XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 368




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Introduzione nel libro secondo del codice penale del
titolo VI-bis)

        1. Nel libro secondo del codice penale, dopo il titolo VI è inserito il seguente:

"TITOLO VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

        Art. 452-bis (Nozione di ambiente).- Agli effetti della legge penale, si considera ambiente il complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, nonché le opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico.

        Art. 452-ter (Alterazione dello stato dell'ambiente).- Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni, introduce nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di una rilevante alterazione dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire venticinque milioni a lire cinquanta milioni. Agli effetti del presente comma, per rilevante alterazione si intende quella che determina il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, stabiliti con decreto del Ministro competente.
        La pena è raddoppiata se i fatti di cui al primo comma sono commessi all'interno di un'area naturale protetta, o se dagli stessi deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità pubblica.

        Art. 452-quater (Traffici contro l'ambiente).- Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasporta, esporta, importa, procura ad altri o comunque detiene sostanze o energie di qualunque natura, che siano dannose o pericolose per l'ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
        La pena è aumentata da un terzo alla metà nel caso di importazioni ed esportazioni delle sostanze di cui al primo comma, se trattasi di traffici internazionali o di sostanze radioattive, e della metà se il fatto è relativo a quantità ingenti delle medesime.
        I rapporti tra la fattispecie di cui al primo comma e quelle sanzionate dalle previsioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di rifiuti, sono regolati secondo il principio di specialità indicato nell'articolo 15 del presente codice.
        Qualora i fatti di cui al primo comma abbiano provocato una grave alterazione dello stato dell'ambiente di cui all'articolo 452-ter, si applicano le pene dallo stesso articolo stabilite, con le aggravanti o le attenuanti ivi previste, ove applicabili.

        Art. 452-quinquies (Frode in materia ambientale).- Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire venti milioni.

        Art. 452-sexies (Commissione dei delitti in forma associata).- Chiunque fa parte di un'associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a sei anni.
        I promotori, gli organizzatori, i capi nonché coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono i mezzi finanziari o prestano consulenze tecniche all'associazione di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da tre ad otto anni.
        Se l'associazione è di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis, coloro che vi partecipano sono puniti con le pene previste dal medesimo articolo aumentate di un terzo, se le attività delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio e le bellezze naturali protette, ovvero se le attività economiche, le autorizzazioni, gli appalti ed i servizi pubblici, che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto, siano destinati alla protezione o al recupero dell'ambiente.
        La pena è aumentata se il numero degli associati è superiore a otto.

        Art. 452-septies (Ravvedimento operoso).- Per i delitti previsti dal presente titolo, le pene sono diminuite da due terzi alla metà per chi si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori dello stesso.

        Art. 452-octies (Delitti colposi contro l'ambiente). - Quando sia commesso, per colpa, taluno dei fatti previsti dagli articoli 452-ter e 452-quater, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà.

        Art. 452-nonies (Pene accessorie).- Alla condanna di cui al presente titolo conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis, 32-ter e 36.
        Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, ove possibile, con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica a spese dell'esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
        In caso di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la confisca, per l'ipotesi di cui all'articolo 452-ter, delle aree se di proprietà dell'autore del delitto o del compartecipe al reato, ove l'ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati, e, per quella di cui all'articolo 452-quater, dei beni utilizzati per commettere il delitto, sempre che di proprietà dei medesimi soggetti".


Art. 2.

(Norme processuali).

        1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui agli articoli 416-bis", sono inserite le seguenti: ", 452-sexies, terzo comma,".
        2. Dopo l'articolo 316 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

        "Art. 316-bis (Sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali).- 1. Il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito per l'accertamento di delitti di cui al titolo VI-bis del codice penale, il sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316, al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale, di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni";

        3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

        "Art. 321-bis (Sequestro per reati contro l'ambiente).- 1. In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI-bis del codice penale, ovvero da leggi penali speciali a tutela dell'ambiente, il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all'esecuzione del reato è obbligatorio da parte dell'organo di polizia giudiziaria accertatore".

        4. Al comma 1 dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché del Corpo forestale dello Stato per i reati di cui agli articoli 452-ter, 452-quater e 452-sexies del codice".
        5. Alla lettera l-bis) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole "416-bis", sono inserite le seguenti: "e delitto di cui al terzo comma dell'articolo 452-sexies".


Art. 3.

(Legittimazione del pubblico ministero ad esercitare
l'azione civile di danno pubblico ambientale in via
sostitutiva).

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è inserito il seguente:

        "3-bis. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero, quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile".



Frontespizio Relazione