XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 359
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per "panificio" si intende l'impresa iscritta all'albo
di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e
successive modificazioni, che esercita l'attività di
produzione del pane attraverso tutte le diverse fasi
produttive, dalla formazione dell'impasto alla sua completa
cottura.
2. Sono denominate "rivendite di pane" le imprese che
provvedono soltanto alla vendita o al completamento della
cottura e alla vendita del pane prodotto da altri.
Art. 2.
1. Per "pane da forno tradizionale" si intende il pane
realizzato dai panifici di cui al comma 1 dell'articolo 1, in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 della
legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni, senza
che siano utilizzate le sostanze aggiunte e gli ingredienti
particolari di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998,
n. 502.
2. E' vietato l'uso della denominazione di "pane
casereccio", "pane cotto a legna", "pane cotto
artigianalmente" al fine di indicare il pane realizzato ai
sensi del comma 1.
Art. 3.
1. I panifici e le rivendite di pane, di cui all'articolo
1, nonché gli esercizi che vendono il pane promiscuamente ad
altri generi, sono obbligati, a tutela del consumatore, a
distinguere in modo chiaro e visibile il pane denominato "pane
da forno tradizionale" di cui all'articolo 2, da quello
realizzato utilizzando le sostanze aggiunte e gli ingredienti
particolari di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.
Art. 4.
1. L'apertura di un panificio, nonché i trasferimenti e le
trasformazioni dei panifici esistenti, su domanda degli
interessati, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal
sindaco del comune competente per territorio.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 é rilasciata previo
accertamento, da parte dei competenti uffici tecnici comunali,
della conformità degli impianti alle disposizioni vigenti in
materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro, nonché
della conformità dei locali alle disposizioni vigenti in
materia urbanistico-edilizia.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 si intende
rilasciata qualora non sia comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine di due mesi dalla
presentazione della relativa domanda. Il termine, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, può essere modificato con
regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 5.
1. La violazione delle disposizioni di cui alla presente
legge è punita con la sanzione amministrativa da lire
1.000.000 a lire 6.000.000.
2. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 6 e 7 della legge 31
luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni, nonché il
comma 1 e la lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.