XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 368
Onorevoli Colleghi! - La tutela dell'ambiente
rappresenta uno degli obiettivi prioritari che un moderno
Stato di diritto deve perseguire.
Al riguardo, il nostro ordinamento giuridico ha finora
sostanzialmente abdicato ad una compiuta e sistematica
disciplina normativa della materia.
La legislazione vigente, difatti, appare tuttora
prevalentemente improntata ad una risposta sanzionatoria di
carattere amministrativo, oltre che alla previsione di alcuni
reati di tipo contravvenzionale, quasi sempre di modesta
portata ed oblazionabili. Tale quadro normativo appare però
ormai anacronistico ed inadeguato, soprattutto ove si
consideri che le organizzazioni criminali più potenti e
strutturate sono coinvolte, sempre più direttamente ed
incisivamente, in quello che è già diventato il business
dell'ambiente. Esse, attraverso la partecipazione e
l'interessamento nella gestione delle attività di raccolta e
di riciclaggio dei rifiuti, oltre che nei traffici degli
stessi, dimostrano, in maniera sempre più preoccupante, tutta
la loro pericolosità e potenzialità di interferenza con le
realtà socio-economico-politiche nelle quali operano e nelle
quali realizzano lucri a breve paragonabili a quelli evenienti
dal traffico degli stupefacenti.
A fronte di detta realtà, non vi è chi non veda come la
reazione predisposta dall'ordinamento non possa che essere,
nello specifico ambito, decisa e severa, attraverso
l'inasprimento delle sanzioni, oltre che con una migliore e
maggiore predisposizione di uomini e mezzi per fronteggiare in
maniera vigorosa ed adeguata tali fenomeni criminosi.
Però, nulla più è stato fatto in tale senso dal
legislatore, che ha dimostrato poca sensibilità nel dare corso
ed esito ai pur numerosi sforzi dimostrati dalla Commissione
parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
attività illecite ad esso connesse nel corso della XIII
legislatura.
Si impone, dunque, un adeguamento normativo che, preso
atto di quanto esposto, fornisca alla polizia giudiziaria
nuovi e più penetranti strumenti investigativi, ed alla
magistratura più idonei regimi sanzionatori, proporzionati
alla gravità dei fatti posti in essere. Ciò con la
precisazione che la fenomenologia criminale concernente
l'ambiente, sempre più di frequente e ovunque nel territorio
nazionale, non si realizza in semplici infrazioni commesse da
privati per isolati casi soggettivi, bensì costituisce il
prodotto di attività complesse, unificate da un disegno
criminoso a vasto respiro e con effetti devastanti ed
irreversibili.
Da tali premesse e considerazioni muove la presente
proposta di legge, che, sulla scia anche di quelle
precedentemente elaborate, si pone il proposito di codificare
la materia sotto un profilo penalistico, anzitutto
introducendo nel codice di diritto sostanziale un titolo
dedicato ai delitti contro l'ambiente.
Le ipotesi delittuose proposte sono caratterizzate per il
sanzionare l'esposizione a pericolo (concreto) del bene
ambiente, con la previsione di un aggravamento della pena, per
il caso della verificazione del danno allo stesso.
Passando all'esame nel merito, l'articolato consta
anzitutto in una prima disposizione, che introduce nove
articoli nell'istituito titolo VI-bis del libro secondo
del codice penale.
Emerge, anzitutto, la definizione, ai fini penali, del
bene giuridico ambiente (articolo 452-bis), che
costituisce la prima importante novità. Essa manca
nell'ordinamento vigente ed è stata tracciata attingendo
all'elaborazione dottrinaria ed alla giurisprudenza della
Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia,
con estensione del concetto al complesso delle risorse
naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali,
ed alle opere dell'uomo protette dall'ordinamento.
E' stato poi definito (articolo 452-ter) il concetto
di "alterazione dello stato dell'ambiente", con specificazione
del significato della "gravità" prevista dalla proposta di
legge in esame e con la codificazione di specifiche
circostanze aggravanti.
Nel proposto articolo 452-quater, nel solco della
più particolareggiata e specifica disposizione introdotta
nella novella del cosiddetto "decreto Ronchi" (decreto
legislativo n. 22 del 1997) da considerare speciale rispetto a
questa, è stato elaborato il concetto di traffici contro
l'ambiente, prevedendo, tra le condotte tipiche, anche quella
di ricevere illegittimamente sostanze o energie dannose o
pericolose per l'ambiente.
Gli articoli 452-quinquies e 452-sexies
prevedono, rispettivamente, "la frode in materia ambientale" e
la "commissione dei delitti in forma associata". Tale ultima
disposizione rende finalmente possibile il perseguimento del
fenomeno associativo, finora non perseguibile in quanto tale,
dal momento che non poteva essere perseguita un'associazione
per delinquere finalizzata alla commissione di reati
contravvenzionali.
Tali associazioni possono considerarsi ad alta
specializzazione, abbisognando dell'apporto di tecnici
particolarmente qualificati (ad esempio chimici, fisici,
eccetera) e di ingenti supporti finanziari.
