XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 376
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal
Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri, nonché dai
sottosegretari di Stato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri è eletto dal
Parlamento in seduta comune a maggioranza dei suoi
componenti.
L'elezione avviene per appello nominale a seguito di un
dibattito sul documento politico-programmatico presentato al
Parlamento dal candidato alla carica di Presidente del
Consiglio dei ministri, nel quale sono indicate le linee
fondamentali della politica che intende seguire.
Il Presidente del Consiglio dei ministri candidato è
designato dal Presidente della Repubblica.
Qualora non sia conseguita la maggioranza assoluta nella
prima e nella seconda votazione, si procede ad una terza
votazione dello stesso nominativo, nella quale il candidato è
eletto se consegue la maggioranza dei voti validamente
espressi.
Se, effettuate le votazioni di cui al quinto comma, non si
ottiene la maggioranza necessaria alla elezione, il Presidente
della Repubblica presenta altre designazioni a norma del
quarto comma.
Se, trascorso un mese dalla prima votazione, nessun
candidato risulta eletto, il Presidente della Repubblica
scioglie le due Camere".
Art. 2.
1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 93. - Il Presidente della Repubblica nomina con
proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri
eletto, il quale, prima di assumere le funzioni, presta
giuramento nelle sue mani.
Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina con
proprio decreto i ministri. Allo stesso modo può revocarli.
Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Il
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti i ministri competenti,
delibera la nomina e la revoca dei sottosegretari di Stato.
L'incarico di ministro e di sottosegretario di Stato è
incompatibile con l'esercizio del mandato parlamentare. La
legge stabilisce i criteri e le modalità per la sostituzione
dei componenti del Parlamento che abbiano accettato l'incarico
di Governo".
Art. 3.
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 94. - Il Presidente del Consiglio dei ministri
cessa dalla carica se il Parlamento in seduta comune approva
una mozione di sfiducia motivata, contenente l'indicazione del
successore, con votazione per appello nominale a maggioranza
dei suoi componenti.
La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei
componenti di ciascuna Camera.
La nomina del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri
da parte del Presidente della Repubblica comporta
automaticamente la revoca del Presidente del Consiglio dei
ministri e la conseguente decadenza dei ministri in carica.
Se per qualsiasi altra causa il Presidente del Consiglio
dei ministri cessa dalla carica, il Parlamento in seduta
comune deve essere convocato entro dieci giorni per l'elezione
del successore secondo la procedura di cui all'articolo
92".
Art. 4.
1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile
nei confronti del Parlamento. Mantiene l'unità di indirizzo
politico e amministrativo, promuovendo e coordinando
l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e determina il numero, le attribuzioni
e l'organizzazione dei ministeri".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 70-bis.- Nelle materie riservate alla
legge, escluse le leggi penali e quelle che incidono sui
diritti di libertà personale, di circolazione e soggiorno, di
riunione e di associazione, di libertà di manifestazione del
pensiero, di culto, di coscienza, di stampa, può essere
prevista con legge organica, approvata dalle Camere a
maggioranza assoluta, la disciplina in linea di principio
delle singole materie, restando attribuita alla fonte
regolamentare la disciplina specifica".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 77 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Art. 77-bis.- Per l'attuazione del proprio
programma il Governo può chiedere l'approvazione senza
emendamenti di norme legislative, anche di principio, alle
Camere.
La mancata approvazione delle norme di cui al primo comma
non comporta obbligo di dimissioni.
I regolamenti parlamentari stabiliscono i tempi e le
modalità di approvazione dei provvedimenti essenziali alla
realizzazione del programma di Governo".
Art. 7.
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 88. - Salva l'ipotesi di scioglimento necessario
di cui all'articolo 92, il Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
loro Presidenti, può sciogliere le Camere qualora esse, pur
non riuscendo ad eleggere un nuovo Presidente del Consiglio
dei ministri, rifiutino l'approvazione dei provvedimenti
legislativi che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia
dichiarato necessari per la realizzazione del proprio
programma".