XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 368




        Onorevoli Colleghi! - La tutela dell'ambiente rappresenta uno degli obiettivi prioritari che un moderno Stato di diritto deve perseguire.
        Al riguardo, il nostro ordinamento giuridico ha finora sostanzialmente abdicato ad una compiuta e sistematica disciplina normativa della materia.
        La legislazione vigente, difatti, appare tuttora prevalentemente improntata ad una risposta sanzionatoria di carattere amministrativo, oltre che alla previsione di alcuni reati di tipo contravvenzionale, quasi sempre di modesta portata ed oblazionabili. Tale quadro normativo appare però ormai anacronistico ed inadeguato, soprattutto ove si consideri che le organizzazioni criminali più potenti e strutturate sono coinvolte, sempre più direttamente ed incisivamente, in quello che è già diventato il business dell'ambiente. Esse, attraverso la partecipazione e l'interessamento nella gestione delle attività di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti, oltre che nei traffici degli stessi, dimostrano, in maniera sempre più preoccupante, tutta la loro pericolosità e potenzialità di interferenza con le realtà socio-economico-politiche nelle quali operano e nelle quali realizzano lucri a breve paragonabili a quelli evenienti dal traffico degli stupefacenti.
        A fronte di detta realtà, non vi è chi non veda come la reazione predisposta dall'ordinamento non possa che essere, nello specifico ambito, decisa e severa, attraverso l'inasprimento delle sanzioni, oltre che con una migliore e maggiore predisposizione di uomini e mezzi per fronteggiare in maniera vigorosa ed adeguata tali fenomeni criminosi.
        Però, nulla più è stato fatto in tale senso dal legislatore, che ha dimostrato poca sensibilità nel dare corso ed esito ai pur numerosi sforzi dimostrati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse nel corso della XIII legislatura.
        Si impone, dunque, un adeguamento normativo che, preso atto di quanto esposto, fornisca alla polizia giudiziaria nuovi e più penetranti strumenti investigativi, ed alla magistratura più idonei regimi sanzionatori, proporzionati alla gravità dei fatti posti in essere. Ciò con la precisazione che la fenomenologia criminale concernente l'ambiente, sempre più di frequente e ovunque nel territorio nazionale, non si realizza in semplici infrazioni commesse da privati per isolati casi soggettivi, bensì costituisce il prodotto di attività complesse, unificate da un disegno criminoso a vasto respiro e con effetti devastanti ed irreversibili.
        Da tali premesse e considerazioni muove la presente proposta di legge, che, sulla scia anche di quelle precedentemente elaborate, si pone il proposito di codificare la materia sotto un profilo penalistico, anzitutto introducendo nel codice di diritto sostanziale un titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente.
        Le ipotesi delittuose proposte sono caratterizzate per il sanzionare l'esposizione a pericolo (concreto) del bene ambiente, con la previsione di un aggravamento della pena, per il caso della verificazione del danno allo stesso.
        Passando all'esame nel merito, l'articolato consta anzitutto in una prima disposizione, che introduce nove articoli nell'istituito titolo VI-bis del libro secondo del codice penale.
        Emerge, anzitutto, la definizione, ai fini penali, del bene giuridico ambiente (articolo 452-bis), che costituisce la prima importante novità. Essa manca nell'ordinamento vigente ed è stata tracciata attingendo all'elaborazione dottrinaria ed alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia, con estensione del concetto al complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, ed alle opere dell'uomo protette dall'ordinamento.
        E' stato poi definito (articolo 452-ter) il concetto di "alterazione dello stato dell'ambiente", con specificazione del significato della "gravità" prevista dalla proposta di legge in esame e con la codificazione di specifiche circostanze aggravanti.
        Nel proposto articolo 452-quater, nel solco della più particolareggiata e specifica disposizione introdotta nella novella del cosiddetto "decreto Ronchi" (decreto legislativo n. 22 del 1997) da considerare speciale rispetto a questa, è stato elaborato il concetto di traffici contro l'ambiente, prevedendo, tra le condotte tipiche, anche quella di ricevere illegittimamente sostanze o energie dannose o pericolose per l'ambiente.
        Gli articoli 452-quinquies e 452-sexies prevedono, rispettivamente, "la frode in materia ambientale" e la "commissione dei delitti in forma associata". Tale ultima disposizione rende finalmente possibile il perseguimento del fenomeno associativo, finora non perseguibile in quanto tale, dal momento che non poteva essere perseguita un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contravvenzionali.
        Tali associazioni possono considerarsi ad alta specializzazione, abbisognando dell'apporto di tecnici particolarmente qualificati (ad esempio chimici, fisici, eccetera) e di ingenti supporti finanziari.
