XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 381
Onorevoli Colleghi! - Dopo cinque anni di governo delle
sinistre le famiglie italiane sono più povere per effetto di
una pressione fiscale che ha raggiunto livelli intollerabili
per la compressione dei redditi, l'introduzione di addizionali
locali sia regionali che comunali, la tassazione dei redditi
figurativi. La Corte dei conti ha, nei mesi scorsi, registrato
il fallimento della politica fiscale perché nulla è stato
incamerato dallo Stato a seguito della sbandierata lotta
all'evasione fiscale. Non sottovalutiamo le forti parole del
Governatore della Banca d'Italia, che hanno indicato la
necessità di procedere alla riduzione della tassazione di un
punto all'anno per cinque anni.
Nei mesi scorsi anche la Curia di Milano si era levata
sulla questione fiscale con un documento oggetto di ampia
riflessione del quale si riporta uno stralcio: "un sistema
fiscale può definirsi buono soltanto quando è al tempo stesso
efficiente ed equo.
Un fisco è efficiente quando distorce il meno possibile
l'allocazione delle risorse derivante dalle scelte degli
individui e delle imprese.
Il nostro sistema fiscale risente più degli altri della
difficoltà a valorizzare la famiglia come unità economica di
riferimento della capacità contributiva. La stessa riforma
dell'IRPEF del gennaio 1998 ha introdotto detrazioni più ampie
solo in favore dei redditi da lavoro dipendente e autonomi più
bassi lasciando sostanzialmente intatto il peso delle imposte
sui nuclei familiari di fascia e composizione diversa. Non
tenendo in debito conto l'onere dei costi che la famiglia deve
sostenere per il mantenimento, la formazione, l'educazione e
l'istruzione dei figli, si trascura il fatto che redditi medio
alti, soggetti ad imposte marginali non irrilevanti, in
presenza di carichi familiari, equivalgono in termini di
benessere materiale a redditi assai inferiori e pertanto a una
capacità impositiva più bassa di quella nominale. Se quindi il
principio di equità verticale - per cui l'imposta deve
crescere col crescere del reddito - viene rispettato, quello
di equità orizzontale - per cui a parità di reddito nominale
deve pagare una imposta inferiore chi è gravato da oneri che
ne riducono la capacità contributiva - è palesemente
contraddetto e, con esso, viene incrinata la presunta
progressività di tutto il sistema. In sostanza il sistema
fiscale italiano ha continuato e in parte continua ad operare
senza ritenere ragionevole per la stessa economia che la
famiglia costituisca l'unità più appropriata per definire le
potenzialità di benessere e quindi anche la capacità
contributiva dei cittadini. Ne consegue che il nostro sistema
ritiene di fatto che la capacità sia influenzata in modo
irrilevante dalla presenza dei figli a carico. Sotto questo
profilo il divario - già grande con gli altri Paesi europei -
rimane molto elevato".
Si è giunti a tale stato di cose anche per effetto della
riforma fiscale proposta dall'ex Ministro delle finanze
Visco che, nella rimodulazione della curva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), come determinata dal
decreto legislativo n. 446 del 1997, ha colpito pesantemente i
redditi più bassi, portando l'aliquota dal 10 al 19 per cento
per il primo scaglione di reddito, ha alzato le aliquote
intermedie e ha innalzato dal 40 al 46 per cento l'aliquota
per i redditi di oltre 135 milioni di lire colpendo
pesantemente il ceto medio.
Le aliquote IRPEF per scaglione di reddito in base al
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, risultavano,
infatti, essere le seguenti:
fino a lire 15 milioni 18,5 per cento
oltre lire 15 milioni e fino a lire 30 milioni 26,5 per
cento
oltre lire 30 milioni e fino a lire 60 milioni 33,5 per
cento
oltre lire 60 milioni e fino a lire 135 milioni 39,5 per
cento
oltre lire 135 milioni 45,5 per cento
Cosicché nel caso dello scaglione più alto un dirigente
con moglie e due figli a carico veniva tassato allo stesso
modo di come erano tassati i contratti miliardari da
lavoratori dipendenti di Ronaldo, Del Piero e Batistuta, solo
per citare tre campioni sportivi.
Con la legge finanziaria, per il 2001 oltre alle modifiche
apportate con il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,
n. 354, viene proposta una nuova struttura delle aliquote e
degli scaglioni da applicare ai redditi del 2001, che risulta
così configurata:
fino a lire 20 milioni, 18 per cento;
da lire 20 milioni a lire 30 milioni, 24 per cento, per
l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a
decorrere dall'anno 2003;
da lire 30 milioni a lire 60 milioni, 32 per cento a
decorrere dall'anno 2001;
da lire 60 milioni a 135 milioni, 39 per cento, per
l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento,
a decorrere dall'anno 2003;
oltre lire 135 milioni, 45 per cento, per l'anno 2001,
44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere
dall'anno 2003.
