XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 380




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) alla tabella A, dopo la circoscrizione 26), è aggiunta la seguente: "27) Estero, sede ufficio centrale circoscrizionale: Roma";

                b) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale quota alla circoscrizione Estero spettano dodici seggi che sono attribuiti sulla base della cifra elettorale di ciascuna lista ottenuta nell'ambito della stessa ripartizione geografica. Si procede alla assegnazione dei seggi tra le liste sulla base delle rispettive cifre elettorali. Il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista è determinato dalla divisione della cifra elettorale di lista per il quoziente".


Art. 2.

        1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta" sono inserite le seguenti: ", nonché della circoscrizione Estero";

                b) all'articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. La circoscrizione Estero è costituita in un unico collegio. Ad essa sono attribuiti sei seggi nell'ambito dei seggi attribuiti proporzionalmente alle circoscrizioni regionali, sottraendoli a quelli risultanti con i resti più bassi".


Art. 3.

        1. Possono esercitare il diritto di voto all'estero i cittadini italiani, muniti del relativo certificato elettorale, che risiedano all'estero o che vi si trovino temporaneamente.


Art. 4.

        1. Il Governo emana, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti attuativi per disciplinare l'esercizio del diritto di voto degli elettori italiani residenti stabilmente o temporaneamente all'estero.
        2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sono sottoposti al parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.


Art. 5.

        1. I cittadini italiani, residenti all'estero in Paesi ove sono presenti rappresentanze diplomatiche italiane, in possesso dei requisiti prescritti per essere elettori, partecipano alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e alle consultazioni referendarie esprimendo il proprio voto presso i consolati italiani all'estero, ovvero per corrispondenza, ai sensi del comma 2.
        2. Per esercitare il voto per corrispondenza i cittadini di cui al comma 1 devono essere regolarmente iscritti nelle liste elettorali e non devono avere esercitato opzione per votare presso i seggi elettorali in Italia.

Art. 6.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli ordinari stanziamenti previsti per le consultazioni elettorali, per la revisione delle liste elettorali e per il funzionamento dei comitati consolari.



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