XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 364
Onorevoli Colleghi! - In materia di case da gioco e
disciplina del gioco d'azzardo, l'Italia si trova in una
situazione di ritardo rispetto agli altri paesi europei,
poiché ha mantenuto, negli anni, da una parte il divieto
generale per il gioco d'azzardo, dall'altra un regime speciale
a favore di quattro specifiche case da gioco, quelle di
Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.
Appare chiaro come questa disciplina sia legata ad una
particolare situazione storica, in base alla quale si
giustifica la scelta del legislatore di premiare le quattro
sedi per tradizione più legate al turismo internazionale.
Oggi questa disciplina appare del tutto inadeguata
rispetto alle proporzioni che il fenomeno del gioco d'azzardo
legato al turismo ha assunto in tutti i Paesi più avanzati. Il
settore turistico è oggi una delle risorse più rilevanti per
il Paese e deve essere potenziato con strutture che permettano
di rendere la nostra offerta turistica all'altezza delle
esigenze di un mercato sempre più internazionalizzato. In
quest'ottica si muove il presente disegno di legge, il quale
stabilisce l'assegnazione di una casa da gioco al comune di
Taormina, senza modificare in alcun modo la disciplina
relativa alle case da gioco già esistenti.
Riguardo al divieto generale per il gioco d'azzardo, ormai
da più parti si è rilevato come la disciplina complessiva
della materia mostri diverse incongruenze, fra cui la gestione
monopolistica dello Stato sulle scommesse "legali" e la
posizione di assoluto privilegio in cui si trovano le quattro
città sedi dei casinò autorizzati.
D'altra parte il fenomeno delle scommesse clandestine ha
raggiunto una vastità tale da costituire una delle risorse
principali per la criminalità organizzata. L'istituzione di
nuove case da gioco come quella in oggetto consentirebbe di
coinvolgere i flussi di denaro oggi nelle mani della malavita
verso canali leciti ed oltretutto funzionali per la vita delle
comunità che le ricevono.
La scelta di Taormina quale sede di casinò deve ricercarsi
nella "vocazione" turistica che "la perla dello Ionio" ha
sempre mantenuto negli anni, e che oggi deve essere
opportunamente rinforzata, se si vuole garantire uno sviluppo
per la cittadina e per la Sicilia in generale. La nuova
istituzione della casa da gioco verrebbe a completare le
strutture turistiche della cittadina, consentendo agli
operatori del settore un'apertura verso mercati esteri fino ad
oggi non appieno sfruttati. La presenza sul versante dello
Ionio di un casinò attrezzato verrebbe a costituire un
elemento trainante per tutta l'economia della Sicilia sia in
termini di aumento delle presenze turistiche e di rilancio per
i settori collegati con l'attività del casinò, sia sul piano
delle risorse finanziarie.
Quest'ultimo profilo è forse il più interessante se si
pensa alla possibilità per le amministrazioni comunali e
regionali di ottenere una vera e propria fonte autonoma di
finanziamento, in buona parte finalizzata all'attività di
investimento e sviluppo, in grado di creare quel "circolo
virtuoso" che è il vero segreto dello sviluppo economico.
In particolare, la proposta di legge attribuisce alla
regione Sicilia il compito di autorizzare l'apertura di una
casa da gioco nel comune di Taormina, su richiesta sia del
consiglio comunale che del consiglio provinciale (articolo 1).
La regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge
deve disciplinare la gestione del casinò stabilendo le norme
per l'assegnazione e i controlli in materia finanziaria e
dell'ordine pubblico (articolo 2). In merito a quest'ultimo
aspetto è prevista l'applicazione delle norme sul riciclaggio
per tutto il personale operante nel casinò (articolo 6). Gli
utili che derivano dalla gestione verrebbero assegnati per un
30 per cento al comune di Taormina, per un altro 30 per cento
alla regione Sicilia, e per il restante 40 per cento alla
provincia di Messina, vincolando la maggior parte di tali
fondi agli investimenti nel settore turistico, delle
infrastrutture e all'occupazione (articolo 5).