Tutto ciò rappresenta una inversione di tendenza che
riteniamo tuttavia insufficiente a ridurre significativamente
la pressione fiscale sulle famiglie, che hanno bisogno di
interventi di ben altra portata.
Quelli descritti sono interventi correttivi che hanno
portato alla diminuzione delle aliquote intermedie e
rappresentano misure assistenziali rispetto ad un progetto
strategico che - come noi riteniamo - deve essere in grado di
favorire una autentica politica per la famiglia che non può
essere affidata a misure estemporanee, confondendo le
politiche assistenziali con le politiche familiari, ma
richiede interventi seri, profondi, in grado di consentire la
diffusione e la crescita della famiglia, così come afferma il
dettato costituzionale. Uno degli interventi più urgenti per
la piena applicazione dei princìpi costituzionali relativi
alla tutela della famiglia riguarda il trattamento tributario.
Infatti, l'articolo 31 della Carta costituzionale si pone come
preciso indirizzo di politica legislativa per incoraggiare i
cittadini nel momento in cui formano una famiglia.
Merita attenta considerazione e riflessione la grande
riforma fiscale recentemente introdotta negli Stati Uniti, per
iniziativa del Presidente Bush, che ha quasi raddoppiato il
tetto di eleggibilità per la famiglia passato da 110 mila
dollari a 200 mila dollari, nonché il credito fiscale per
l'infanzia salito dagli attuali 500 dollari a 1.000 dollari
per figlio e gli sconti fiscali del 10 per cento per la
famiglia con due redditi sui primi 30 mila dollari di reddito.
Tutto ciò in un orizzonte decennale di lungo periodo, a cui
dovrebbero essere ispirate le politiche autenticamente
familiari. Questa riforma determinerà effetti strutturali
positivi come quelli prodotti nel sistema economico
statunitense dalla riforma economica reaganiana degli anni
ottanta così fortemente criticata dai movimenti di
sinistra.
Né si possono dimenticare i drammatici dati raccolti
dall'Istituto nazionale di statistica relativi alle
caratteristiche della popolazione e al suo movimento naturale.
Tra i principali indicatori demografici non si può sottacere
che il tasso di natalità dell'Italia per 1.000 abitanti si
colloca al 9,2 per cento, il più basso tra i Paesi dell'Unione
europea e più basso della stessa media dell'Unione, fissata al
10,8 per cento presentando un valore negativo del tasso di
crescita naturale per 1.000 abitanti. Il sistema tributario
sconta forti ritardi nella adozione di norme finalizzate alla
formazione della famiglia soprattutto in un orizzonte di lungo
periodo.
Rispetto ad un sistema di tassazione che privilegia le
spinte individualistiche preferiamo un sistema fiscale che
tassi la famiglia nella sua entità. Ciò può essere agevolmente
e concretamente realizzato attraverso lo splitting, cioè
il quoziente familiare e dunque la divisione del reddito per
il numero dei componenti della famiglia. Si prevede dunque la
applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare di
una aliquota ricavata sulla base di un sistema di "quoziente
familiare": il reddito complessivo è diviso per il numero di
parti risultante dall'attribuzione a ciascun componente del
nucleo di un coefficiente variabile da 1 a 0,3 a seconda del
rapporto di coniugio, parentela, affinità e del numero totale
dei componenti il nucleo familiare; ciò permette di ottenere
un reddito figurativo medio di ciascun componente del nucleo
familiare in rapporto al quale è determinata l'aliquota da
applicare al reddito complessivo della famiglia. Tale
meccanismo è ispirato al sistema francese in materia di
tassazione del reddito familiare. E' evidente che tale sistema
non è obbligatorio per tutti ma deve essere prevista la
facoltà di optare per il nuovo sistema di tassazione su base
familiare in alternativa all'attuale regime su base
individuale.
Nessuna coercizione, ma libertà di scelta. I due sistemi
possono e devono coesistere e la convenienza dei contribuenti
verso il nuovo regime si sarebbe realizzata solo in presenza
di un risparmio di imposta rispetto alla tassazione su base
individuale.
Siamo dunque ben lontani dalla impostazione dell'ex
Ministro delle finanze Visco che, violando precise
disposizioni di legge (legge n. 114 del 1977), ha abolito
pretestuosamente con il modello unico anche la possibilità di
presentare la dichiarazione congiunta dei coniugi. E' stato
cancellato il principio della tassazione congiunta nel quale
la famiglia veniva riconosciuta come entità economica
fondamentale. Né abbiamo avuto fiducia sulle possibilità che
l'ultimo Ministro delle finanze potesse ripristinare tale
facoltà.
