XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 359




        Onorevoli Colleghi! - La finalità principale della presente proposta di legge è di tutelare il "prodotto pane" realizzato con quegli ingredienti e con quelle tecniche di produzione artigianali che risentono della tradizione culinaria e culturale tipica dei popoli del mediterraneo e che ne fanno un prodotto unico al mondo.
        Come é noto, il legislatore, con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, ha introdotto la possibilità di impiegare, nella produzione del pane, ingredienti aggiuntivi rispetto a quelli comunemente utilizzati, con il rischio di determinare la progressiva scomparsa di quelle tecniche di produzione che garantiscono, in ogni parte del territorio nazionale, la presenza di quei prodotti tipici locali che hanno sicuramente contribuito a valorizzare l'immagine della cultura culinaria italiana nel mondo. Basta leggere l'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto n. 502 del 1998 per rendersi conto di quanto sia effettivo tale rischio: oltre alla pasta lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale, è ora possibile impiegare, nella produzione del pane, sostanze aggiuntive come "paste acide essiccate, farine pregelatinizzate di frumento, glutine, amidi alimentari, zuccheri".
        L'introduzione della denominazione di "pane da forno tradizionale" ha, pertanto, lo scopo di identificare in modo preciso un prodotto, che, nell'impiego degli ingredienti e delle tecniche produttive, rappresenta per il consumatore una garanzia di genuinità e di tradizione in quanto realizzato esclusivamente con gli ingredienti indicati all'articolo 14, comma 1, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (farina, acqua, lievito e sale).
        Peraltro la presente proposta di legge è in linea con l'orientamento seguito da altri Paesi europei in materia di tutela di prodotti alimentari tipici frutto di metodologie produttive artigianali. Si pensi al pain de maison francese o alla birra tedesca.
        Inoltre, a fronte dell'esigenza di tutela della produzione tradizionale, si avverte anche l'ulteriore necessità di aggiornare la disciplina che regola l'esercizio dell'attività di panificazione. La normativa vigente, infatti, é rappresentata dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, che indubbiamente non risponde più alle esigenze di un sistema di produzione e di distribuzione di un mercato sempre più aperto alla competizione in termini di efficienza e qualità.
        A tal fine la presente proposta di legge introduce rilevanti elementi di semplificazione amministrativa: il rilascio dell'autorizzazione per aprire, trasferire o trasformare un panificio spetta al sindaco del comune competente per territorio.
        La semplificazione della procedura per ottenere l'autorizzazione, l'introduzione del silenzio-assenso ("l'autorizzazione si intende rilasciata qualora il provvedimento di diniego non sia comunicato all'interessato entro due mesi dalla presentazione della domanda"), nonché l'abrogazione di alcuni articoli della citata legge n. 1002 del 1956, che sottoponevano, di fatto, il suddetto rilascio ad una mera valutazione discrezionale, costituiscono importanti elementi di novità che, contrariamente a quanto è avvenuto finora, facilitano anche per i giovani imprenditori l'ingresso in un settore così importante dell'economia nazionale.




Frontespizio Testo articoli