XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 381
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La detrazione di imposta per il coniuge a carico di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è soppressa.
2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di
coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, è
determinata separatamente ed è pari alla somma risultante
dall'addizione del reddito imponibile, al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, e dalla divisione per due del
totale.
3. Nel caso in cui il reddito dei coniugi non legalmente
ed effettivamente separati sia prodotto da uno solo, il
reddito imponibile, ai fini dell'IRPEF, è diviso per due.
4. Il coniuge superstite e quello legalmente ed
effettivamente separato hanno diritto ad una detrazione pari
al 50 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF
qualora con esso convivano i figli, anche adottivi, minori di
età ovvero di età non superiore a ventisei anni, se dediti
agli studi o al tirocinio gratuito, e pari al 75 per cento per
la presenza nel nucleo familiare di figli permanentemente
inabili al lavoro. Nei casi di cui al presente comma non si
applica la detrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b).
Art. 2.
1. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo
della detrazione per carichi di famiglia di cui all'articolo
12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, può essere dedotta dal reddito, al netto degli
oneri deducibili di cui all'articolo 10 del medesimo testo
unico, di ciascun coniuge determinato ai sensi dell'articolo 1
della presente legge, una quota del reddito stesso rapportato
ad anno, percentualmente stabilita nelle seguenti misure:
a) del 2 per cento per gli ascendenti e per i
collaterali fino al terzo grado conviventi;
b) del 5 per cento per ciascun figlio anche
adottivo, minore di età ovvero di età non superiore a ventisei
anni se dedito agli studi o al tirocinio gratuito; la stessa
percentuale del 5 per cento è altresì stabilita per ciascun
minore in affidamento e la percentuale del 7 per cento si
applica per ciascun figlio permanentemente inabile al
lavoro;
c) dell'1 per cento per ciascuna delle persone
indicate all'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle
indicate alla lettera b), che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
2. La riduzione in termini di imposta derivante
dall'applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 non può
essere complessivamente superiore a lire 5 milioni né
inferiore all'importo delle corrispondenti detrazioni che
spetterebbero ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione
che le persone di cui alle lettere a), b) e c) del
medesimo comma non possiedano redditi propri per un ammontare
annuo complessivo superiore a lire 8 milioni al lordo degli
oneri deducibili. Le stesse persone, eccettuati i figli minori
di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del
contribuente, devono attestare di non possedere redditi in
misura superiore al limite indicato dal presente comma.
Art. 3.
1. I lavoratori dipendenti possono chiedere al sostituto
di imposta all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro
ovvero prima dell'inizio del periodo di imposta,
l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 2, comma 1,
della presente legge, in luogo delle detrazioni di cui
all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. Si applicano le disposizioni degli
articoli 23, comma 2, e 24, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
2. Il sostituto di imposta opera una ritenuta, ai sensi
degli articoli 23, comma 2, 24, comma 1, e 29, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, riducendo per ciascun periodo
di paga la base imponibile di un importo corrispondente agli
importi percentuali indicati all'articolo 2, comma 1, della
presente legge, secondo la misura spettante e verificando le
condizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 2. Al
raggiungimento dell'importo di lire 2 milioni in termine di
imposta il sostituto di imposta sospende la attribuzione delle
quote percentuali di deduzioni; il minore importo delle
deduzioni rispetto alle detrazioni di cui all'articolo 12 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è
conteggiato all'atto delle operazioni di cui agli articoli 23,
comma 3, e 29, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, e successive
modificazioni.
Art. 4.
1. L'importo del 19 per cento di cui al comma 1
dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è elevato al 25 per cento.
2. L'importo di lire 2.500.000 di cui alla lettera f)
del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato a lire 5
milioni.
3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo
13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla
seguente:
"e) le spese per frequenza, comprese quelle
relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di
istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore
a lire 10 milioni;".
4. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine,
la seguente lettera:
"i-quinquies) le spese sostenute in occasione del
matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di
celebrazione del medesimo nel limite massimo di lire 20
milioni. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative
alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi
prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e
l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato
la propria residenza".
Art. 5.
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"E' in facoltà dei coniugi non legalmente ed
effettivamente separati, presentare su unico modello la
dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi
quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, e successive modificazioni. Ai fini del presente comma si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge
13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni. Nel caso
di cui al presente comma i versamenti unitari e le
compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, si riferiscono esclusivamente alle
imposte sui redditi".
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 13.800 miliardi, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.