Il regime della tassazione separata, introdotto a
decorrere dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 1998
con il modello UNICO, sancisce di fatto la irrilevanza fiscale
dell'istituto familiare in quanto soggetto passivo di imposta
è soltanto colui il quale ha la titolarità giuridica del
reddito prodotto. Conseguentemente, a parità di reddito
complessivo del nucleo familiare e in particolare dei due
coniugi, la diversa distribuzione dei redditi in capo ai vari
titolari comporta una differente onerosità del tributo a causa
del meccanismo della progressività delle aliquote. Il massimo
grado dell'onere fiscale si verifica nel caso della famiglia
monoreddito mentre tende a ridursi progressivamente quanto più
il reddito è ripartito tra i diversi componenti il nucleo
familiare; si verifica un sensibile temperamento della
progressività dell'imposta; in particolare tale attenuazione è
più accentuata per i redditi medio alti. In definitiva si
privilegia la famiglia già formata piuttosto che quella da
formare. Tale situazione si è aggravata con la nuova curva
delle aliquote operata dall'ex Ministro delle finanze
Visco.
La legge finanziaria per il 2001 con le risorse
finanziarie disponibili poteva certamente affrontare il
problema del trattamento fiscale della famiglia in termini
nuovi e diversi e comunque tali da determinare orizzonti di
crescita e non di impoverimento demografico.
La questione del costo dei figli è affrontata in modo
residuale, destinando a tale obiettivo solo "briciole" e non
le risorse indispensabili per fare crescere la società.
La variazione di gettito prodotta dal passaggio da una
tassazione IRPEF individuale ad una tassazione di tipo
splitting familiare, intendendosi come famiglia fiscale
il nucleo composto dal percettore di reddito, dai figli e da
altri familiari fiscalmente a carico, presuppone
l'eliminazione delle detrazioni del coniuge a carico e,
secondo una simulazione della Società generale d'informatica,
avrebbe interessato 11 milioni di famiglie fiscali con un
vantaggio medio di 1,2 milioni di lire per famiglia,
naturalmente con differenziazioni rispetto agli scaglioni di
reddito.
Un'altra questione che merita la necessaria attenzione è
il contrasto di interesse: questione che è stata sottovalutata
in questi cinque anni di politica tributaria. Certo diviene
difficile avere risultati nella lotta all'evasione fiscale se
la misura della detrazione viene ridotta dal 27 per cento
degli anni scorsi fino all'attuale 18 per cento, in misura
inferiore all'imposta sul valore aggiunto (IVA) che il
cittadino dovrebbe pagare a fronte di operazioni fiscali. Se
si vuole percorrere tale indirizzo è necessario riportare le
detrazioni fiscali in misura conveniente all'emersione di
operazioni che in caso contrario rimarrebbero nascoste al
fisco.
Con l'articolo 1 della proposta di legge sono dettate
norme intese alla determinazione del reddito dei coniugi non
legalmente ed effettivamente separati attraverso il sistema
dello splitting, che è adottato in molte legislazioni
europee particolarmente sensibili all'istituto familiare e
quindi ad un sistema tributario che privilegia ed agevola i
coniugi ai fini della determinazione del reddito. In
particolare il reddito complessivo di ciascun coniuge viene
sommato e quindi diviso per due consentendo quindi
l'applicazione di una aliquota fiscale più favorevole
soprattutto nei casi in cui i singoli redditi di ciascun
coniuge sono differenti per ammontare.
Con l'articolo 2 sono dettate norme ai fini della
detrazione di imposta per i figli a carico o per altri parenti
a carico che consentono in particolare per ciascun figlio una
detrazione pari al 5 per cento del reddito, come determinato
ai sensi dell'articolo 1. Tale detrazione compete a ciascun
coniuge.
Con l'articolo 3 sono dettate norme procedurali per
l'applicazione di tale normativa ai fini dell'accertamento
delle imposte e quindi degli obblighi a carico dei sostituti
di imposta.
L'articolo 4 contiene una serie di modifiche al sistema
delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 13-bis
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. In
particolare l'innovazione legislativa prevede l'elevazione dal
19 al 25 per cento della percentuale dell'imposta lorda
detraibile. Tale elevazione si rende necessaria oltre che per
ripristinare il livello della detrazione prima della manovra
fiscale di questi ultimi anni anche per consentire una più
forte azione di contrasto di interessi che è oggi vanificata
da una percentuale che è inferiore all'aliquota normale
dell'IVA. Sono poi previste norme di elevazione dell'attuale
limite di lire 2.500.000 a lire 5.000.000 per i premi di
assicurazione e sono previste norme per la detassazione delle
spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione secondaria ed
universitaria al fine di favorire una più ampia libertà di
scelta educativa.
Viene poi introdotta una norma del tutto innovativa per le
spese sostenute dai nubendi nel momento più impegnativo di
costruzione della nuova famiglia.
Con l'articolo 5 viene confermata la facoltà dei coniugi
non legalmente ed effettivamente separati di presentare su
unico modello la dichiarazione dei redditi, prevedendo così
che si possano determinare le compensazioni e i versamenti
unitari per le imposte dei redditi, possibilità oggi escluse
per moltissime famiglie e per moltissimi contribuenti.
L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.