XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 382




        Onorevoli Colleghi! - La legge 3 agosto 1998, n. 269, seppure recente, ha dimostrato la sua inadeguatezza. A distanza di tre anni dalla data della sua entrata in vigore, si deve constatare che non un solo bambino è stato liberato da quella schiavitù deprecata e sanzionata dalla legge medesima. La competenza esclusiva di una Forza di polizia inadeguata ed impreparata unitamente ad alcune lacune legislative hanno determinato il proliferare di numerosi siti INTERNET italiani per la vendita e lo scambio di pornografia minorile, la costituzione di organizzazioni criminali per questo turpe traffico con sede in Italia, lo spostamento verso il nostro Paese dei centri di coordinamento criminale dei pedofili. Inoltre, l'inerzia consente la crescita di gruppi che producono "cultura pedofila" e che istigano alla illegalità.
        Occorrono nuove e più efficaci misure legislative per combattere un fenomeno sempre più dilagante e che sfugge ai controlli delle Forze di polizia.
        Oltre alcuni adattamenti per rafforzare l'azione di contrasto, è necessario inasprire le pene, rafforzare e qualificare l'impegno delle Forze di polizia giudiziaria nell'azione preventiva a livello interno ed internazionale, utilizzando sempre migliori tecnologie e personale qualificato.
        Con l'articolo 1 della presente proposta di legge è previsto che la competenza in materia di pornografia minorile diffusa per via telematica sia restituita alla polizia giudiziaria.
        Con l'articolo 2 si prevede che le attività di contrasto alla pedofilia sotto copertura siano autorizzate su provvedimento dell'autorità giudiziaria.
        All'articolo 3 si prevede l'istituzione di uno specifico gruppo di coordinamento delle Forze di polizia. Tale gruppo si avvale della consulenza delle associazioni impegnate nella difesa e nella tutela dei minori al fine del loro contributo nell'azione preventiva di contrasto al turpe mercato della pedofilia.
        Con l'articolo 4 si prevede la diffusione di tecnologie informatiche a livello provinciale con la formazione di personale specializzato e la costituzione di una banca dati.
        Con l'articolo 5 sono inasprite le pene per i reati relativi allo sfruttamento della prostituzione minorile, al mercato e alla diffusione delle immagini pornografiche via INTERNET. E' altresì previsto il reato di "pedofilia telematica".
        Con l'articolo 6 sono previste disposizioni per gli operatori delle telecomunicazioni che sono tenuti a conservare i files di accesso al logo per almeno dieci anni al fine di evitare l'annullamento e la dispersione di prove di reato.
        Con l'articolo 7 è previsto l'arresto obbligatorio per i reati di cui alla legge n. 269 del 1998 ed agli articoli da 600-bis a 600-septies del codice penale.
        Con l'articolo 8, in fine, si prevede la sospensione dei benefici premiali della cosiddetta "legge Gozzini" (legge 26 luglio 1975, n. 354) per la violazione delle norme di cui alla presente legge.
        E' per le ragioni esposte che si sottopone all'esame del Parlamento la presente proposta di legge, auspicando una sua rapida approvazione.




Frontespizio Testo articoli