XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 347
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione degli istituti
di ricerca biomedica).
1. Gli istituti di ricerca biomedica, di seguito
denominati "istituti", sono enti nazionali dotati di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della
specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità
della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale
correlata resa in coerenza con gli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale e regionale.
2. Gli istituti hanno personalità giuridica di diritto
pubblico o di diritto privato.
3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti
sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta
specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi
prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun
istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, della
organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo
altresì prestazioni di ricovero e cura.
4. Gli istituti forniscono agli organi e agli enti del
Servizio sanitario nazionale il supporto scientifico, tecnico
ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il
perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano sanitario
nazionale nelle materie oggetto della specializzazione
disciplinare di ciascun istituto, nonché in materia di
formazione continua del personale.
5. Gli istituti di diritto pubblico sono sottoposti alla
vigilanza del Ministero della sanità.
Art. 2.
(Disciplina regolamentare degli istituti).
1. Alla disciplina dell'organizzazione e del
funzionamento degli istituti si provvede con uno o più
regolamenti, emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n.400, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281, che si esprime entro un mese dalla
richiesta. Gli schemi di regolamento di cui al presente comma
sono altresì trasmessi per l'acquisizione del parere
parlamentare alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica dopo che su di essi sono stati espressi i pareri
della citata Conferenza unificata e gli altri pareri previsti
da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini per
l'espressione di tali pareri. Il parere parlamentare è
espresso entro quarantacinque giorni dalla data in cui il
testo degli schemi di regolamento è effettivamente disponibile
per l'organo competente. 2. I regolamenti di cui al comma 1
sono emanati nel rispetto, oltre che dei principi e delle
norme generali di cui all'articolo 3, dei principi generali
dell'ordinamento, delle disposizioni contenute nell'articolo 1
della presente legge nonché dei principi e delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni, in quanto compatibili con la
presente legge.
Art. 3.
(Princìpi e norme generali della disciplina).
1. La disciplina regolamentare di cui all'articolo 2,
comma 1, si attiene ai seguenti principi e norme generali
della materia:
a) le finalità di ricerca nel campo biomedico e in
quello della organizzazione e della gestione dei servizi
sanitari devono essere perseguite insieme con le prestazioni
di ricovero e cura rese nelle strutture e nei presidi
ospedalieri degli stessi istituti, nonché con la formazione
continua e l'aggiornamento degli operatori sanitari sui
risultati della ricerca svolta e con la divulgazione dei
medesimi;
b) i criteri per il riconoscimento del carattere
scientifico degli istituti e la relativa revisione sono
stabiliti dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base dei seguenti princìpi:
1) specializzazione disciplinare dell'attività di
ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della
programmazione scientifica nazionale;
2) predisposizione di un programma per l'attività di
ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa
correlata;
3) valutazione dell'entità e della qualità sia
dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di
assistenza, sia dell'attività di assistenza svolte nei cinque
anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;
4) valutazione dell'adeguatezza, della entità e della
qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale
destinati all'attività di ricerca biomedica;
c) i criteri stabiliti ai sensi della lettera
b) costituiscono elementi di valutazione per la
revisione dei riconoscimenti già attribuiti o per l'eventuale
scorporo di singole strutture o presidi all'interno degli
istituti già riconosciuti;
d) previsione della istituzione, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di una commissione
composta pariteticamente da esperti scientifici nazionali ed
internazionali, non legati da rapporti di collaborazione con
istituti operanti sul territorio nazionale, per la valutazione
delle richieste di riconoscimento e per la revisione dei
riconoscimenti ai sensi di quanto previsto dalla lettera
c);
e) i provvedimenti di riconoscimento di nuovi
istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca
afferenti agli istituti riconosciuti, nonché alle sedi
decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente
e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel
rispetto dei principi stabiliti ai sensi della lettera b),
d'intesa tra il Ministro della sanità e la regione
territorialmente interessata, sentito il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
f) durata quinquennale del provvedimento di
riconoscimento, con possibilità di revoca, nei casi previsti
