XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 380
Onorevoli Colleghi! - Dopo l'entrata in vigore della
legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, con la quale è
stata istituita la circoscrizione Estero per la elezione delle
Camere, un nuovo tassello è stato aggiunto all'edificio
costituzionale. Il Parlamento ha infatti provveduto
all'approvazione della legge costituzionale 23 gennaio 2001,
n. 1, recante modifiche agli articoli 56 e 57 della
Costituzione, concernenti il numero dei deputati e dei
senatori in rappresentanza degli italiani all'estero,
concludendo così il lungo e complesso iter legislativo
previsto dal comma 1 dell'articolo 138 della Carta
costituzionale. Con la novella costituzionale è stato fissato,
rispettivamente, in dodici deputati e sei senatori il numero
dei parlamentari spettanti alla circoscrizione Estero.
Non è stata soddisfatta, invece, la condizione prevista
dal terzo comma dello stesso articolo 138 della Costituzione,
che consente di evitare il ricorso al referendum
approvativo da chiedere entro tre mesi dalla pubblicazione
della legge costituzionale, qualora venga raggiunto il
quorum dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera
nella seconda votazione. Tale circostanza ha determinato un
ritardo nella piena applicazione della legge
costituzionale.
L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di
stabilire le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, dando pronta esecuzione al disposto
dell'articolo 3 della citata legge costituzionale, approvata
in seconda votazione dalla Camera dei deputati il 18 ottobre
2000.
Si rende, cioè, necessaria una legge ordinaria per fissare
i criteri e le modalità dell'esercizio del voto. Occorre
creare le condizioni affinché gli aventi diritto al voto, sia
gli emigranti che i loro discendenti, possano esercitare
questo loro diritto.
Si deve favorire il massimo della partecipazione al voto e
ciò, considerate le notevoli dimensioni territoriali dei Paesi
dove sono presenti i nostri connazionali, costituisce una
indubbia difficoltà.
Va tenuto presente che il compito del legislatore è oggi,
con la soluzione individuata, agevolato dal fatto che è venuto
meno il vincolo di "ridisegnare" i collegi elettorali.
Il nuovo testo dell'articolo 48 della Costituzione
stabilisce che i requisiti e le modalità di esercizio del voto
da parte dei residenti all'estero (voto per corrispondenza,
voto per procura, presso i consolati, eccetera) saranno
definiti con legge ordinaria, non essendovi una riserva di
legge costituzionale al riguardo.
Si tratta quindi di definire poche e snelle disposizioni
per facilitare questo diritto per i nostri connazionali
residenti all'estero.
Va ricordato che, per quanto concerne le modalità di
iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, gli elettori
sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune
presso il quale risiedono secondo i dati dell'anagrafe della
popolazione residente. L'iscrizione nelle liste elettorali,
pur non avendo valore costitutivo ai fini dell'acquisto del
diritto elettorale attivo, documenta l'appartenenza al corpo
elettorale e costituisce una condizione essenziale per
l'esercizio del diritto di voto.
Le modalità di iscrizione dei cittadini residenti
all'estero nelle liste elettorali sono state modificate in
seguito alla istituzione delle anagrafi dei cittadini italiani
residenti all'estero (AIRE), istituite dalla legge 27 ottobre
1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui
al decreto del Presidente delle Repubblica 6 settembre 1989,
n. 323.
La legislazione vigente consente il voto, con la sola
esclusione del Parlamento europeo, solo se il cittadino si
reca personalmente in Italia nel comune di iscrizione e nel
giorno della votazione. Tale vincolo renderebbe impossibile la
partecipazione del nuovo elettorato sia per motivi economici,
in considerazione della distanza dal luogo di vita e di
residenza anagrafica, che per obiettive difficoltà. Si
verrebbe in definitiva a minare lo spirito della legge. Si
tratta di una rappresentanza simbolica perché non
proporzionata nel rapporto elettori-eletti.
La scelta operata dal legislatore è stata quella di far
rientrare i 12 seggi per la Camera dei deputati e i 6 seggi
per il Senato della Repubblica nell'ambito della quota
proporzionale. Si tratta allora di introdurre una legislazione
speciale, non potendo il cittadino italiano all'estero votare
nel pieno rispetto della legislazione elettorale vigente con
il doppio voto sul collegio uninominale e sulla lista
proporzionale.
Occorre debitamente considerare che per quanto riguarda
l'espressione del voto bisogna tenere conto dei princìpi
fondamentali posti dall'articolo 48 della Costituzione,
secondo il quale il voto deve essere "personale (...) libero e
segreto".
Rispetto a tale vincolo l'opzione è tra voto per
corrispondenza e voto presso le sedi consolari.