XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 382
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998,
n. 269, le parole: "delle telecomunicazioni" sono
soppresse.
Art. 2.
1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della
legge 3 agosto 1998, n. 269, è sostituito dai seguenti: "A
tale fine, il personale addetto, su provvedimento
dell'autorità giudiziaria, può utilizzare indicazioni di
copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o
gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto
personale specializzato effettua con le medesime finalità le
attività di cui al comma 1 anche per via telematica".
Art. 3.
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un gruppo
di coordinamento delle Forze di polizia per il contrasto alla
pedofilia e alla pornografia minorile.
2. Il gruppo di cui al comma 1 promuove altresì la
costituzione di uno specifico coordinamento a livello
internazionale stabilendo periodici contatti con le Forze di
polizia di altri Paesi.
3. Il gruppo di cui al comma 1 si avvale della consulenza
delle associazioni impegnate nella difesa e nella tutela dei
minori al fine di usufruire del loro contributo per sviluppare
in maniera più adeguata l'azione preventiva di contrasto al
fenomeno della pedofilia.
Art. 4.
1. Il Ministero dell'interno provvede a costituire in ogni
provincia, presso i distretti di polizia, dotazioni
informatiche con connessioni alla rete INTERNET.
2. Al fine dell'utilizzazione delle dotazioni informatiche
di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede,
altresì, a promuovere appositi corsi di formazione per gli
ufficiali di polizia giudiziaria destinati alla lotta alla
pedofilia.
3. Il Ministero dell'interno provvede a costituire una
banca dati contenente le fotografie dei soli volti dei bambini
ritratti nel materiale pornografico oggetto di indagini della
polizia giudiziaria.
Art. 5.
1. L'articolo 600-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 600-bis (Prostituzione minorile). -
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età
inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la
prostituzione è punito con la reclusione da dodici a
ventiquattro anni e con la multa da lire sessanta milioni a
lire seicento milioni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di età compresa tra
quattordici e sedici anni in cambio di denaro o di altra
utilità economica è punito con la reclusione da dodici mesi a
cinque anni".
2. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 600-bis. 1 (Pedofilia telematica). -
Chiunque diffonde immagini di minori per la diffusione della
pedofilia e per lo sfruttamento minorile utilizzando siti
telematici è punito con le pene previste all'articolo
600-bis".
Art. 6.
1. I responsabili dei motori di telecomunicazione, i
portali WEB, i provider, i gestori dei server e
tutti gli operatori di telecomunicazione sono obbligati a
conservare i file di accesso al logo per almeno dieci
anni.
2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui
al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma incorrono nei
reati di favoreggiamento e di concorso nella pedofilia e di
sfruttamento dei minori. Salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, il responsabile è punito con la reclusione da
uno a tre anni.
3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui alla legge
3 agosto 1998, n. 269, come da ultimo modificata dalla
presente legge, ed agli articoli da 600-bis a
600-septies del codice penale.
Art. 7.
1. Per i responsabili dei reati di cui alla legge 3 agosto
1998, n. 269, come da ultimo modificato dagli articoli 1 e 2
della presente legge, e per i reati previsti dagli articoli da
600-bis a 600-septies del codice penale, è
previsto l'arresto obbligatorio.
Art. 8.
1. Per la violazione delle norme previste nella presente
legge non si applicano i benefici premiali di cui alla legge
26 luglio 1975, n. 354.