XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 376




        Onorevoli Colleghi! - Nell'impossibilità di realizzare nella XIII legislatura un grande disegno riformatore sia attraverso la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, sia attraverso l'istituzione di una Assemblea costituente, come da noi vivamente auspicato, resta l'obiettivo di apportare alcune modifiche alla Carta fondamentale, attraverso il procedimento di revisione costituzionale, capaci di adattare il nostro sistema istituzionale alle nuove esigenze della società, migliorando la funzionalità delle istituzioni. Tale esigenza è da tempo largamente avvertita dalle forze politiche soprattutto dopo la vicenda legata alla caduta del Governo Prodi e alla successiva formazione del Governo D'Alema, che ha posto l'esigenza di definire un nuovo quadro di regole costituzionali rispetto al procedimento di investitura del premier, di formazione del Governo e della sua revoca e dunque più in generale sulla stabilità dell'Esecutivo.
        La riforma elettorale, da noi presentata, con altro progetto di legge, si colloca all'interno di un complessivo progetto di riforma delle istituzioni ed è propedeutica alla presente proposta di revisione costituzionale.
        Con la riforma elettorale abbiamo inteso innanzitutto prevedere un premio al partito o alla coalizione dei partiti di maggioranza relativa e un maggiore collegamento tra eletti ed elettori sui programmi, realizzando una maggiore coerenza tra la volontà del corpo elettorale e la struttura del Governo specialmente nell'ipotesi di dichiarazioni preventive di collegamento dalle quali l'elettore possa evincere quale formula di governo sarebbe prescelta qualora le liste collegate risultassero maggioritarie. In questo quadro si inserisce la proposta di revisione costituzionale qui presentata, che ha l'obiettivo di assicurare la stabilità del Governo e l'efficacia dell'azione governativa, armonizzando tali fini con quelli generali di adeguamento delle istituzioni alle nuove esigenze della società.
        Le modifiche costituzionali proposte riguardano l'investitura del Governo, che avviene attraverso l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri da parte delle due Camere riunite in seduta comune con votazione a maggioranza assoluta. Nell'ipotesi che si dovrebbe considerare "normale", il candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri è designato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati elettorali. L'esigenza prioritaria di addivenire comunque alla formazione di un Governo induce, altresì, all'abbandono del quorum della maggioranza assoluta nella terza votazione. La mancata elezione di un Presidente del Consiglio dei ministri nel mese successivo alla prima votazione impone che la scelta tra i diversi schieramenti politici ritorni al corpo elettorale. Si è conseguentemente previsto lo scioglimento necessario delle Camere da parte del Presidente della Repubblica.
        L'adozione del sistema elettivo ha sconsigliato la sottoposizione all'approvazione del Parlamento della lista dei ministri al fine di evitare che il Governo possa essere messo in discussione a causa di fatti relativi al singolo ministro.
        Poiché è il Presidente del Consiglio dei ministri che è eletto dal Parlamento ed assume dinanzi ad esso la responsabilità per l'attuazione del proprio programma, egli nomina i Ministri e, conseguentemente, può anche revocarli. E' chiaro che, di fronte a Governi di coalizione, i nominativi saranno probabilmente già noti al momento della presentazione della candidatura del Presidente del Consiglio dei ministri.
        Per la nomina dei sottosegretari provvede, invece, il Consiglio dei ministri, anche se su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previo parere del Ministro competente.
        La maggiore stabilità del Governo è garantita, oltre che dal meccanismo per la sua investitura, dalle procedure previste per l'attuazione del programma governativo sul quale il Governo si è espresso in sede di discussione sul documento politico-programmatico presentato dal candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
        Per l'attuazione del suo programma il Governo potrà ricorrere ai regolamenti la cui competenza è ampliata in virtù della cosiddetta "delegificazione" (articolo 70-bis), alle corsie preferenziali previste dai regolamenti parlamentari e inoltre alla approvazione di leggi necessarie per l'attuazione del programma senza emendamenti (cosiddetto "voto bloccato") introdotta dall'articolo 77-bis. Tale meccanismo si è dimostrato particolarmente efficace nell'ordinamento francese al fine di assicurare la stabilità di governo.
        La possibilità di revocare il Governo è sottoposta a limiti. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera e deve indicare il nuovo candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La revoca ha effetto qualora la mozione sia approvata a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune e comporta la sostituzione del neoeletto al Presidente del Consiglio dei ministri in carica.
        Qualora non esista una maggioranza in Parlamento sufficiente a revocare il Governo in carica ma, d'altro lato, quest'ultimo non riesca ad ottenere l'approvazione dei provvedimenti legislativi necessari per attuare il proprio programma, è rimessa al Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere dei Presidenti delle due Camere, la decisione sulla opportunità di procedere allo scioglimento delle Camere ritornando così a far esprimere l'elettorato.
        La presente proposta di revisione costituzionale innesta nel nostro modello parlamentare un tipo di investitura in linea con le grandi democrazie europee che si concilia con le esigenze di maggiore trasparenza e di linearità dei rapporti tra cittadini-partiti-istituzioni e di maggiore funzionalità del sistema politico.




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