XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 364




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale è data facoltà alla regione Sicilia di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa su richiesta del sindaco del comune di Taormina e del presidente della provincia di Messina.


Art. 2.

        1. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

            a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori e per i militari in servizio;

            b) disposizioni relative alla registrazione delle presenze dei parlamentari nazionali ed europei, degli amministratori regionali e locali e degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia;

            c) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

            d) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

            e) disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte di organi competenti;

            f) le modalità per la concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché patrimoniali del concessionario e del personale addetto; le modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli; le fideiussioni assicurative o bancarie che il concessionario dovrà prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.


Art. 3.

        1. L'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 deve essere richiesta con deliberazione sia del consiglio comunale di Taormina, sia del consiglio provinciale di Messina, nelle quali possono essere indicate le eventuali disponibilità di immobili di interesse artistico-storico idonei all'esercizio della casa da gioco.


Art. 4.

        1. Gli oneri derivanti dalla ristrutturazione degli immobili eventualmente affidati dal comune al concessionario per essere adibiti agli usi di cui alla presente legge, sono a totale carico del concessionario.
        2. Entro un anno dalla data della gara d'appalto, gli eventuali lavori di cui al comma 1 dovranno essere conclusi e dovrà essere avviato l'esercizio della casa da gioco, a pena di decadenza.


Art. 5.

        1. Gli utili derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

            a) per il 30 per cento al comune di Taormina, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne un terzo ad attività promozionali e turistiche;

            b) per il 30 per cento alla regione Sicilia, con l'obbligo di destinarli interamente al completamento dei porti turistici dell'isola con un criterio di sorteggio;
            c) per il 40 per cento, alla provincia di Messina, che li destina all'avviamento al lavoro dei disoccupati per due mesi nel comune di residenza.


Art. 6.

        1. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e funzionari, i locali delle case da gioco sono considerati pubblici.
        2. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nella casa da gioco, sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla legge 17 maggio 1991, n. 157, ed al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.


Art. 7.

        1. Alla casa da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.



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