XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 375




        Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di istituire un organo elettivo ad hoc - dotato di poteri costituenti - che proceda alla formulazione di un nuovo testo della seconda parte della Costituzione della Repubblica italiana appare fondata su una molteplicità di ragioni, sia di ordine giuridico-sistematico, sia di carattere più specificamente politico.
        E' anzitutto necessario premettere che la possibilità di ricorrere a tal fine allo strumento della revisione costituzionale previsto dall'articolo 138 della Costituzione appare oggettivamente preclusa dall'estensione stessa del processo di riforma. E' infatti di tutta evidenza come la riformulazione della intera seconda parte della Carta costituzionale del 1948 implichi - tra l'altro - la definizione di una nuova forma di Stato (con particolare riguardo all'assetto dei rapporti tra poteri centrali e poteri locali ed al quadro delle posizioni dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri in genere) e di una nuova forma di Governo (implicando il ripensamento complessivo della distribuzione del potere politico tra gli organi preposti al governo della cosa pubblica). Tale processo innovativo appare conseguentemente sfuggire alla portata istituzionale propria del già ricordato articolo 138, la cui concreta utilizzabilità - anche secondo l'avviso espresso da autorevoli studiosi - deve ritenersi limitata alle ipotesi di modifiche specifiche e ben individuate del tessuto normativo del testo costituzionale, tali comunque da non incidere sul complesso degli aspetti fondanti dell'ordinamento costituito.
        A tale scopo appare invece funzionale l'istituzione - mediante norme di rango costituzionale e dunque in grado di disporre legittimamente, in deroga al disposto dell'articolo 138 della Costituzione - di un organo ad hoc, dotato di propri e specifici poteri costituenti, incaricato esclusivamente di provvedere, in tempi brevi, alla riforma della seconda parte della Costituzione del 1948 (rimanendo nel contempo operativi i poteri costituiti per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali) e destinato ad essere sciolto di diritto con l'esaurimento del proprio compito riformatore.
        Se dunque è questa la via che appare percorribile in vista della globale riconsiderazione del testo della Costituzione repubblicana, ci appare per altro imprescindibile che alla concreta individuazione dei membri del consesso costituente si giunga attraverso il filtro di un sistema elettorale di carattere proporzionale, diverso cioè dal sistema attualmente vigente per la selezione della rappresentanza politica nazionale che si connota, come è noto, per la netta preponderanza del meccanismo maggioritario. Se è infatti vero che carattere distintivo di quest'ultimo è quello di creare le condizioni per una maggiore stabilità delle compagini governative e, per tale via, per una più efficace attuazione dell'indirizzo politico delle forze di maggioranza, non è per altro revocabile in dubbio che tale risultato i sistemi maggioritari conseguano, sacrificando (se pure parzialmente) l'esigenza di vedere rappresentate nelle istituzioni - nella loro effettiva consistenza - tutte le forze ed i movimenti politici che si siano organizzati nel Paese.
        E' tuttavia di pari evidenza che, nell'ipotesi assai differente dell'istituzione di una Assemblea dotata di poteri costituenti, il cui compito precipuo sia la definizione di un nuovo assetto generale del "patto" tra governanti e governati, non è pensabile rinunciare, nella fase della selezione dei suoi componenti, al pieno concorso di tutte le istanze politiche, economiche e sociali presenti nel Paese. Ciò in particolare al fine di garantire che la nuova forma di Stato e la nuova forma di governo vengano determinate - sotto ogni profilo - nel segno del più alto concorso democratico, e dunque attraverso l'azione di un soggetto istituzionale che sia la proiezione più "fedele" possibile della composizione del tessuto sociale e produttivo del Paese.
        Per quanto riguarda dunque il sistema elettorale da adottare in vista della costituzione dell'Assemblea, l'articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale prevede l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, che ha disciplinato le modalità per l'elezione dell'Assemblea costituente prevedendo l'attribuzione dei seggi tra liste concorrenti con il sistema dei quozienti interi e dei più alti resti (così optando per un sistema elettorale chiaramente proporzionale). In proposito, il medesimo articolo 2 attribuisce al Governo il compito di realizzare gli interventi normativi necessari, da un lato, per adeguare le norme del citato decreto luogotenenziale al numero dei membri dell'Assemblea ed alla rappresentanza minima prevista per ciascuna regione (in relazione, ad esempio, alla determinazione delle circoscrizioni elettorali); dall'altro, per coordinarne il disposto con le norme vigenti per l'elezione dei due rami del Parlamento nazionale, con particolare riguardo alle materie dell'elettorato attivo e passivo, del procedimento elettorale preparatorio e dello svolgimento delle operazioni di voto.
        Particolare rilievo assumono poi taluni profili connessi al procedimento previsto per la promulgazione e per l'entrata in vigore del testo di riforma costituzionale approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei propri membri. L'articolo 7 della presente proposta di legge costituzionale prevede infatti che il testo approvato sia sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale referendum si caratterizza per la sua non riconducibilità agli affini istituti di democrazia diretta previsti nel nostro vigente sistema costituzionale, non esplicando infatti - come è evidente - effetti abrogativi, né rivestendo natura consultiva. Il contenuto proprio del referendum previsto dall'articolo 7 appare piuttosto caratterizzarsi quale approvazione ovvero reiezione tout court del testo deliberato dall'Assemblea, in ciò palesandosi semmai prossimo all'istituto previsto all'articolo 138, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia, vale sottolineare come lo svolgimento di quest'ultimo sia disciplinato in termini meramente eventuali (essendo attivabile solo ove ne facciano specifica richiesta i soggetti previsti dalla norma medesima) e possa addirittura non avere luogo (ove le assemblee parlamentari approvino il testo con la maggioranza dei due terzi dei componenti); il referendum di cui è invece previsto l'intervento ai sensi del citato articolo 7 è finalizzato ad accrescere il grado della qualità democratica sottostante alla riforma del sistema istituzionale contenuta nella "decisione costituente", dovendo ad esso procedersi comunque, a prescindere dalla presentazione di specifiche richieste in tal senso e senza che maggioranze comunque qualificate possano valere ad impedirne lo svolgimento.
        Sul punto della piena partecipazione popolare al processo costituente, appare infine assai significativo rimarcare la previsione della possibile presentazione di un testo di minoranza, diverso da quello approvato a maggioranza assoluta, da parte di un quarto dei membri del consesso costituente (e dunque da almeno trenta membri del medesimo). Ove ciò avvenga, è previsto che il referendum si effettui su entrambi i testi in alternativa tra loro, con la rilevante conseguenza del possibile sovvertimento delle determinazioni dell'Assemblea ad opera di un difforme avviso espresso direttamente dal corpo elettorale.




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