XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 369
Onorevoli Colleghi! - La vigente normativa nazionale in
materia di gestione dei rifiuti ossia il decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, prevede che
i rifiuti pericolosi contenenti amianto, indicati come RCA,
possano essere avviati tal quali in discariche di categoria di
tipo 2C o in impianti di stoccaggio per il trattamento con
successivo smaltimento di discarica. Se ne deduce che
l'amianto sotto forma di fibra libera, in fiocchi, in corda,
ancorché trattato anche con tecnologie che ne modificano la
struttura chimica (vetrificazione, ceramizzazione, eccetera)
rendendo le fibre diverse, meno inalabili, non più pericolose,
in nessun caso può essere riciclato quale materiale inerte in
edilizia o per rilevati stradali. Lo smaltimento obbligatorio
dell'amianto tal quale o di quello trattato ha creato finora
situazioni di monopolio sul mercato nazionale, facendo
conseguentemente lievitare i costi associati allo smaltimento
stesso. La presente proposta di legge considera la possibilità
di utilizzare l'amianto trattato quale materiale inerte per
operazioni di ripristino ambientale o per usi edili purché, a
seguito dei trattamenti, ne venga certificata la non
pericolosità.