XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 369
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Campo di applicazione).
1. La presente legge si applica ai rifiuti contenenti
amianto (RCA) e classificati quali rifiuti pericolosi
secondo i codici CER 06 07 01 e 17 06 01, previsti
dall'allegato E annesso al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 1^ aprile 1998, n. 145.
Art. 2.
(Obbligo dei trattamenti).
1. Al fine del loro riutilizzo e riciclo come materiali
inerti i RCA devono essere obbligatoriamente sottoposti a
trattamenti ad alta temperatura che ne modifichino totalmente
la struttura cristallina rendendo le fibre non più pericolose
né inalabili.
Art. 3.
(Tipologie di trattamento).
1. Ai fini dei trattamenti di cui all'articolo 2 sono
considerate valide le tecnologie in grado di operare ad alte
temperature trasformando la matrice amianto in materiali
ceramici o vetrificati.
Art. 4.
(Autorizzazione all'utilizzo dei materiali di amianto
trattato).
1. L'utilizzo delle tecnologie di cui all'articolo 3 deve
essere autorizzato dalla regione, previa presentazione di
idonea documentazione tecnico-sperimentale da parte del
soggetto che intende farvi ricorso attestante la non
pericolosità del materiale trattato.
Art. 5.
(Modifiche normative).
1. Il Ministro dell'ambiente provvede, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad
apportare, con proprio decreto, le opportune modifiche ed
integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, al fine di conformarlo
alle disposizioni della presente legge.