XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 376
Onorevoli Colleghi! - Nell'impossibilità di realizzare
nella XIII legislatura un grande disegno riformatore sia
attraverso la Commissione bicamerale per le riforme
costituzionali, sia attraverso l'istituzione di una Assemblea
costituente, come da noi vivamente auspicato, resta
l'obiettivo di apportare alcune modifiche alla Carta
fondamentale, attraverso il procedimento di revisione
costituzionale, capaci di adattare il nostro sistema
istituzionale alle nuove esigenze della società, migliorando
la funzionalità delle istituzioni. Tale esigenza è da tempo
largamente avvertita dalle forze politiche soprattutto dopo la
vicenda legata alla caduta del Governo Prodi e alla successiva
formazione del Governo D'Alema, che ha posto l'esigenza di
definire un nuovo quadro di regole costituzionali rispetto al
procedimento di investitura del premier, di formazione
del Governo e della sua revoca e dunque più in generale sulla
stabilità dell'Esecutivo.
La riforma elettorale, da noi presentata, con altro
progetto di legge, si colloca all'interno di un complessivo
progetto di riforma delle istituzioni ed è propedeutica alla
presente proposta di revisione costituzionale.
Con la riforma elettorale abbiamo inteso innanzitutto
prevedere un premio al partito o alla coalizione dei partiti
di maggioranza relativa e un maggiore collegamento tra eletti
ed elettori sui programmi, realizzando una maggiore coerenza
tra la volontà del corpo elettorale e la struttura del Governo
specialmente nell'ipotesi di dichiarazioni preventive di
collegamento dalle quali l'elettore possa evincere quale
formula di governo sarebbe prescelta qualora le liste
collegate risultassero maggioritarie. In questo quadro si
inserisce la proposta di revisione costituzionale qui
presentata, che ha l'obiettivo di assicurare la stabilità del
Governo e l'efficacia dell'azione governativa, armonizzando
tali fini con quelli generali di adeguamento delle istituzioni
alle nuove esigenze della società.
Le modifiche costituzionali proposte riguardano
l'investitura del Governo, che avviene attraverso l'elezione
del Presidente del Consiglio dei ministri da parte delle due
Camere riunite in seduta comune con votazione a maggioranza
assoluta. Nell'ipotesi che si dovrebbe considerare "normale",
il candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri è
designato dal Presidente della Repubblica sulla base dei
risultati elettorali. L'esigenza prioritaria di addivenire
comunque alla formazione di un Governo induce, altresì,
all'abbandono del quorum della maggioranza assoluta
nella terza votazione. La mancata elezione di un Presidente
del Consiglio dei ministri nel mese successivo alla prima
votazione impone che la scelta tra i diversi schieramenti
politici ritorni al corpo elettorale. Si è conseguentemente
previsto lo scioglimento necessario delle Camere da parte del
Presidente della Repubblica.
L'adozione del sistema elettivo ha sconsigliato la
sottoposizione all'approvazione del Parlamento della lista dei
ministri al fine di evitare che il Governo possa essere messo
in discussione a causa di fatti relativi al singolo
ministro.
Poiché è il Presidente del Consiglio dei ministri che è
eletto dal Parlamento ed assume dinanzi ad esso la
responsabilità per l'attuazione del proprio programma, egli
nomina i Ministri e, conseguentemente, può anche revocarli. E'
chiaro che, di fronte a Governi di coalizione, i nominativi
saranno probabilmente già noti al momento della presentazione
della candidatura del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Per la nomina dei sottosegretari provvede, invece, il
Consiglio dei ministri, anche se su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e previo parere del Ministro
competente.
La maggiore stabilità del Governo è garantita, oltre che
dal meccanismo per la sua investitura, dalle procedure
previste per l'attuazione del programma governativo sul quale
il Governo si è espresso in sede di discussione sul documento
politico-programmatico presentato dal candidato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per l'attuazione del suo programma il Governo potrà
ricorrere ai regolamenti la cui competenza è ampliata in virtù
della cosiddetta "delegificazione" (articolo 70-bis),
alle corsie preferenziali previste dai regolamenti
parlamentari e inoltre alla approvazione di leggi necessarie
per l'attuazione del programma senza emendamenti (cosiddetto
"voto bloccato") introdotta dall'articolo 77-bis. Tale
meccanismo si è dimostrato particolarmente efficace
nell'ordinamento francese al fine di assicurare la stabilità
di governo.
La possibilità di revocare il Governo è sottoposta a
limiti. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da
almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera e deve
indicare il nuovo candidato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. La revoca ha effetto qualora la mozione sia
approvata a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta
comune e comporta la sostituzione del neoeletto al Presidente
del Consiglio dei ministri in carica.
Qualora non esista una maggioranza in Parlamento
sufficiente a revocare il Governo in carica ma, d'altro lato,
quest'ultimo non riesca ad ottenere l'approvazione dei
provvedimenti legislativi necessari per attuare il proprio
programma, è rimessa al Capo dello Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere dei
Presidenti delle due Camere, la decisione sulla opportunità di
procedere allo scioglimento delle Camere ritornando così a far
esprimere l'elettorato.
La presente proposta di revisione costituzionale innesta
nel nostro modello parlamentare un tipo di investitura in
linea con le grandi democrazie europee che si concilia con le
esigenze di maggiore trasparenza e di linearità dei rapporti
tra cittadini-partiti-istituzioni e di maggiore funzionalità
del sistema politico.