XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 379
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge con
la quale si prevede di costituire una Commissione parlamentare
di inchiesta sull'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5
della legge 22 maggio 1978, n. 194, con particolare
riferimento all'azione dei consultori pubblici in ordine alla
prevenzione dell'aborto volontario, si fonda sulle seguenti
considerazioni.
1. La prima parte della legge n. 194 del 1978,
segnatamente negli articoli 1 e 2, è comunemente detta "parte
preventiva", in quanto - in un sistema di legalizzazione
dell'aborto - essa avrebbe dovuto avviare meccanismi di
"filtro", di "rimozione cause dell'aborto", insomma di
contenimento della interruzione volontaria della gravidanza,
sia nella forma legale sia in quella illegale.
E' opportuno ricordare l'articolo 1, che al primo comma
dichiara: "Lo Stato ...tutela la vita umana dal suo inizio";
al secondo comma sancisce: "l'interruzione volontaria della
gravidanza di cui alla presente legge non è mezzo di controllo
delle nascite"; al terzo comma dispone: "Lo Stato, le regioni
e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e
competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari,
nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto
sia usato ai fini della limitazione delle nascite".
Sebbene sia stato da molti rilevato il contrasto tra la
prima parte della citata legge n. 194 del 1978 e le seguenti,
nonché l'astrattezza ed equivocità delle formulazioni (al
riguardo valga per tutte le possibili citazioni la motivazione
in diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del
1981, al punto 3, specie in fine), non è il caso qui di fare
esegesi o polemiche: è un fatto che una larga maggioranza del
Parlamento attribuì alla prima parte della citata legge n. 194
del 1978 una importante funzione di contenimento degli aborti
anche legali. In particolare il Governo, per bocca dell'allora
Ministro di grazia e giustizia nella seduta del Senato
svoltasi il 10 maggio 1978 dichiarò: "...con profonda
soddisfazione il Governo prende atto che la tesi, aberrante
sul piano costituzionale, che l'aborto costituirebbe contenuto
ed oggetto di un diritto di libertà, ha ricevuto una secca
smentita e una non equivoca ripulsa dalla quasi totalità dei
gruppi politici che compongono il Parlamento... E' sulla base
di tale valutazione che il Governo, mentre sollecita le forze
politiche e sociali a dare un prezioso contributo nell'opera
diretta a prevenire e a disincentivare l'aborto, assume il
formale impegno che ...ogni sforzo sarà diretto, per la parte
di sua competenza, a dare il massimo di efficienza a quelle
strutture, a quegli interventi che sono predisposti al fine di
aiutare la donna ad optare non per l'aborto ma per la vita
della sua creatura, in coerenza con l'articolo 1 della
legge".
E' interessante rileggere anche quanto i relatori di
maggioranza del tempo, alla Camera, onorevoli Del Pennino e
Giovanni Berlinguer, avevano scritto: "L'aver posto l'accento
sul ruolo di prevenzione dei consultori significa aver
caricato di una valenza negativa il giudizio sulle pratiche
abortive, riaffermando l'interesse dello Stato a svolgere un
intervento dissuasivo nei confronti della decisione della
donna di interrompere la gravidanza".
Dunque non è lecito avere dubbi:
a) sebbene la minoranza che contrastò la legge
contestasse la sufficienza della prima parte della legge n.
194 del 1978 a contenere il fenomeno aborto, tuttavia tale
parte esprimeva ed esprime quanto meno l'impegno del
legislatore di evitare, per quanto possibile, l'aborto, almeno
come strumento di semplice controllo delle nascite;
b) nella strategia disegnata dal Parlamento i
consultori avrebbero dovuto essere la punta di diamante della
prevenzione.
2. I fatti dimostrano che tale prima parte della legge n.
194 del 1978 non ha funzionato.
Come è noto, in base all'articolo 16 di tale legge il
Ministro della sanità deve ogni anno presentare al Parlamento
"una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi
effetti, anche in riferimento al problema della
prevenzione".
Tenendo conto delle relazioni provenienti da Ministri
della sanità di diverse parti politiche, si può affermare che
tutte concordano nell'affermare che l'interruzione volontaria
della gravidanza è usata in Italia come "mezzo di controllo
delle nascite", in palese contrasto con l'articolo 1.
Non è qui il caso di ricordare in cifre i dati di fatto in
base ai quali si deve ragionevolmente affermare che
l'interruzione volontaria della gravidanza è stata fino ad ora
usata come semplice mezzo di controllo delle nascite e che i
consultori pubblici non sono riusciti, nel loro complesso, a
svolgere l'azione preventiva che era loro affidata. Basterà
scorrere le cifre contenute nelle varie relazioni, in
assoluto, in rapporto alle nascite, in rapporto alle
condizioni dei genitori, in rapporto al numero dei figli e in
rapporto alla recidiva.
Interessa molto di più dimostrare che il giudizio di
inattuazione della prima parte della legge n. 194 del 1978 è
largamente condiviso.
3. Questa così largamente riconosciuta inattuazione o
inefficienza della prima parte della legge n. 194 del 1978 non
è cosa di poco conto. In definitiva è in gioco la vita umana.
