XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 347




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede il riordino complessivo dell'ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, secondo principi che intendono rafforzare l'integrazione tra ricerca ed assistenza finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione sanitaria, senza duplicare l'attività svolta dalle università e l'assistenza sanitaria erogata dalle Regioni. Si tratta di un tentativo di ammodernamento e di razionalizzazione del sistema sanitario che si integra con la più recente riforma della disciplina del Servizio sanitario nazionale e che intende superare l'attuale fase di commissariamento degli istituti, prorogata da ultimo con il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171 1997, convertito dalla legge 31 luglio 1997, n. 258, che incide negativamente sulla attività degli stessi.
        La presente proposta di legge propone un nuovo assetto organizzativo degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, denominati all'articolo 1 istituti di ricerca biomedica, ai quali si conferma, nella revisione dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, il regime di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, equipara gli istituti alle aziende ospedaliere ad alta specializzazione e ne definisce le funzioni di supporto nei confronti del Servizio sanitario nazionale, anche con riferimento alla formazione del personale e ai modelli gestionali. La proposta di legge affida inoltre ad un decreto di delegificazione la predisposizione della nuova disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, di quelli alla base della disciplina del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché di quelli specificamente indicati dall'articolo 3, che riguardano, in particolare:

            a) i criteri di riconoscimento degli istituti, le modalità di revisione dello stesso riconoscimento, la possibilità di revoca del riconoscimento allo scopo di assicurare la permanenza del collegamento con la nuova domanda di salute e con gli obiettivi stabiliti dalla più generale programmazione sanitaria nazionale e regionale;

            b) l'assetto organizzativo degli istituti, secondo modalità volte ad assicurare il giusto coinvolgimento delle Regioni, in linea con quanto richiesto dalle recenti pronunce della Corte costituzionale, e a valorizzare il coordinamento tra sanità ed università;

            c) le modalità di finanziamento degli istituti che devono garantire certezza nei flussi finanziari e devono altresì tenere conto dei maggiori oneri connessi all'erogazione di prestazioni più complesse di quelle ordinariamente rese nelle strutture del Servizio sanitario in quanto collegate alla attività di ricerca;

            d) la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, da armonizzare con quella delle aziende ospedaliere;

            e) il personale, cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo e per il quale si sancisce il principio della parificazione del trattamento economico e giuridico, affidato ad un protocollo aggiuntivo al contratto collettivo nazionale del comparto sanità.

        Con l'articolo 4 della proposta di legge vengono previste alcune disposizioni transitorie con le quali si intende risolvere le questioni connesse alla prima applicazione delle norme sulla nomina dei direttori amministrativi, al destino del personale degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico cui non sia rinnovato il riconoscimento e al trasferimento dei beni mobili e immobili di questi ultimi istituti. Si ripetono, inoltre, a scopo di chiarezza dell'ordinamento, le disposizioni del citato decreto legislativo n. 269 del 1993 relativamente all'istituto Gaslini di Genova e all'ospedale Bambin Gesù.

        Auspico, in conclusione, una rapida approvazione della presente proposta di legge per porre fine alla situazione di precarietà degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e rafforzare un elemento essenziale dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale.




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