XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 375
Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di istituire un organo
elettivo ad hoc - dotato di poteri costituenti - che
proceda alla formulazione di un nuovo testo della seconda
parte della Costituzione della Repubblica italiana appare
fondata su una molteplicità di ragioni, sia di ordine
giuridico-sistematico, sia di carattere più specificamente
politico.
E' anzitutto necessario premettere che la possibilità di
ricorrere a tal fine allo strumento della revisione
costituzionale previsto dall'articolo 138 della Costituzione
appare oggettivamente preclusa dall'estensione stessa del
processo di riforma. E' infatti di tutta evidenza come la
riformulazione della intera seconda parte della Carta
costituzionale del 1948 implichi - tra l'altro - la
definizione di una nuova forma di Stato (con particolare
riguardo all'assetto dei rapporti tra poteri centrali e poteri
locali ed al quadro delle posizioni dei cittadini nei
confronti dei pubblici poteri in genere) e di una nuova forma
di Governo (implicando il ripensamento complessivo della
distribuzione del potere politico tra gli organi preposti al
governo della cosa pubblica). Tale processo innovativo appare
conseguentemente sfuggire alla portata istituzionale propria
del già ricordato articolo 138, la cui concreta utilizzabilità
- anche secondo l'avviso espresso da autorevoli studiosi -
deve ritenersi limitata alle ipotesi di modifiche specifiche e
ben individuate del tessuto normativo del testo
costituzionale, tali comunque da non incidere sul complesso
degli aspetti fondanti dell'ordinamento costituito.
A tale scopo appare invece funzionale l'istituzione -
mediante norme di rango costituzionale e dunque in grado di
disporre legittimamente, in deroga al disposto dell'articolo
138 della Costituzione - di un organo ad hoc, dotato di
propri e specifici poteri costituenti, incaricato
esclusivamente di provvedere, in tempi brevi, alla riforma
della seconda parte della Costituzione del 1948 (rimanendo nel
contempo operativi i poteri costituiti per l'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali) e destinato ad essere sciolto
di diritto con l'esaurimento del proprio compito
riformatore.
Se dunque è questa la via che appare percorribile in vista
della globale riconsiderazione del testo della Costituzione
repubblicana, ci appare per altro imprescindibile che alla
concreta individuazione dei membri del consesso costituente si
giunga attraverso il filtro di un sistema elettorale di
carattere proporzionale, diverso cioè dal sistema attualmente
vigente per la selezione della rappresentanza politica
nazionale che si connota, come è noto, per la netta
preponderanza del meccanismo maggioritario. Se è infatti vero
che carattere distintivo di quest'ultimo è quello di creare le
condizioni per una maggiore stabilità delle compagini
governative e, per tale via, per una più efficace attuazione
dell'indirizzo politico delle forze di maggioranza, non è per
altro revocabile in dubbio che tale risultato i sistemi
maggioritari conseguano, sacrificando (se pure parzialmente)
l'esigenza di vedere rappresentate nelle istituzioni - nella
loro effettiva consistenza - tutte le forze ed i movimenti
politici che si siano organizzati nel Paese.
E' tuttavia di pari evidenza che, nell'ipotesi assai
differente dell'istituzione di una Assemblea dotata di poteri
costituenti, il cui compito precipuo sia la definizione di un
nuovo assetto generale del "patto" tra governanti e governati,
non è pensabile rinunciare, nella fase della selezione dei
suoi componenti, al pieno concorso di tutte le istanze
politiche, economiche e sociali presenti nel Paese. Ciò in
particolare al fine di garantire che la nuova forma di Stato e
la nuova forma di governo vengano determinate - sotto ogni
profilo - nel segno del più alto concorso democratico, e
dunque attraverso l'azione di un soggetto istituzionale che
sia la proiezione più "fedele" possibile della composizione
del tessuto sociale e produttivo del Paese.
Per quanto riguarda dunque il sistema elettorale da
adottare in vista della costituzione dell'Assemblea,
l'articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale
prevede l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale
10 marzo 1946, n. 74, che ha disciplinato le modalità per
l'elezione dell'Assemblea costituente prevedendo
l'attribuzione dei seggi tra liste concorrenti con il sistema
dei quozienti interi e dei più alti resti (così optando per un
sistema elettorale chiaramente proporzionale). In proposito,
il medesimo articolo 2 attribuisce al Governo il compito di
realizzare gli interventi normativi necessari, da un lato, per
adeguare le norme del citato decreto luogotenenziale al numero
dei membri dell'Assemblea ed alla rappresentanza minima
prevista per ciascuna regione (in relazione, ad esempio, alla
determinazione delle circoscrizioni elettorali); dall'altro,
per coordinarne il disposto con le norme vigenti per
l'elezione dei due rami del Parlamento nazionale, con
particolare riguardo alle materie dell'elettorato attivo e
passivo, del procedimento elettorale preparatorio e dello
svolgimento delle operazioni di voto.
Particolare rilievo assumono poi taluni profili connessi
al procedimento previsto per la promulgazione e per l'entrata
in vigore del testo di riforma costituzionale approvato
dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei propri membri.
L'articolo 7 della presente proposta di legge costituzionale
prevede infatti che il testo approvato sia sottoposto a
referendum popolare entro tre mesi dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale
referendum si caratterizza per la sua non
riconducibilità agli affini istituti di democrazia diretta
previsti nel nostro vigente sistema costituzionale, non
esplicando infatti - come è evidente - effetti abrogativi, né
rivestendo natura consultiva. Il contenuto proprio del
referendum previsto dall'articolo 7 appare piuttosto
caratterizzarsi quale approvazione ovvero reiezione tout
court del testo deliberato dall'Assemblea, in ciò
palesandosi semmai prossimo all'istituto previsto all'articolo
138, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia, vale
sottolineare come lo svolgimento di quest'ultimo sia
disciplinato in termini meramente eventuali (essendo
attivabile solo ove ne facciano specifica richiesta i soggetti
previsti dalla norma medesima) e possa addirittura non avere
luogo (ove le assemblee parlamentari approvino il testo con la
maggioranza dei due terzi dei componenti); il referendum
di cui è invece previsto l'intervento ai sensi del citato
articolo 7 è finalizzato ad accrescere il grado della qualità
democratica sottostante alla riforma del sistema istituzionale
contenuta nella "decisione costituente", dovendo ad esso
procedersi comunque, a prescindere dalla presentazione di
specifiche richieste in tal senso e senza che maggioranze
comunque qualificate possano valere ad impedirne lo
svolgimento.
Sul punto della piena partecipazione popolare al processo
costituente, appare infine assai significativo rimarcare la
previsione della possibile presentazione di un testo di
minoranza, diverso da quello approvato a maggioranza assoluta,
da parte di un quarto dei membri del consesso costituente (e
dunque da almeno trenta membri del medesimo). Ove ciò avvenga,
è previsto che il referendum si effettui su entrambi i
testi in alternativa tra loro, con la rilevante conseguenza
del possibile sovvertimento delle determinazioni
dell'Assemblea ad opera di un difforme avviso espresso
direttamente dal corpo elettorale.