XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 382
Onorevoli Colleghi! - La legge 3 agosto 1998, n. 269,
seppure recente, ha dimostrato la sua inadeguatezza. A
distanza di tre anni dalla data della sua entrata in vigore,
si deve constatare che non un solo bambino è stato liberato da
quella schiavitù deprecata e sanzionata dalla legge medesima.
La competenza esclusiva di una Forza di polizia inadeguata ed
impreparata unitamente ad alcune lacune legislative hanno
determinato il proliferare di numerosi siti INTERNET italiani
per la vendita e lo scambio di pornografia minorile, la
costituzione di organizzazioni criminali per questo turpe
traffico con sede in Italia, lo spostamento verso il nostro
Paese dei centri di coordinamento criminale dei pedofili.
Inoltre, l'inerzia consente la crescita di gruppi che
producono "cultura pedofila" e che istigano alla
illegalità.
Occorrono nuove e più efficaci misure legislative per
combattere un fenomeno sempre più dilagante e che sfugge ai
controlli delle Forze di polizia.
Oltre alcuni adattamenti per rafforzare l'azione di
contrasto, è necessario inasprire le pene, rafforzare e
qualificare l'impegno delle Forze di polizia giudiziaria
nell'azione preventiva a livello interno ed internazionale,
utilizzando sempre migliori tecnologie e personale
qualificato.
Con l'articolo 1 della presente proposta di legge è
previsto che la competenza in materia di pornografia minorile
diffusa per via telematica sia restituita alla polizia
giudiziaria.
Con l'articolo 2 si prevede che le attività di contrasto
alla pedofilia sotto copertura siano autorizzate su
provvedimento dell'autorità giudiziaria.
All'articolo 3 si prevede l'istituzione di uno specifico
gruppo di coordinamento delle Forze di polizia. Tale gruppo si
avvale della consulenza delle associazioni impegnate nella
difesa e nella tutela dei minori al fine del loro contributo
nell'azione preventiva di contrasto al turpe mercato della
pedofilia.
Con l'articolo 4 si prevede la diffusione di tecnologie
informatiche a livello provinciale con la formazione di
personale specializzato e la costituzione di una banca
dati.
Con l'articolo 5 sono inasprite le pene per i reati
relativi allo sfruttamento della prostituzione minorile, al
mercato e alla diffusione delle immagini pornografiche via
INTERNET. E' altresì previsto il reato di "pedofilia
telematica".
Con l'articolo 6 sono previste disposizioni per gli
operatori delle telecomunicazioni che sono tenuti a conservare
i files di accesso al logo per almeno dieci anni al fine
di evitare l'annullamento e la dispersione di prove di
reato.
Con l'articolo 7 è previsto l'arresto obbligatorio per i
reati di cui alla legge n. 269 del 1998 ed agli articoli da
600-bis a 600-septies del codice penale.
Con l'articolo 8, in fine, si prevede la sospensione dei
benefici premiali della cosiddetta "legge Gozzini" (legge 26
luglio 1975, n. 354) per la violazione delle norme di cui alla
presente legge.
E' per le ragioni esposte che si sottopone all'esame del
Parlamento la presente proposta di legge, auspicando una sua
rapida approvazione.