XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 344




        Onorevoli Colleghi! - Nel marzo 1995, in uno scantinato di Francavilla Fontana, centro del brindisino, venivano sorprese ventidue operaie poco più che bambine, intente alla confezione di camicie che sarebbero poi state commercializzate da grandi marchi della moda pronta nazionale.
        Secondo le indagini compiute dai carabinieri queste bambine lavoravano, tutti i giorni, dalle ore 8 di mattina alle ore 7 di sera, per una paga giornaliera di 14 mila lire.
        Tale situazione, emersa in questo episodio di cronaca, non risulta essere però frutto di circostanze isolate e limitate ma, anche a distanza di qualche anno, continua ad essere drammaticamente attuale. In quella cittadina, infatti, decine di laboratori sono destinati a questa forma di produzione decentrata, tanto che Francavilla Fontana viene definita la "patria delle camicie" ed i fenomeni di sfruttamento sembrano essere diffusi. Già nel 1994 due imprenditori tessili furono arrestati con l'accusa di sequestro di persona per avere segregato le operaie fino al termine del lavoro, chiudendole a chiave nel laboratorio.
        Si tratta di episodi gravi, collocati in un contesto di estremo disagio economico sociale, entro modelli di sviluppo economico distorto, dove alla necessità di percepire un reddito vengono sacrificati i più elementari diritti mettendo a rischio soprattutto i soggetti più deboli, ed in particolare le giovani donne.
        Si tratta di un contesto ove le illegalità nel mercato del lavoro sono diffuse, non solo nel settore tessile, ma anche in agricoltura e nella cantieristica meccanica ed edile. Un contesto ove è difficile persino un censimento delle attività economiche e dell'occupazione, data la condizione di clandestinità di molti laboratori ed officine o l'abusività dei cantieri determinata dall'intreccio della loro attività con l'economia criminale ed il riciclaggio di denaro sporco.
        Emerge dunque un quadro in cui il confine fra legalità ed illegalità è estremamente sottile mentre la condizione di lavoro, in particolare dei minori, rappresenta la cartina di tornasole di una situazione in cui la ricerca esasperata del profitto ad ogni costo, intrecciata con il disagio e l'esclusione, contribuisce a creare quella miscela esplosiva che mina sempre più alla radice il livello di coesione sociale del nostro Paese.
        L'episodio di Francavilla Fontana dell'ormai lontano 1995 è dunque solo la punta di un iceberg di un fenomeno ancora troppo poco conosciuto in tutte le sue dimensioni ed implicazioni di natura sociale, che non coinvolge soltanto il Mezzogiorno ed è oggi drammaticamente connesso anche con il fenomeno dell'immigrazione.
        Negli anni passati si è registrata, dunque, l'assenza di azioni politiche specificatamente rivolte a ridurre il disagio sociale dell'infanzia ed in grado quindi di contrastare efficacemente il fenomeno, a partire da una decisa battaglia contro lo sfruttamento del lavoro minorile.
        Solo a decorrere dagli ultimi anni novanta l'impegno dello Stato si è fatto più concreto e sono state approvate delle norme specificamente a tutela dei minori. Si ricordano, in breve, le fasi più rilevanti di questo "cammino" legislativo: la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza; la legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997) che, all'articolo 50, reca disposizioni per la protezione dei giovani sul lavoro, dettando princìpi e criteri direttivi per la delega al Governo ai fini dell'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994 in materia; il recente Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000, che, testualmente, recita: "Grande attenzione deve suscitare infine il tema del lavoro dei bambini e delle bambine e nel mondo, che deve essere oggetto di un'azione diversificata ed ampia in grado di contrastare ogni forma di sfruttamento. L'Italia, poi, vuole continuare con determinazione e coerenza il suo impegno affinché venga affrontato in tutte le sedi il fenomeno del lavoro in condizioni disumane di bambini in Paesi anche molto lontani dal nostro. (...) Per quanto riguarda lo sfruttamento dei minori nel lavoro il Governo si impegna: a proseguire la lotta contro le forme più intollerabili di lavoro minorile e contro il lavoro nero degli adolescenti attuando un'azione sinergica tra ispettorati di lavoro, pubblica sicurezza, insegnanti, eccetera; a promuovere programmi di sostegno alla frequenza scolastica, prevedendo forme flessibili di rientro a scuola e percorsi di formazione mirati, con metodi e forme di apprendimento che possano vincere l'atteggiamento di scarsa motivazione di coloro che hanno sperimentato insuccessi scolastici; a riformulare, grazie anche alla riforma dei cicli dell'istruzione, un sistema formativo flessibile che consenta processi di sinergia tra scuola e lavoro e/o esperienze di alternanza scuola-lavoro; corsi e nei programmi scolastici precisi momenti di conoscenza del mondo del lavoro e di educazione ai propri diritti e doveri anche nel futuro settore lavorativo; a porre attenzione ai lavori femminili non sempre considerati tali; ad appoggiare l'autonomia scolastica che permette di far fronte alle diversità del fenomeno nei differenti territori; a sostenere la formazione di operatori che, in diversi settori, si occupano della problematica, in particolare ispettori del lavoro, assistenti sociali, educatori, insegnanti, ma anche agenti di pubblica sicurezza, eccetera; ad incentivare interventi di tutoraggio nell'inserimento lavorativo degli e delle adolescenti; a rilanciare il tavolo di concertazione tra Governo e parti Sociali; a proseguire in ambito internazionale le attività già previste nella Carta degli Impegni, in particolare a promuovere il ricorso a forme di incentivi/disincentivi affinché gli investimenti industriali all'estero comportino l'assunzione da parte delle imprese dell'impegno a non ricorrere allo sfruttamento del lavoro minorile".