        Al terzo comma dell'articolo 452-sexies, si regolamenta una specifica ipotesi di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis, del medesimo codice, con la previsione di un aggravamento della pena di cui alla citata disposizione, quando il consorzio criminale si finanzi, in tutto o in parte, attraverso la commissione di reati ambientali, ovvero il controllo di appalti pubblici finalizzati al recupero ambientale.
        Nella fattispecie rientrano quindi le mafie che gestiscono i cicli del cemento e dei rifiuti (si pensi, in particolare, all'affare dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale ed alla gestione dei rifiuti), ma anche quelle che, a volte anche mediante il condizionamento di apparati amministrativi soprattutto locali, acquisiscono il controllo diretto delle operazioni di recupero dell'ambiente (si pensi, ad esempio, al solo controllo degli appalti destinati allo spegnimento degli incendi boschivi). A tale riguardo, nelle disposizioni processuali contenute nella proposta di legge, l'articolo 2, al fine di evitare qualsiasi contrasto con la disciplina procedurale vigente in tema di associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale, inserisce (comma 1) al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale un richiamo espresso alla fattispecie di cui all'articolo 452-sexies, terzo comma.
        All'articolo 452-septies si è inteso introdurre un meccanismo di consistente riduzione premiale della pena per coloro che si adoperino collaborando fattivamente con le autorità di polizia o giudiziaria, allo scopo di evitare la produzione di conseguenze ulteriori alla loro azione.
        Nella disposizione successiva (articolo 452-octies) si sancisce la punibilità ridotta dei delitti di cui agli articoli 452-ter e 452-quater, laddove commessi per colpa.
        Nell'ultima disposizione (articolo 452-nonies), oltre alla previsione delle pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis 32-ter e 36 del codice penale stesso, è stata inoltre prevista l'esecuzione dell'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente impartito con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero, tramite l'ausilio della forza pubblica a spese dell'esecutato, e la possibilità per il giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. Ancora, in caso di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi del citato articolo 444 per i delitti di alterazione del patrimonio ambientale e di traffici contro l'ambiente, si è stabilito che il giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, ove l'ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati (per l'ipotesi di cui all'articolo 452-ter) e, dei beni utilizzati per commettere il delitto, sempre che di proprietà dei medesimi soggetti (per l'ipotesi di cui all'articolo 452-quater).
        All'articolo 2 della proposta di legge è stato poi introdotto (articolo 316-bis del codice di procedura penale) il sequestro conservativo, per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dai reati ambientali, al fine di assicurare il risarcimento del danno pubblico ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'ambiente.
        Inoltre, viene introdotto l'articolo 321-bis del codice di procedura penale. Esso prevede il sequestro obbligatorio da parte della polizia giudiziaria in caso di accertamento in flagranza dei reati contro l'ambiente. Ciò al fine di incentivare gli operatori di polizia giudiziaria ad attuare prassi efficaci sul piano della repressione concreta e dell'assicurazione degli elementi di prova. La necessità di tale fattispecie processuale vale ancora di più in materia di trasporti illeciti di rifiuti, laddove si consideri che la previsione del sequestro obbligatorio in flagranza si integra perfettamente con la confisca del veicolo prevista dal citato decreto legislativo n. 22 del 1997, costituendo un formidabile strumento preventivo e deterrente per coloro che operano illegalmente nel settore.
        E' stato anche previsto l'ampliamento della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria inserendovi agenti ed ufficiali del Corpo forestale dello Stato. Ciò al fine di portare nelle sezioni il contributo di esperienze in tema di repressione dei reati ambientali acquisite da tale Corpo e valorizzare una professionalità operativa spesso sottovalutata a livello di indagine di settore, anche se, nei fatti, diffusa capillarmente sull'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree naturali protette.
        L'articolo 3, infine, introduce la legittimazione del pubblico ministero ad esercitare in via sostitutiva l'azione civile di danno pubblico ambientale. Tale azione, introdotta nell'ordinamento nel lontano 1986, dovrebbe conseguire ad ogni fatto illecito, non solo penale, che abbia determinato un danno all'ambiente. Nei fatti, però, essa, nonostante sia prevista come obbligatoria, costituisce l'istituto del diritto ambientale maggiormente studiato ma meno applicato nella pratica. Al fine di stimolare l'esercizio di tale azione, che dovrebbe costituire la necessaria definizione di qualsivoglia procedimento sanzionatorio ambientale, accogliendo l'idea della dottrina giuridica confortata da recenti studi di diritto comparato, viene proposto di estendere al pubblico ministero, seppure in via sostitutiva, l'esercizio dell'azione civile di risarcimento del danno ambientale.




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