ai sensi della lettera g);
g) previsione della predisposizione da parte di
ciascun istituto di una relazione annuale sulle attività di
ricerca biomedica ed assistenziale svolte nelle strutture e
nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e di verifiche
obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti
attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della
programmazione nazionale in ordine alle priorità di ricerca,
consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del
provvedimento di riconoscimento;
h) previsione che gli istituti si attengano, nella
erogazione delle prestazioni assistenziali correlate
all'attività di ricerca biomedica, agli obiettivi e alle
priorità della programmazione sanitaria regionale e nazionale,
secondo le indicazioni dell'atto di indirizzo e coordinamento
di cui al comma 2;
i) applicazione dei criteri previsti dalle linee
guida per la stipula dei protocolli tra regioni ed università
alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università
per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia
messa a disposizione delle attività formative dalle facoltà di
medicina e chirurgia;
l) salvaguardia dell'autonomia
giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato;
m) armonizzazione delle disposizioni sulla
gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti
di diritto pubblico con quelle riguardanti la gestione delle
aziende ospedaliere.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.59, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sulla base del rispetto del principio della
programmazione sanitaria regionale e della specificità degli
istituti quanto al rapporto tra attività di ricerca e attività
assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle
attività degli stessi istituti con la programmazione sanitaria
regionale, in termini di definizione e di verifica dei
programmi di attività assistenziale e dei corrispondenti
fabbisogni di finanziamento. Con lo stesso atto sono definiti
i criteri per l'individuazione delle prestazioni e delle
funzioni assistenziali strettamente connesse con le attività
di ricerca corrente e finalizzata degli istituti, nonché le
modalità per il relativo finanziamento, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. Sono organi degli istituti di diritto pubblico:
a) il comitato di indirizzo, con funzioni di
programmazione, composto da cinque membri, di cui tre nominati
dalle regioni o province autonome territorialmente interessate
tra esperti di riconosciuta esperienza in campo scientifico,
uno dal Ministro della sanità cd uno dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) il direttore generale, con funzioni di gestione
dell'ente, di legale rappresentante dello stesso e di
presidenza del comitato di indirizzo, nominato dal Ministro
della sanità, d'intesa con la regione o la provincia autonoma
territorialmente interessata, tra esperti di riconosciuta
esperienza nel campo della gestione sanitaria;
c) il direttore scientifico, responsabile della
gestione e dei risultati della ricerca, nominato dal Ministro
della sanità tra esperti di riconosciuta esperienza in campo
medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto;
d) il comitato tecnico-scientifico, composto in
misura paritetica da membri di diritto e membri eletti dal
personale che svolge attività di ricerca, con funzioni
consultive generali. Il parere del comitato è obbligatorio per
le questioni attinenti la programmazione dell'attività e la
definizione delle risorse destinate alla ricerca;
e) il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo
3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
introdotto dall'articolo a del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229.
4. Il direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle
sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore
sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal direttore
generale stesso tra i soggetti in possesso dei requisiti
richiesti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del
direttore generale, del direttore sanitario e del direttore
amministrativo sono regolati in conformità a quello delle
corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere,
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. Quanto ai limiti di
età per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al
presente comma, con esclusione del direttore generale e del
direttore scientifico, si applicano le disposizioni vigenti
per il personale della dirigenza medica del Servizio sanitario
nazionale. Quanto ai limiti di età per il collocamento a
riposo del direttore generale e del direttore scientifico si
applicano le disposizioni vigenti per il direttore generale
delle aziende ospedaliere. Il rapporto di lavoro del direttore
scientifico è regolato con contratto di diritto privato, in
conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel
rispetto del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Gli
oneri derivanti dal contratto del direttore scientifico sono
posti a carico delle risorse del Fondo sanitario nazionale
specificamente destinate agli istituti. I professori
universitari e i ricercatori dipendenti da enti pubblici di
ricerca ed assistenza nominati direttori scientifici sono
collocati in aspettativa senza assegni. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni.
