XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 375
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. E' costituita un'Assemblea per la riforma della
Costituzione, di seguito denominata "Assemblea", con il
compito di predisporre un nuovo testo della parte seconda
della Costituzione della Repubblica italiana.
Art. 2.
1. L'Assemblea è composta da centoventi membri, eletti a
suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e
segreto, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per
l'elezione della Camera dei deputati.
2. Ai fini delle elezioni per l'Assemblea nessuna regione
può esprimere un numero di membri inferiore a cinque. Il
Molise ne esprime due e la Valle d'Aosta uno. La ripartizione
dei seggi tra le regioni è effettuata con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, in proporzione alla popolazione delle regioni quale
risulta dall'ultimo censimento generale.
3. L'elezione dell'Assemblea avviene ai sensi del decreto
legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, le cui
disposizioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
sono modificate sulla base delle prescrizioni di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo ed altresì coordinate, per quanto
riguarda il procedimento elettorale preparatorio, lo
svolgimento delle operazioni di voto e la disciplina
dell'elettorato attivo, con le vigenti disposizioni per le
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Art. 3.
1. L'ufficio di membro dell'Assemblea è incompatibile con
qualunque altra carica pubblica e con l'esercizio di qualsiasi
altra attività professionale.
2. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni
degli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione della Repubblica
italiana.
3. L'Assemblea giudica sui titoli di ammissione dei propri
membri.
Art. 4.
1. Le elezioni per l'Assemblea sono indette con decreto
del Presidente della Repubblica entro un mese dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Nel decreto di indizione di cui al comma 1 è stabilito
altresì il giorno per lo svolgimento delle elezioni, che
devono comunque avere luogo nel periodo compreso tra il
trentesimo ed il sessantesimo giorno successivi alla data di
emanazione del decreto medesimo. La prima seduta
dell'Assemblea ha luogo entro venti giorni dalla data delle
elezioni.
3. Nel decreto di indizione di cui al comma 1 è inoltre
indicata la sede dell'Assemblea e dei suoi uffici.
Art. 5.
1. L'Assemblea approva il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei componenti ed elegge tra i suoi
membri un presidente, due vicepresidenti e quattro segretari,
che ne costituiscono l'ufficio di presidenza.
Art. 6.
1. L'Assemblea provvede alle spese ed alla gestione delle
risorse ad essa attribuite dalla legge secondo le modalità
stabilite dall'ufficio di presidenza.
2. L'apparato di supporto ai lavori dell'Assemblea è
costituito da personale messo a disposizione dalle Presidenze
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla
base di intese tra i rispettivi uffici di presidenza. Per
ulteriori, motivate esigenze, l'Assemblea può altresì disporre
di personale comandato dalle amministrazioni pubbliche.
Art. 7.
1. L'Assemblea conclude i suoi lavori con l'approvazione a
maggioranza assoluta dei componenti, entro sei mesi dalla data
della prima seduta, del testo di cui all'articolo 1, comma 1.
Il testo approvato è immediatamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
2. Il testo approvato è sottoposto a referendum
popolare, da effettuare entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del medesimo testo nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Qualora un quarto dei componenti dell'Assemblea
presenti un testo di minoranza, quest'ultimo è pubblicato
nelle forme previste dal comma 1 ed è sottoposto a
referendum popolare in alternativa al testo approvato
con la maggioranza di cui al medesimo comma 1.
4. Il testo sottoposto a referendum è promulgato se
è approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Il testo approvato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
entro un mese dalla data in cui si e svolto il
referendum popolare ed entra in vigore sei mesi dopo la
sua pubblicazione.
5. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al
comma 4.