XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 381




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La detrazione di imposta per il coniuge a carico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è soppressa.
        2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, è determinata separatamente ed è pari alla somma risultante dall'addizione del reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalla divisione per due del totale.
        3. Nel caso in cui il reddito dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati sia prodotto da uno solo, il reddito imponibile, ai fini dell'IRPEF, è diviso per due.
        4. Il coniuge superstite e quello legalmente ed effettivamente separato hanno diritto ad una detrazione pari al 50 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF qualora con esso convivano i figli, anche adottivi, minori di età ovvero di età non superiore a ventisei anni, se dediti agli studi o al tirocinio gratuito, e pari al 75 per cento per la presenza nel nucleo familiare di figli permanentemente inabili al lavoro. Nei casi di cui al presente comma non si applica la detrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).


Art. 2.

        1. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della detrazione per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può essere dedotta dal reddito, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del medesimo testo unico, di ciascun coniuge determinato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, una quota del reddito stesso rapportato ad anno, percentualmente stabilita nelle seguenti misure:

                a) del 2 per cento per gli ascendenti e per i collaterali fino al terzo grado conviventi;

                b) del 5 per cento per ciascun figlio anche adottivo, minore di età ovvero di età non superiore a ventisei anni se dedito agli studi o al tirocinio gratuito; la stessa percentuale del 5 per cento è altresì stabilita per ciascun minore in affidamento e la percentuale del 7 per cento si applica per ciascun figlio permanentemente inabile al lavoro;

                c) dell'1 per cento per ciascuna delle persone indicate all'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle indicate alla lettera b), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

        2. La riduzione in termini di imposta derivante dall'applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 non può essere complessivamente superiore a lire 5 milioni né inferiore all'importo delle corrispondenti detrazioni che spetterebbero ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
        3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma non possiedano redditi propri per un ammontare annuo complessivo superiore a lire 8 milioni al lordo degli oneri deducibili. Le stesse persone, eccettuati i figli minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, devono attestare di non possedere redditi in misura superiore al limite indicato dal presente comma.


Art. 3.

        1. I lavoratori dipendenti possono chiedere al sostituto di imposta all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero prima dell'inizio del periodo di imposta, l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, in luogo delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 23, comma 2, e 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
        2. Il sostituto di imposta opera una ritenuta, ai sensi degli articoli 23, comma 2, 24, comma 1, e 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riducendo per ciascun periodo di paga la base imponibile di un importo corrispondente agli importi percentuali indicati all'articolo 2, comma 1, della presente legge, secondo la misura spettante e verificando le condizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 2. Al raggiungimento dell'importo di lire 2 milioni in termine di imposta il sostituto di imposta sospende la attribuzione delle quote percentuali di deduzioni; il minore importo delle deduzioni rispetto alle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è conteggiato all'atto delle operazioni di cui agli articoli 23, comma 3, e 29, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni.

Art. 4.

        1. L'importo del 19 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato al 25 per cento.
        2. L'importo di lire 2.500.000 di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato a lire 5 milioni.
        3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

            "e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a lire 10 milioni;".

        4. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "i-quinquies) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo nel limite massimo di lire 20 milioni. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza".


Art. 5.

        1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

        "E' in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Ai fini del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni. Nel caso di cui al presente comma i versamenti unitari e le compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si riferiscono esclusivamente alle imposte sui redditi".


Art. 6.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.800 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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