XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 364




        Onorevoli Colleghi! - In materia di case da gioco e disciplina del gioco d'azzardo, l'Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri paesi europei, poiché ha mantenuto, negli anni, da una parte il divieto generale per il gioco d'azzardo, dall'altra un regime speciale a favore di quattro specifiche case da gioco, quelle di Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.
        Appare chiaro come questa disciplina sia legata ad una particolare situazione storica, in base alla quale si giustifica la scelta del legislatore di premiare le quattro sedi per tradizione più legate al turismo internazionale.
        Oggi questa disciplina appare del tutto inadeguata rispetto alle proporzioni che il fenomeno del gioco d'azzardo legato al turismo ha assunto in tutti i Paesi più avanzati. Il settore turistico è oggi una delle risorse più rilevanti per il Paese e deve essere potenziato con strutture che permettano di rendere la nostra offerta turistica all'altezza delle esigenze di un mercato sempre più internazionalizzato. In quest'ottica si muove il presente disegno di legge, il quale stabilisce l'assegnazione di una casa da gioco al comune di Taormina, senza modificare in alcun modo la disciplina relativa alle case da gioco già esistenti.
        Riguardo al divieto generale per il gioco d'azzardo, ormai da più parti si è rilevato come la disciplina complessiva della materia mostri diverse incongruenze, fra cui la gestione monopolistica dello Stato sulle scommesse "legali" e la posizione di assoluto privilegio in cui si trovano le quattro città sedi dei casinò autorizzati.
        D'altra parte il fenomeno delle scommesse clandestine ha raggiunto una vastità tale da costituire una delle risorse principali per la criminalità organizzata. L'istituzione di nuove case da gioco come quella in oggetto consentirebbe di coinvolgere i flussi di denaro oggi nelle mani della malavita verso canali leciti ed oltretutto funzionali per la vita delle comunità che le ricevono.
        La scelta di Taormina quale sede di casinò deve ricercarsi nella "vocazione" turistica che "la perla dello Ionio" ha sempre mantenuto negli anni, e che oggi deve essere opportunamente rinforzata, se si vuole garantire uno sviluppo per la cittadina e per la Sicilia in generale. La nuova istituzione della casa da gioco verrebbe a completare le strutture turistiche della cittadina, consentendo agli operatori del settore un'apertura verso mercati esteri fino ad oggi non appieno sfruttati. La presenza sul versante dello Ionio di un casinò attrezzato verrebbe a costituire un elemento trainante per tutta l'economia della Sicilia sia in termini di aumento delle presenze turistiche e di rilancio per i settori collegati con l'attività del casinò, sia sul piano delle risorse finanziarie.
        Quest'ultimo profilo è forse il più interessante se si pensa alla possibilità per le amministrazioni comunali e regionali di ottenere una vera e propria fonte autonoma di finanziamento, in buona parte finalizzata all'attività di investimento e sviluppo, in grado di creare quel "circolo virtuoso" che è il vero segreto dello sviluppo economico.
        In particolare, la proposta di legge attribuisce alla regione Sicilia il compito di autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina, su richiesta sia del consiglio comunale che del consiglio provinciale (articolo 1). La regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge deve disciplinare la gestione del casinò stabilendo le norme per l'assegnazione e i controlli in materia finanziaria e dell'ordine pubblico (articolo 2). In merito a quest'ultimo aspetto è prevista l'applicazione delle norme sul riciclaggio per tutto il personale operante nel casinò (articolo 6). Gli utili che derivano dalla gestione verrebbero assegnati per un 30 per cento al comune di Taormina, per un altro 30 per cento alla regione Sicilia, e per il restante 40 per cento alla provincia di Messina, vincolando la maggior parte di tali fondi agli investimenti nel settore turistico, delle infrastrutture e all'occupazione (articolo 5).




Frontespizio Testo articoli