Essa - tale inattuazione o inefficienza - attinge addirittura
il livello costituzionale. Quando in Parlamento fu posta la
pregiudiziale di costituzionalità sulla legge n. 194 del 1978,
fu sostenuto che la tutela del diritto alla vita
dell'embrione, che la Corte costituzionale aveva riaffermato
con la sua sentenza n. 27 del 1975, era garantita - in
rapporto alla particolare condizione dell'embrione - proprio
dalle disposizioni della prima parte della legge n. 194 del
1978, quella stessa che ora tutti dicono inattuata o
insufficiente. E proprio a queste medesime parti l'Avvocatura
dello Stato fece riferimento per contrastare le varie
eccezioni di legittimità che varie magistrature sollevarono
(cfr., in specie, l'atto 5764/79 dell'Avvocatura dello
Stato).
Come è noto la Corte costituzionale non si è pronunciata
nel merito di quelle eccezioni, avendole risolte in punto di
rilevanza (cfr. sentenze nn. 108 e 109 del 1981) ma, in
un'altra sentenza (n. 26 del 1981) concernente l'ammissibilità
dei referendum, la Corte ipotizzò che il dubbio di
costituzionalità, se avesse dovuto essere affrontato, avrebbe
dovuto misurarsi con la sufficienza di tali prime parti.
E' chiaro dunque che lo Stato e il Parlamento non possono
restare inerti di fronte ai difetti di formulazione o di
gestione che vengono lamentati.
4. E' doverosa dunque una attenta riflessione
sull'attuazione degli articoli da 1 a 5 della legge n. 194 del
1978, per capire le cause della disapplicazione o della
insufficienza e porvi rimedio.
E' ben vero che l'articolo 16 della legge n. 194 del 1978
prevede che i Ministri della sanità e di grazia e giustizia
presentino ogni anno al Parlamento una relazione e che tale
circostanza potrebbe consentire un dibattito parlamentare. Ma
la situazione è di tale rilevanza e gravità da esigere un
impegno più profondo e continuo del Parlamento.
Inoltre vi è una circostanza importantissima su cui
occorre meditare. Parlare di vita umana, di prevenzione
dell'aborto sembra oggi divenuto pericoloso. Subito emerge dal
profondo delle coscienze la memoria di un'antica lacerazione.
D'altra parte tutti riconoscono che qualcosa bisogna cambiare.
Ma se le proposte nascessero da un'unica parte politica vi
sarebbe il rischio dell'incomprensione o il turbamento dovuto
alla concorrenza partitica.
Invece la materia è di tale delicatezza da esigere il
massimo possibile di unità.
D'altra parte non ci nascondiamo che dietro la comune
affermazione della inattuazione o insufficienza della prima
parte della legge n. 194 del 1978, stanno in agguato visioni
ben diverse sulle cause e sui rimedi.
Il tentativo di soluzione unitaria perciò, più che la
proposta di diagnosi e ricette già elaborate da una sola
parte, ha bisogno di un contatto sincero con i problemi e con
i testimoni vivi di essi (amministratori, medici, studiosi,
operatori consultoriali, associazioni che si occupano della
maternità, eccetera) e di un colloquio prolungato che alla
fine faccia condividere alcune proposte, non sappiamo in
anticipo quanto estese.
5. Fino ad ora ci siamo occupati della prevenzione
dell'aborto volontario. Ma i consultori hanno compiti più
vasti che riguardano l'intero campo della famiglia e dei
minori. Si ha peraltro la sensazione che sui consultori
pubblici, dalla legge istitutiva n. 405 del 1975 ad oggi, si
siano scaricati tutti i problemi irrisolti nel campo, appunto,
della famiglia e dei minori, senza pensare adeguatamente alla
loro struttura, al controllo su di essi, al loro raccordo con
gli altri organi dello Stato (si pensi, ad esempio, al
tribunale per i minorenni, al giudice tutelare, alle cause di
separazione e divorzio tra coniugi con relativo affidamento
dei figli, fino alla materia delle tossicodipendenze) e con il
volontariato.
E' tutto un vasto campo di indagine, che va ben oltre lo
spazio della relazione ministeriale di cui all'articolo 16
della legge n. 194 del 1978, arando il quale si può dar vita
solidamente ad un nuovo consultorio. Non si dimentichi che in
molte parti d'Italia l'identità stessa del consultorio si va
smarrendo. Le leggi regionali, in genere lunghe e ripetitive,
per lo più hanno parafrasato la legge quadro del 1975, in ciò
manifestando la difficoltà di fondo, che è quella di vedere
chiara la funzione del consultorio, e su questa modellare
struttura e rapporti. Non basta, certo, un cartello con la
scritta "consultorio" a fare un consultorio e difatti, dopo
tanta enfasi iniziale, oggi in talune regioni si ipotizza la
sostanziale cancellazione di ciò che era stato chiamato
"consultorio".
Siamo convinti che occorre sviluppare una nuova cultura
della vita per fare l'Italia più grande e più degna della sua
storia.
Proprio per sottolineare la necessità, l'urgenza di
provvedimenti che possano favorire il superamento del ricorso
all'aborto, per modificare la legge n. 194, è necessario
istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sua
attuazione e sul funzionamento dei consultori, confidando in
queste ragioni per una rapida approvazione della proposta di
legge.