Al terzo comma dell'articolo 452-sexies, si
regolamenta una specifica ipotesi di associazione di tipo
mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis, del medesimo
codice, con la previsione di un aggravamento della pena di cui
alla citata disposizione, quando il consorzio criminale si
finanzi, in tutto o in parte, attraverso la commissione di
reati ambientali, ovvero il controllo di appalti pubblici
finalizzati al recupero ambientale.
Nella fattispecie rientrano quindi le mafie che gestiscono
i cicli del cemento e dei rifiuti (si pensi, in particolare,
all'affare dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale
ed alla gestione dei rifiuti), ma anche quelle che, a volte
anche mediante il condizionamento di apparati amministrativi
soprattutto locali, acquisiscono il controllo diretto delle
operazioni di recupero dell'ambiente (si pensi, ad esempio, al
solo controllo degli appalti destinati allo spegnimento degli
incendi boschivi). A tale riguardo, nelle disposizioni
processuali contenute nella proposta di legge, l'articolo 2,
al fine di evitare qualsiasi contrasto con la disciplina
procedurale vigente in tema di associazioni di tipo mafioso di
cui all'articolo 416-bis del codice penale, inserisce
(comma 1) al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di
procedura penale un richiamo espresso alla fattispecie di cui
all'articolo 452-sexies, terzo comma.
All'articolo 452-septies si è inteso introdurre un
meccanismo di consistente riduzione premiale della pena per
coloro che si adoperino collaborando fattivamente con le
autorità di polizia o giudiziaria, allo scopo di evitare la
produzione di conseguenze ulteriori alla loro azione.
Nella disposizione successiva (articolo 452-octies)
si sancisce la punibilità ridotta dei delitti di cui agli
articoli 452-ter e 452-quater, laddove commessi
per colpa.
Nell'ultima disposizione (articolo 452-nonies),
oltre alla previsione delle pene accessorie di cui agli
articoli 28, 30, 32-bis 32-ter e 36 del codice
penale stesso, è stata inoltre prevista l'esecuzione
dell'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente impartito
con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale con procedura
da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico
ministero, tramite l'ausilio della forza pubblica a spese
dell'esecutato, e la possibilità per il giudice di subordinare
la concessione della sospensione condizionale della pena
all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
Ancora, in caso di sentenza di condanna o di decisione emessa
ai sensi del citato articolo 444 per i delitti di alterazione
del patrimonio ambientale e di traffici contro l'ambiente, si
è stabilito che il giudice può ordinare la confisca delle aree
se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, ove
l'ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non
venga eseguito dal condannato nei termini indicati (per
l'ipotesi di cui all'articolo 452-ter) e, dei beni
utilizzati per commettere il delitto, sempre che di proprietà
dei medesimi soggetti (per l'ipotesi di cui all'articolo
452-quater).
All'articolo 2 della proposta di legge è stato poi
introdotto (articolo 316-bis del codice di procedura
penale) il sequestro conservativo, per garantire l'adempimento
delle obbligazioni civili nascenti dai reati ambientali, al
fine di assicurare il risarcimento del danno pubblico
ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986,
istitutiva del Ministero dell'ambiente.
Inoltre, viene introdotto l'articolo 321-bis del
codice di procedura penale. Esso prevede il sequestro
obbligatorio da parte della polizia giudiziaria in caso di
accertamento in flagranza dei reati contro l'ambiente. Ciò al
fine di incentivare gli operatori di polizia giudiziaria ad
attuare prassi efficaci sul piano della repressione concreta e
dell'assicurazione degli elementi di prova. La necessità di
tale fattispecie processuale vale ancora di più in materia di
trasporti illeciti di rifiuti, laddove si consideri che la
previsione del sequestro obbligatorio in flagranza si integra
perfettamente con la confisca del veicolo prevista dal citato
decreto legislativo n. 22 del 1997, costituendo un formidabile
strumento preventivo e deterrente per coloro che operano
illegalmente nel settore.
E' stato anche previsto l'ampliamento della composizione
delle sezioni di polizia giudiziaria inserendovi agenti ed
ufficiali del Corpo forestale dello Stato. Ciò al fine di
portare nelle sezioni il contributo di esperienze in tema di
repressione dei reati ambientali acquisite da tale Corpo e
valorizzare una professionalità operativa spesso sottovalutata
a livello di indagine di settore, anche se, nei fatti, diffusa
capillarmente sull'intero territorio nazionale ed in
particolare nelle aree naturali protette.
L'articolo 3, infine, introduce la legittimazione del
pubblico ministero ad esercitare in via sostitutiva l'azione
civile di danno pubblico ambientale. Tale azione, introdotta
nell'ordinamento nel lontano 1986, dovrebbe conseguire ad ogni
fatto illecito, non solo penale, che abbia determinato un
danno all'ambiente. Nei fatti, però, essa, nonostante sia
prevista come obbligatoria, costituisce l'istituto del diritto
ambientale maggiormente studiato ma meno applicato nella
pratica. Al fine di stimolare l'esercizio di tale azione, che
dovrebbe costituire la necessaria definizione di qualsivoglia
procedimento sanzionatorio ambientale, accogliendo l'idea
della dottrina giuridica confortata da recenti studi di
diritto comparato, viene proposto di estendere al pubblico
ministero, seppure in via sostitutiva, l'esercizio dell'azione
civile di risarcimento del danno ambientale.