        La normativa citata si muove, quindi, verso una sempre maggiore attenzione e tutela dei diritti dei minori, ma, ancora, è carente per quanto concerne disposizioni specifiche in materia di lavoro minorile; pertanto la proposta di legge mira a colmare tale vuoto legislativo, prevedendo l'introduzione di apposite norme ed, in particolare, della nuova fattispecie di reato in tema di sfruttamento del lavoro minorile (articoli 602-bis, 602-ter e 602-quater del codice penale).
        La presente proposta di legge, quindi, pur non intervenendo sugli aspetti sociali più ampi che motivano il fenomeno dello sfruttamento dei minori, individua le indispensabili misure per colpire in maniera penalmente rilevante coloro che sfruttano il lavoro minorile sia individualmente che in maniera associata. Questa misura si rende necessaria quale deterrente, mentre l'introduzione del reato di tipo associativo vuole sottolineare la contiguità fra la criminalità organizzata e le organizzazioni che sfruttano in forma di attività economica, formalmente legale, il lavoro dei minori.
        Una nuova frontiera viene inoltre aperta per colpire l'utilizzo dei minori in spettacoli cinematografici o televisivi che possono essere gravemente lesivi della formazione psichica e morale. Si tratta di una necessità indotta in particolare dall'espandersi sempre più preoccupante dell'impiego di minori in spettacoli di carattere pornografico.
        Altro elemento strettamente intrecciato con lo sfruttamento del lavoro minorile è il fenomeno della dispersione scolastica che, in particolare in alcune regioni del Mezzogiorno, è quasi raddoppiato o addirittura triplicato rispetto al tasso medio nazionale. Quale termine di paragone si noti che nelle regioni del nord-est tale tasso è praticamente vicino allo zero, ed in tutto il centro-nord non supera mai la media nazionale.
        Appare evidente che tale questione necessita di interventi di natura legislativa complessi, che riguardano sia la sfera del funzionamento dell'istruzione pubblica che di sostegno sociale. La presente proposta di legge si limita ad una misura che, pur non agendo sulle cause più profonde del fenomeno, introduce tuttavia il deterrente dell'arresto fino ad un anno e l'ammenda fino a lire 2 milioni.
        Ancora è vivo nella memoria di tutti noi l'assassinio, avvenuto nel 1995, del dodicenne pakistano Iqbal Masih, divenuto simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile nella confezione di tappeti, e che ha disvelato al mondo intero una situazione intollerabile. Iqbal, dopo essere stato incatenato per dieci anni ad un telaio, con l'obbligo di intrecciare 10 mila nodi al giorno per una paga quotidiana di 55 lire, si era ribellato al suo stato di schiavitù diventando un leader del "Fronte di liberazione del lavoro forzato" in nome di altri otto milioni di suoi coetanei che lavoravano in Pakistan in analoghe condizioni. Per questo è stato ucciso.
        Questo fenomeno, di proporzioni immani, secondo il Rapporto globale sul lavoro minorile pubblicato il 6 maggio 2002 dall'Ufficio internazionale del lavoro, interessa circa 246 milioni di ragazzi tra i cinque e i diciassette anni costretti al lavoro, e di questi ben 179 milioni sono esposti alle forme peggiori e dannose per la loro salute fisica, mentale e morale.