6. Al personale degli istituti di diritto pubblico si
applicano, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Ai concorsi per l'assunzione negli istituti si
applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Il personale laureato degli istituti di diritto
pubblico operante nella ricerca clinica, sperimentale e
gestionale è soggetto allo stesso trattamento giuridico ed
economico, secondo modalità definite in sede di contrattazione
collettiva nazionale, tramite un apposito protocollo
aggiuntivo, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al comparto sanità.
7. Gli istituti di diritto privato, ai fini
dell'adeguamento di cui all'articolo 15-undecies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, richiedono per l'assunzione del personale
sanitario gli stessi requisiti previsti dal medesimo decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, per
le corrispondenti qualifiche.
8. Alla copertura degli oneri inerenti all'attività di
ricerca degli istituti sono destinate:
a) la quota di cui all'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento
al n. 38 dell'allegato 1 annesso alla stessa legge;
b) le entrate derivanti da erogazioni liberali
disposte a favore degli istituti di diritto pubblico.
9. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari di cui all'articolo 2 sono sospesi i
procedimenti concernenti nuovi riconoscimenti di istituti.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 9, della
presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui all'articolo 2, il decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 269, è abrogato.
Art. 4.
(Disposizioni transitorie e finali.
Abrogazione).
I. In sede di prima applicazione dei regolamenti di cui
all'articolo 2, le funzioni di direttore amministrativo
possono essere svolte dai segretari generali degli istituti
già riconosciuti, in servizio alla data di entrata in vigore
dei medesimi regolamenti in base alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.
Qualora le funzioni di direttore amministrativo siano
attribuite a soggetti diversi dai segretari generali, questi
ultimi sono collocati in un ruolo corrispondente a quello di
appartenenza.
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano prestato servizio negli ultimi cinque
anni per almeno tre anni complessivi presso gli istituti di
diritto pubblico in quanto titolari di borse di studio e di
contratti di ricerca a tempo determinato possono partecipare a
concorsi riservati per la copertura del 50 per cento dei posti
vacanti della pianta organica. Il servizio prestato è valutato
come anzianità, secondo le norme concorsuali vigenti.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui all'articolo 2, d'intesa tra il Ministro
della sanità e la regione territorialmente interessata,
sentito il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, si provvede, sulla base dei criteri
stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b),
alla revisione dei riconoscimenti già attribuiti, consentendo
ai singoli istituti interessati l'adeguamento ai requisiti
richiesti entro un termine non superiore a dodici mesi dalla
data di inizio del procedimento di revisione.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assegnano, nel rispetto dei rapporti in essere, il
personale di ruolo dipendente dagli istituti di diritto
pubblico, cui non sia rinnovato il riconoscimento ai sensi del
comma 3, alle aziende unità sanitarie locali o alle aziende
ospedaliere coprendo tutti i posti vacanti nelle piante
organiche e, solo in mancanza, in soprannumero ad esaurimento.
Il personale dipendente da tali istituti può essere assegnato
anche alle università, a domanda dell'interessato e previo
assenso delle stesse.
5. I beni mobili ed immobili degli istituti di diritto
pubblico che a seguito del mancato rinnovo del riconoscimento
cessino dallo svolgimento delle funzioni di ricerca biomedica
e di assistenza sono assegnati dalla regione alle aziende
sanitarie, secondo le indicazioni della programmazione
sanitaria regionale.
6. I trasferimenti dei beni di cui al comma 5 sono
effettuati con provvedimento regionale che costituisce titolo
per la trascrizione, ove prevista, disposta con esenzione per
gli enti interessati da ogni onere relativo ad imposte e
tasse.
7. L'attività di ricerca dell'ospedale "Bambino Gesù",
appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima
disciplina prevista per gli istituti di diritto pubblico,
nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il
Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del
Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187.
8. Restano ferme le funzioni e la composizione del
consiglio di amministrazione dell'istituto "O. Gaslini" di
Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.
9. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
269 è abrogato.