XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 384
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio
1978, n. 194, dopo le parole: "di cui all'articolo 4," sono
inserite le seguenti: "sentita obbligatoriamente anche la
persona indicata come padre del nascituro,".
Art. 2.
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge 22
maggio 1978, n. 194, come modificato dall'articolo 1 della
presente legge, è aggiunto il seguente:
"La donna che entro i sette giorni stabiliti al quarto
comma del presente articolo, e comunque entro i termini
previsti dall'articolo 4, dichiara di volere rinunciare alla
interruzione della gravidanza beneficia dei contributi erogati
ai sensi dell'articolo 4-bis".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è
inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Alle donne che rinunciano alla
interruzione della gravidanza lo Stato eroga un contributo
pari a lire 1 milione mensili per la durata di un anno, che
decorre dal momento del concepimento fino al ricovero del
minore in un istituto di assistenza, ovvero alla sua adozione
o affidamento.
2. Le regioni, nell'ambito delle proprie
disponibilità finanziarie, possono concedere ulteriori
contributi ad integrazione di quelli erogati ai sensi del
comma 1.
3. Lo Stato assicura il ricovero presso appositi
istituti alle donne che rinunciano alla interruzione della
gravidanza. Le spese relative al ricovero sono a totale carico
dello Stato".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 4-bis della legge 22 maggio 1978,
n. 194, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 4-ter. - 1. I bambini che nascono a seguito di
rinuncia alla interruzione della gravidanza possono essere
adottati o dati in affidamento, con procedura di urgenza, con
il consenso dei genitori, entro sei mesi dalla nascita".
Art. 5.
1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 22 maggio
1978, n. 194, dopo le parole: "e della relazione
trasmessagli," sono inserite le seguenti: "nonché sentita
obbligatoriamente anche la persona indicata come padre del
nascituro,".
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per il 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.