        Tutto ciò è chiaramente il frutto di uno sviluppo diseguale e distorto sul piano internazionale; è l'altra faccia dell'esasperata ondata liberista che, nell'estrema mobilità di capitali e merci, basa la possibilità di competizione sulla compressione dei costi di produzione e del lavoro in primo luogo. Ciò avviene troppo spesso in spregio di normative di protezione sociale, di sicurezza, di diritti sindacali. Il "dumping sociale" rischia di essere così pratica normale nell'economia di mercato.
        Tuttavia secondo la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e l'allegata raccomandazione n. 190, esistono forme di sfruttamento peggiori che minano la salute, la sicurezza o la moralità dei minori e forme meno peggiori che possono e devono essere accettate e regolamentate. A tale proposito, nel corso di varie audizioni con organizzazioni di minori lavoratori (Ninos y Adolescentes Trabajadores- NATS) presso la Commissione parlamentare per l'infanzia, si è evidenziata la necessità sociale dei Paesi in via di sviluppo di forme protette di lavoro minorile che permettano ai minori/adolescenti stessi ed alle loro famiglie di accedere al minimo vitale.
        Dal momento che il lavoro durante l'infanzia toglie ai bambini e alle bambine la possibilità di avere condizioni di vita consone alla loro età, nonché un'adeguata formazione scolastica e professionale e di conseguenza riduce la possibilità di far crescere generazioni pienamente consapevoli dei propri diritti, è fondamentale tutelare eventuali forme di lavoro che permettano ai minori di avere un'istruzione scolastica e uno spazio per le libere attività creative.
        Sono state studiate proposte possibili a partire dalla necessità di promuovere meccanismi di controllo e codici di condotta più rigidi nella fabbricazione di prodotti italiani e di aziende straniere (soprattutto multinazionali) che commercializzano in Italia, specialmente nelle catene di subappalto e nella loro commercializzazione internazionale, per favorire la diffusione e la definizione di regole per la proliferazione di marchi di qualità, stimolando le imprese alla trasparenza riguardo alle condizioni sociali e ambientali della loro produzione. Inoltre, sarà importante collaborare con le organizzazioni di bambini e adolescenti lavoratori presenti in molti Paesi del mondo per prendere in considerazione le loro esperienze e sostenere progetti e iniziative.
        L'oggettiva difficoltà ad intervenire su una problematica così complessa non può fare venire meno l'esigenza di interventi da parte degli Stati nazionali e degli organismi internazionali affinché l'attività economica non produca, nel suo sviluppo, così palesi ed evidenti violazioni della dignità umana. Si avverte, in altri termini, l'esigenza di atti, anche segnati dall'unilateralità e dal volontarismo, che tuttavia si propongano di indicare soluzioni possibili ai fini di un'inversione di tendenza.
        La questione dell'introduzione di una "clausola sociale" negli accordi commerciali internazionali era stata già dibattuta in seno ai negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994, i cui atti sono stati resi esecutivi con legge 29 dicembre 1994, n. 747, non trovando sufficienti consensi e punti di equilibrio fra gli interessi del mondo industrializzato e quelli dei Paesi del terzo mondo, timorosi, questi ultimi, che una normativa eccessivamente vincolante finisse per vanificare i vantaggi derivanti dalla caduta di barriere protezionistiche da parte dei Paesi sviluppati.
        Esiste tuttavia un precedente significativo, costituito dall'articolo 22 dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio comunemente noto con la sigla "GATT", che impone misure restrittive per i beni prodotti con il lavoro carcerario. Il senso della "clausola sociale" è quello di estendere tali restrizioni a tutti i beni prodotti in assenza del rispetto di quelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro che costituiscono il corpus dei diritti fondamentali del lavoro: interdizione del lavoro minorile, del lavoro forzato, garanzia dei diritti sindacali, assenza di discriminazioni di razza, sesso, religione o credo politico.
        La presente proposta di legge raccoglie dunque questa ispirazione proponendo che l'Italia, in via unilaterale e come contributo ad una necessaria ed auspicata soluzione di carattere internazionale, bandisca dal proprio territorio merci prodotte in assenza di tali garanzie minime.
        La presente proposta di legge non contraddice l'impegno alla ricerca di soluzioni più articolate che si propongano non solo azioni sanzionatorie ma anche di promozione di migliori condizioni nei Paesi terzi, oltre che la definizione di strumenti internazionali di monitoraggio, controllo ed informazione, evitando i rischi, sempre presenti, che nel quadro così distorto dell'economia mondiale i vincoli di giustizia sociale finiscano per produrre, sulle popolazioni più povere, effetti ancor più negativi dei mali che abbiamo denunciato. Resta tuttavia davanti al nostro Paese una grande battaglia di civiltà e giustizia, che deve essere combattuta con ogni mezzo ed a cui la proposta di legge vuole portare un contributo.




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