XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 380
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla tabella A, dopo la circoscrizione 26), è
aggiunta la seguente: "27) Estero, sede ufficio centrale
circoscrizionale: Roma";
b) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunti in fine
i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale quota alla
circoscrizione Estero spettano dodici seggi che sono
attribuiti sulla base della cifra elettorale di ciascuna lista
ottenuta nell'ambito della stessa ripartizione geografica. Si
procede alla assegnazione dei seggi tra le liste sulla base
delle rispettive cifre elettorali. Il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna lista è determinato dalla divisione della
cifra elettorale di lista per il quoziente".
Art. 2.
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "con
eccezione del Molise e della Valle d'Aosta" sono inserite le
seguenti: ", nonché della circoscrizione Estero";
b) all'articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
"3-bis. La circoscrizione Estero è costituita in
un unico collegio. Ad essa sono attribuiti sei seggi
nell'ambito dei seggi attribuiti proporzionalmente alle
circoscrizioni regionali, sottraendoli a quelli risultanti con
i resti più bassi".
Art. 3.
1. Possono esercitare il diritto di voto all'estero i
cittadini italiani, muniti del relativo certificato
elettorale, che risiedano all'estero o che vi si trovino
temporaneamente.
Art. 4.
1. Il Governo emana, entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più regolamenti
attuativi per disciplinare l'esercizio del diritto di voto
degli elettori italiani residenti stabilmente o
temporaneamente all'estero.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, dal Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
sono sottoposti al parere obbligatorio e vincolante delle
competenti Commissioni parlamentari.
Art. 5.
1. I cittadini italiani, residenti all'estero in Paesi ove
sono presenti rappresentanze diplomatiche italiane, in
possesso dei requisiti prescritti per essere elettori,
partecipano alle elezioni della Camera dei deputati, del
Senato della Repubblica e alle consultazioni referendarie
esprimendo il proprio voto presso i consolati italiani
all'estero, ovvero per corrispondenza, ai sensi del comma
2.
2. Per esercitare il voto per corrispondenza i cittadini
di cui al comma 1 devono essere regolarmente iscritti nelle
liste elettorali e non devono avere esercitato opzione per
votare presso i seggi elettorali in Italia.
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante gli ordinari stanziamenti previsti
per le consultazioni elettorali, per la revisione delle liste
elettorali e per il funzionamento dei comitati consolari.