XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 379
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 22
maggio 1978, n. 194, con il compito di accertare in che modo
lo Stato e gli enti locali e, in particolare, i consultori,
abbiano svolto l'attività di prevenzione dell'aborto
volontario.
2. La Commissione compie indagini anche sugli interventi
compiuti dai consultori nell'ambito della problematica
familiare e minorile.
3. La Commissione procede con i poteri ed i limiti
previsti dall'articolo 82 della Costituzione.
Art. 2.
1. La Commissione, al termine dei suoi lavori, indica le
iniziative legislative ed amministrative che appariranno
eventualmente opportune, al fine di rendere attuabili gli
obiettivi indicati nell'articolo 1 della legge 22 maggio 1978,
n. 194.
Art. 3.
1. La Commissione presenta una relazione al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati entro sei mesi dal suo
insediamento.
Art. 4.
1. La Commissione è composta da quindici deputati e da
quindici senatori, nominati, rispettivamente, dal Presidente
della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della
Repubblica. Con la stessa procedura si provvede alle
sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di
dimissioni, di impedimento assoluto, o di cessazione dal
mandato parlamentare.
2. Il presidente è nominato, al di fuori dei trenta
componenti la Commissione, di comune accordo dal Presidente
della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della
Repubblica. La Commissione elegge nel suo seno due
vicepresidenti e due segretari.
Art. 5.
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste a carico, in parti uguali, dei bilanci interni del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.