XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 369




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Campo di applicazione).

        1. La presente legge si applica ai rifiuti contenenti amianto (RCA) e classificati quali rifiuti pericolosi secondo i codici CER 06 07 01 e 17 06 01, previsti dall'allegato E annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1^ aprile 1998, n. 145.


Art. 2.

(Obbligo dei trattamenti).

        1. Al fine del loro riutilizzo e riciclo come materiali inerti i RCA devono essere obbligatoriamente sottoposti a trattamenti ad alta temperatura che ne modifichino totalmente la struttura cristallina rendendo le fibre non più pericolose né inalabili.


Art. 3.

(Tipologie di trattamento).

        1. Ai fini dei trattamenti di cui all'articolo 2 sono considerate valide le tecnologie in grado di operare ad alte temperature trasformando la matrice amianto in materiali ceramici o vetrificati.


Art. 4.

(Autorizzazione all'utilizzo dei materiali di amianto
trattato).

        1. L'utilizzo delle tecnologie di cui all'articolo 3 deve essere autorizzato dalla regione, previa presentazione di idonea documentazione tecnico-sperimentale da parte del soggetto che intende farvi ricorso attestante la non pericolosità del materiale trattato.


Art. 5.

(Modifiche normative).

        1. Il Ministro dell'ambiente provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare, con proprio decreto, le opportune modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, al fine di conformarlo alle disposizioni della presente legge.



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