XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 369




        Onorevoli Colleghi! - La vigente normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti ossia il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, prevede che i rifiuti pericolosi contenenti amianto, indicati come RCA, possano essere avviati tal quali in discariche di categoria di tipo 2C o in impianti di stoccaggio per il trattamento con successivo smaltimento di discarica. Se ne deduce che l'amianto sotto forma di fibra libera, in fiocchi, in corda, ancorché trattato anche con tecnologie che ne modificano la struttura chimica (vetrificazione, ceramizzazione, eccetera) rendendo le fibre diverse, meno inalabili, non più pericolose, in nessun caso può essere riciclato quale materiale inerte in edilizia o per rilevati stradali. Lo smaltimento obbligatorio dell'amianto tal quale o di quello trattato ha creato finora situazioni di monopolio sul mercato nazionale, facendo conseguentemente lievitare i costi associati allo smaltimento stesso. La presente proposta di legge considera la possibilità di utilizzare l'amianto trattato quale materiale inerte per operazioni di ripristino ambientale o per usi edili purché, a seguito dei trattamenti, ne venga certificata la non pericolosità.




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