XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 380




        Onorevoli Colleghi! - Dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, con la quale è stata istituita la circoscrizione Estero per la elezione delle Camere, un nuovo tassello è stato aggiunto all'edificio costituzionale. Il Parlamento ha infatti provveduto all'approvazione della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, recante modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, concernenti il numero dei deputati e dei senatori in rappresentanza degli italiani all'estero, concludendo così il lungo e complesso iter legislativo previsto dal comma 1 dell'articolo 138 della Carta costituzionale. Con la novella costituzionale è stato fissato, rispettivamente, in dodici deputati e sei senatori il numero dei parlamentari spettanti alla circoscrizione Estero.
        Non è stata soddisfatta, invece, la condizione prevista dal terzo comma dello stesso articolo 138 della Costituzione, che consente di evitare il ricorso al referendum approvativo da chiedere entro tre mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale, qualora venga raggiunto il quorum dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Tale circostanza ha determinato un ritardo nella piena applicazione della legge costituzionale.
        L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di stabilire le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, dando pronta esecuzione al disposto dell'articolo 3 della citata legge costituzionale, approvata in seconda votazione dalla Camera dei deputati il 18 ottobre 2000.
        Si rende, cioè, necessaria una legge ordinaria per fissare i criteri e le modalità dell'esercizio del voto. Occorre creare le condizioni affinché gli aventi diritto al voto, sia gli emigranti che i loro discendenti, possano esercitare questo loro diritto.
        Si deve favorire il massimo della partecipazione al voto e ciò, considerate le notevoli dimensioni territoriali dei Paesi dove sono presenti i nostri connazionali, costituisce una indubbia difficoltà.
        Va tenuto presente che il compito del legislatore è oggi, con la soluzione individuata, agevolato dal fatto che è venuto meno il vincolo di "ridisegnare" i collegi elettorali.
        Il nuovo testo dell'articolo 48 della Costituzione stabilisce che i requisiti e le modalità di esercizio del voto da parte dei residenti all'estero (voto per corrispondenza, voto per procura, presso i consolati, eccetera) saranno definiti con legge ordinaria, non essendovi una riserva di legge costituzionale al riguardo.
        Si tratta quindi di definire poche e snelle disposizioni per facilitare questo diritto per i nostri connazionali residenti all'estero.
        Va ricordato che, per quanto concerne le modalità di iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, gli elettori sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune presso il quale risiedono secondo i dati dell'anagrafe della popolazione residente. L'iscrizione nelle liste elettorali, pur non avendo valore costitutivo ai fini dell'acquisto del diritto elettorale attivo, documenta l'appartenenza al corpo elettorale e costituisce una condizione essenziale per l'esercizio del diritto di voto.
        Le modalità di iscrizione dei cittadini residenti all'estero nelle liste elettorali sono state modificate in seguito alla istituzione delle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), istituite dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 6 settembre 1989, n. 323.
        La legislazione vigente consente il voto, con la sola esclusione del Parlamento europeo, solo se il cittadino si reca personalmente in Italia nel comune di iscrizione e nel giorno della votazione. Tale vincolo renderebbe impossibile la partecipazione del nuovo elettorato sia per motivi economici, in considerazione della distanza dal luogo di vita e di residenza anagrafica, che per obiettive difficoltà. Si verrebbe in definitiva a minare lo spirito della legge. Si tratta di una rappresentanza simbolica perché non proporzionata nel rapporto elettori-eletti.
        La scelta operata dal legislatore è stata quella di far rientrare i 12 seggi per la Camera dei deputati e i 6 seggi per il Senato della Repubblica nell'ambito della quota proporzionale. Si tratta allora di introdurre una legislazione speciale, non potendo il cittadino italiano all'estero votare nel pieno rispetto della legislazione elettorale vigente con il doppio voto sul collegio uninominale e sulla lista proporzionale.
        Occorre debitamente considerare che per quanto riguarda l'espressione del voto bisogna tenere conto dei princìpi fondamentali posti dall'articolo 48 della Costituzione, secondo il quale il voto deve essere "personale (...) libero e segreto".
        Rispetto a tale vincolo l'opzione è tra voto per corrispondenza e voto presso le sedi consolari.




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