XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 368
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione nel libro secondo del codice penale del
titolo VI-bis)
1. Nel libro secondo del codice penale, dopo il titolo VI
è inserito il seguente:
"TITOLO VI-bis
DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE
Art. 452-bis (Nozione di ambiente).- Agli effetti
della legge penale, si considera ambiente il complesso delle
risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli
naturali, nonché le opere dell'uomo protette dall'ordinamento
per il loro interesse ambientale, artistico, turistico,
archeologico, architettonico e storico.
Art. 452-ter (Alterazione dello stato
dell'ambiente).- Chiunque, in violazione di specifiche
disposizioni, introduce nell'ambiente sostanze o radiazioni,
in modo da determinare il pericolo di una rilevante
alterazione dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da lire venticinque milioni a lire cinquanta milioni. Agli
effetti del presente comma, per rilevante alterazione si
intende quella che determina il superamento dei limiti di
accettabilità di contaminazione dell'aria, dell'acqua e del
suolo, stabiliti con decreto del Ministro competente.
La pena è raddoppiata se i fatti di cui al primo comma
sono commessi all'interno di un'area naturale protetta, o se
dagli stessi deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità
pubblica.
Art. 452-quater (Traffici contro l'ambiente).-
Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a
qualsiasi titolo, trasporta, esporta, importa, procura ad
altri o comunque detiene sostanze o energie di qualunque
natura, che siano dannose o pericolose per l'ambiente, è
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
lire venticinque milioni a lire cento milioni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà nel caso di
importazioni ed esportazioni delle sostanze di cui al primo
comma, se trattasi di traffici internazionali o di sostanze
radioattive, e della metà se il fatto è relativo a quantità
ingenti delle medesime.
I rapporti tra la fattispecie di cui al primo comma e
quelle sanzionate dalle previsioni di cui al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di rifiuti, sono
regolati secondo il principio di specialità indicato
nell'articolo 15 del presente codice.
Qualora i fatti di cui al primo comma abbiano provocato
una grave alterazione dello stato dell'ambiente di cui
all'articolo 452-ter, si applicano le pene dallo stesso
articolo stabilite, con le aggravanti o le attenuanti ivi
previste, ove applicabili.
Art. 452-quinquies (Frode in materia ambientale).-
Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti
dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette
o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta
dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione
falsa, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a lire venti milioni.
Art. 452-sexies (Commissione dei delitti in forma
associata).- Chiunque fa parte di un'associazione formata
da tre o più persone allo scopo di commettere taluno dei
delitti previsti dal presente titolo, è punito, per il solo
fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a
sei anni.
I promotori, gli organizzatori, i capi nonché coloro che,
coscienti dello scopo associativo, forniscono i mezzi
finanziari o prestano consulenze tecniche all'associazione di
cui al primo comma sono puniti con la reclusione da tre ad
otto anni.
Se l'associazione è di tipo mafioso ai sensi dell'articolo
416-bis, coloro che vi partecipano sono puniti con le
pene previste dal medesimo articolo aumentate di un terzo, se
le attività delle quali gli associati intendono assumere o
mantenere il controllo siano finanziate, in tutto o in parte,
con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro
l'ambiente, l'assetto del territorio e le bellezze naturali
protette, ovvero se le attività economiche, le autorizzazioni,
gli appalti ed i servizi pubblici, che l'associazione intende
acquisire in modo diretto o indiretto, siano destinati alla
protezione o al recupero dell'ambiente.
La pena è aumentata se il numero degli associati è
superiore a otto.
Art. 452-septies (Ravvedimento operoso).- Per i
delitti previsti dal presente titolo, le pene sono diminuite
da due terzi alla metà per chi si adopera al fine di evitare
che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze
ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia
o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella
scoperta degli autori dello stesso.
Art. 452-octies (Delitti colposi contro l'ambiente).
- Quando sia commesso, per colpa, taluno dei fatti previsti
dagli articoli 452-ter e 452-quater, si applicano
le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo
alla metà.
Art. 452-nonies (Pene accessorie).- Alla condanna
di cui al presente titolo conseguono le pene accessorie di cui
agli articoli 28, 30, 32-bis, 32-ter e 36.
Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina
il ripristino dello stato dell'ambiente, ove possibile, con
procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del
pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica a
spese dell'esecutato, e può subordinare la concessione della
sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno
o del pericolo per l'ambiente.
In caso di sentenza di condanna o di decisione emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il
giudice ordina la confisca, per l'ipotesi di cui all'articolo
452-ter, delle aree se di proprietà dell'autore del
delitto o del compartecipe al reato, ove l'ordine di
rimessione in pristino non sia possibile o non venga eseguito
dal condannato nei termini indicati, e, per quella di cui
all'articolo 452-quater, dei beni utilizzati per
commettere il delitto, sempre che di proprietà dei medesimi
soggetti".
Art. 2.
(Norme processuali).
1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di
procedura penale, dopo le parole: "di cui agli articoli
416-bis", sono inserite le seguenti: ",
452-sexies, terzo comma,".
2. Dopo l'articolo 316 del codice di procedura penale, è
inserito il seguente:
"Art. 316-bis (Sequestro conservativo per garantire
l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati
ambientali).- 1. Il pubblico ministero chiede, in ogni
stato e grado del processo di merito per l'accertamento di
delitti di cui al titolo VI-bis del codice penale, il
sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316, al fine di
evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il
risarcimento del danno ambientale, di cui all'articolo 18
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni";
3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale, è
inserito il seguente:
"Art. 321-bis (Sequestro per reati contro
l'ambiente).- 1. In caso di flagranza dei reati
previsti dal titolo VI-bis del codice penale, ovvero da
leggi penali speciali a tutela dell'ambiente, il sequestro
dell'area interessata, dei mezzi e dei beni serviti
all'esecuzione del reato è obbligatorio da parte dell'organo
di polizia giudiziaria accertatore".
4. Al comma 1 dell'articolo 5 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché del Corpo
forestale dello Stato per i reati di cui agli articoli
452-ter, 452-quater e 452-sexies del
codice".
5. Alla lettera l-bis) del comma 2 dell'articolo 380
del codice di procedura penale, dopo le parole
"416-bis", sono inserite le seguenti: "e delitto di cui
al terzo comma dell'articolo 452-sexies".
Art. 3.
(Legittimazione del pubblico ministero ad esercitare
l'azione civile di danno pubblico ambientale in via
sostitutiva).
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, è inserito il seguente:
"3-bis. In caso di inerzia dei soggetti legittimati,
l'azione è promossa dal pubblico ministero, quale sostituto
processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura
civile".