XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 359
Onorevoli Colleghi! - La finalità principale della
presente proposta di legge è di tutelare il "prodotto pane"
realizzato con quegli ingredienti e con quelle tecniche di
produzione artigianali che risentono della tradizione
culinaria e culturale tipica dei popoli del mediterraneo e che
ne fanno un prodotto unico al mondo.
Come é noto, il legislatore, con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n.
502, recante norme per la revisione della normativa in materia
di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo
50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, ha introdotto la
possibilità di impiegare, nella produzione del pane,
ingredienti aggiuntivi rispetto a quelli comunemente
utilizzati, con il rischio di determinare la progressiva
scomparsa di quelle tecniche di produzione che garantiscono,
in ogni parte del territorio nazionale, la presenza di quei
prodotti tipici locali che hanno sicuramente contribuito a
valorizzare l'immagine della cultura culinaria italiana nel
mondo. Basta leggere l'articolo 3 del citato regolamento di
cui al decreto n. 502 del 1998 per rendersi conto di quanto
sia effettivo tale rischio: oltre alla pasta lievitata,
preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza
aggiunta di sale, è ora possibile impiegare, nella produzione
del pane, sostanze aggiuntive come "paste acide essiccate,
farine pregelatinizzate di frumento, glutine, amidi
alimentari, zuccheri".
L'introduzione della denominazione di "pane da forno
tradizionale" ha, pertanto, lo scopo di identificare in modo
preciso un prodotto, che, nell'impiego degli ingredienti e
delle tecniche produttive, rappresenta per il consumatore una
garanzia di genuinità e di tradizione in quanto realizzato
esclusivamente con gli ingredienti indicati all'articolo 14,
comma 1, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (farina, acqua,
lievito e sale).
Peraltro la presente proposta di legge è in linea con
l'orientamento seguito da altri Paesi europei in materia di
tutela di prodotti alimentari tipici frutto di metodologie
produttive artigianali. Si pensi al pain de maison
francese o alla birra tedesca.
Inoltre, a fronte dell'esigenza di tutela della produzione
tradizionale, si avverte anche l'ulteriore necessità di
aggiornare la disciplina che regola l'esercizio dell'attività
di panificazione. La normativa vigente, infatti, é
rappresentata dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, che
indubbiamente non risponde più alle esigenze di un sistema di
produzione e di distribuzione di un mercato sempre più aperto
alla competizione in termini di efficienza e qualità.
A tal fine la presente proposta di legge introduce
rilevanti elementi di semplificazione amministrativa: il
rilascio dell'autorizzazione per aprire, trasferire o
trasformare un panificio spetta al sindaco del comune
competente per territorio.
La semplificazione della procedura per ottenere
l'autorizzazione, l'introduzione del silenzio-assenso
("l'autorizzazione si intende rilasciata qualora il
provvedimento di diniego non sia comunicato all'interessato
entro due mesi dalla presentazione della domanda"), nonché
l'abrogazione di alcuni articoli della citata legge n. 1002
del 1956, che sottoponevano, di fatto, il suddetto rilascio ad
una mera valutazione discrezionale, costituiscono importanti
elementi di novità che, contrariamente a quanto è avvenuto
finora, facilitano anche per i giovani imprenditori l'ingresso
in un settore così importante dell'economia nazionale.