XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 382




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, le parole: "delle telecomunicazioni" sono soppresse.


Art. 2.

        1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, è sostituito dai seguenti: "A tale fine, il personale addetto, su provvedimento dell'autorità giudiziaria, può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica".


Art. 3.

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un gruppo di coordinamento delle Forze di polizia per il contrasto alla pedofilia e alla pornografia minorile.
        2. Il gruppo di cui al comma 1 promuove altresì la costituzione di uno specifico coordinamento a livello internazionale stabilendo periodici contatti con le Forze di polizia di altri Paesi.
        3. Il gruppo di cui al comma 1 si avvale della consulenza delle associazioni impegnate nella difesa e nella tutela dei minori al fine di usufruire del loro contributo per sviluppare in maniera più adeguata l'azione preventiva di contrasto al fenomeno della pedofilia.

Art. 4.

        1. Il Ministero dell'interno provvede a costituire in ogni provincia, presso i distretti di polizia, dotazioni informatiche con connessioni alla rete INTERNET.
        2. Al fine dell'utilizzazione delle dotazioni informatiche di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede, altresì, a promuovere appositi corsi di formazione per gli ufficiali di polizia giudiziaria destinati alla lotta alla pedofilia.
        3. Il Ministero dell'interno provvede a costituire una banca dati contenente le fotografie dei soli volti dei bambini ritratti nel materiale pornografico oggetto di indagini della polizia giudiziaria.


Art. 5.

        1. L'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni e con la multa da lire sessanta milioni a lire seicento milioni.
        Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra quattordici e sedici anni in cambio di denaro o di altra utilità economica è punito con la reclusione da dodici mesi a cinque anni".

        2. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 600-bis. 1 (Pedofilia telematica). - Chiunque diffonde immagini di minori per la diffusione della pedofilia e per lo sfruttamento minorile utilizzando siti telematici è punito con le pene previste all'articolo 600-bis".

Art. 6.

        1. I responsabili dei motori di telecomunicazione, i portali WEB, i provider, i gestori dei server e tutti gli operatori di telecomunicazione sono obbligati a conservare i file di accesso al logo per almeno dieci anni.
        2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma incorrono nei reati di favoreggiamento e di concorso nella pedofilia e di sfruttamento dei minori. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il responsabile è punito con la reclusione da uno a tre anni.
        3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, come da ultimo modificata dalla presente legge, ed agli articoli da 600-bis a 600-septies del codice penale.


Art. 7.

        1. Per i responsabili dei reati di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, come da ultimo modificato dagli articoli 1 e 2 della presente legge, e per i reati previsti dagli articoli da 600-bis a 600-septies del codice penale, è previsto l'arresto obbligatorio.


Art. 8.

        1. Per la violazione delle norme previste nella presente legge non si applicano i benefici premiali di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.



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