XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 364
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721
e 722 del codice penale è data facoltà alla regione Sicilia di
autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel
comune di Taormina.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa su
richiesta del sindaco del comune di Taormina e del presidente
della provincia di Messina.
Art. 2.
1. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, emana le norme regolamentari per
la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in
particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco
per i minori e per i militari in servizio;
b) disposizioni relative alla registrazione delle
presenze dei parlamentari nazionali ed europei, degli
amministratori regionali e locali e degli appartenenti alle
Forze armate e alle Forze di polizia;
c) la specie ed i tipi di giochi che possono
essere autorizzati;
d) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;
e) disposizioni relative alla correttezza della
gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della
stessa da parte di organi competenti;
f) le modalità per la concessione della gestione a
soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie
per l'appalto e le cauzioni; i requisiti di onorabilità e
professionalità, nonché patrimoniali del concessionario e del
personale addetto; le modalità di riscossione del canone di
concessione e i relativi controlli; le fideiussioni
assicurative o bancarie che il concessionario dovrà prestare a
copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della
concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni
previste per la concessione, senza onere alcuno per la
pubblica amministrazione.
Art. 3.
1. L'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 deve
essere richiesta con deliberazione sia del consiglio comunale
di Taormina, sia del consiglio provinciale di Messina, nelle
quali possono essere indicate le eventuali disponibilità di
immobili di interesse artistico-storico idonei all'esercizio
della casa da gioco.
Art. 4.
1. Gli oneri derivanti dalla ristrutturazione degli
immobili eventualmente affidati dal comune al concessionario
per essere adibiti agli usi di cui alla presente legge, sono a
totale carico del concessionario.
2. Entro un anno dalla data della gara d'appalto, gli
eventuali lavori di cui al comma 1 dovranno essere conclusi e
dovrà essere avviato l'esercizio della casa da gioco, a pena
di decadenza.
Art. 5.
1. Gli utili derivanti dalla gestione della casa da gioco
sono ripartiti come segue:
a) per il 30 per cento al comune di Taormina, con
l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne un
terzo ad attività promozionali e turistiche;
b) per il 30 per cento alla regione Sicilia, con
l'obbligo di destinarli interamente al completamento dei porti
turistici dell'isola con un criterio di sorteggio;
c) per il 40 per cento, alla provincia di Messina,
che li destina all'avviamento al lavoro dei disoccupati per
due mesi nel comune di residenza.
Art. 6.
1. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e
funzionari, i locali delle case da gioco sono considerati
pubblici.
2. Il concessionario o i soci della società
concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio
sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque
operante nella casa da gioco, sono assoggettati alle norme di
cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla legge
17 maggio 1991, n. 157, ed al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 7.
1. Alla casa da gioco si applica la disposizione di cui
all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995.