto di
assistenza.
Con l'articolo 4 si prevede che i bambini che nascono a
seguito di rinuncia all'interruzione volontaria della
gravidanza possono essere adottati o dati in affidamento con
il consenso dei genitori, con procedura di urgenza, venendo
incontro ai desideri di coppie che - attraverso organizzazioni
compiacenti - sono costrette ad andare all'estero per
soddisfare i loro desideri di genitorialità e il bisogno di
adottare i minori.
L'articolo 5, modificando l'articolo 12 della legge n. 194
del 1978, obbliga il giudice tutelare, che può autorizzare la
donna di età inferiore a diciotto anni all'interruzione
volontaria della gravidanza, a sentire la persona indicata
come padre del nascituro.
L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.