XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 347
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
prevede il riordino complessivo dell'ordinamento degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, secondo
principi che intendono rafforzare l'integrazione tra ricerca
ed assistenza finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
fissati dalla programmazione sanitaria, senza duplicare
l'attività svolta dalle università e l'assistenza sanitaria
erogata dalle Regioni. Si tratta di un tentativo di
ammodernamento e di razionalizzazione del sistema sanitario
che si integra con la più recente riforma della disciplina del
Servizio sanitario nazionale e che intende superare l'attuale
fase di commissariamento degli istituti, prorogata da ultimo
con il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171 1997, convertito
dalla legge 31 luglio 1997, n. 258, che incide negativamente
sulla attività degli stessi.
La presente proposta di legge propone un nuovo assetto
organizzativo degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, denominati all'articolo 1 istituti di ricerca
biomedica, ai quali si conferma, nella revisione dell'articolo
1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, il regime di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica, equipara gli istituti alle
aziende ospedaliere ad alta specializzazione e ne definisce le
funzioni di supporto nei confronti del Servizio sanitario
nazionale, anche con riferimento alla formazione del personale
e ai modelli gestionali. La proposta di legge affida inoltre
ad un decreto di delegificazione la predisposizione della
nuova disciplina, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, di quelli alla base della disciplina del
Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché di
quelli specificamente indicati dall'articolo 3, che
riguardano, in particolare:
a) i criteri di riconoscimento degli istituti, le
modalità di revisione dello stesso riconoscimento, la
possibilità di revoca del riconoscimento allo scopo di
assicurare la permanenza del collegamento con la nuova domanda
di salute e con gli obiettivi stabiliti dalla più generale
programmazione sanitaria nazionale e regionale;
b) l'assetto organizzativo degli istituti, secondo
modalità volte ad assicurare il giusto coinvolgimento delle
Regioni, in linea con quanto richiesto dalle recenti pronunce
della Corte costituzionale, e a valorizzare il coordinamento
tra sanità ed università;
c) le modalità di finanziamento degli istituti che
devono garantire certezza nei flussi finanziari e devono
altresì tenere conto dei maggiori oneri connessi
all'erogazione di prestazioni più complesse di quelle
ordinariamente rese nelle strutture del Servizio sanitario in
quanto collegate alla attività di ricerca;
d) la gestione economica, finanziaria e
patrimoniale degli istituti con personalità giuridica di
diritto pubblico, da armonizzare con quella delle aziende
ospedaliere;
e) il personale, cui si applicano le disposizioni
del decreto legislativo e per il quale si sancisce il
principio della parificazione del trattamento economico e
giuridico, affidato ad un protocollo aggiuntivo al contratto
collettivo nazionale del comparto sanità.
Con l'articolo 4 della proposta di legge vengono previste
alcune disposizioni transitorie con le quali si intende
risolvere le questioni connesse alla prima applicazione delle
norme sulla nomina dei direttori amministrativi, al destino
del personale degli istituti con personalità giuridica di
diritto pubblico cui non sia rinnovato il riconoscimento e al
trasferimento dei beni mobili e immobili di questi ultimi
istituti. Si ripetono, inoltre, a scopo di chiarezza
dell'ordinamento, le disposizioni del citato decreto
legislativo n. 269 del 1993 relativamente all'istituto Gaslini
di Genova e all'ospedale Bambin Gesù.
Auspico, in conclusione, una rapida approvazione della
presente proposta di legge per porre fine alla situazione di
precarietà degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e rafforzare un elemento essenziale
dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale.