XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 359




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per "panificio" si intende l'impresa iscritta all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che esercita l'attività di produzione del pane attraverso tutte le diverse fasi produttive, dalla formazione dell'impasto alla sua completa cottura.
        2. Sono denominate "rivendite di pane" le imprese che provvedono soltanto alla vendita o al completamento della cottura e alla vendita del pane prodotto da altri.


Art. 2.

        1. Per "pane da forno tradizionale" si intende il pane realizzato dai panifici di cui al comma 1 dell'articolo 1, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni, senza che siano utilizzate le sostanze aggiunte e gli ingredienti particolari di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.
        2. E' vietato l'uso della denominazione di "pane casereccio", "pane cotto a legna", "pane cotto artigianalmente" al fine di indicare il pane realizzato ai sensi del comma 1.


Art. 3.

        1. I panifici e le rivendite di pane, di cui all'articolo 1, nonché gli esercizi che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, sono obbligati, a tutela del consumatore, a distinguere in modo chiaro e visibile il pane denominato "pane da forno tradizionale" di cui all'articolo 2, da quello realizzato utilizzando le sostanze aggiunte e gli ingredienti particolari di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.


Art. 4.

        1. L'apertura di un panificio, nonché i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 é rilasciata previo accertamento, da parte dei competenti uffici tecnici comunali, della conformità degli impianti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro, nonché della conformità dei locali alle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia.
        3. L'autorizzazione di cui al comma 1 si intende rilasciata qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di due mesi dalla presentazione della relativa domanda. Il termine, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, può essere modificato con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 5.

        1. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
        2. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 6 e 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni, nonché il comma 1 e la lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.



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