XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 344




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Sfruttamento del lavoro minorile).

        1. Dopo l'articolo 602 del codice penale, è inserito il seguente:

        "Art. 602-bis. (Sfruttamento del lavoro minorile). - Chiunque, a scopo di trarne profitto, impiega un minore in attività lavorative non consentite dalla legge è punito con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque, senza autorizzazione, impiega un minore di quattordici anni per la produzione di messaggi pubblicitari, nella preparazione o rappresentazione di spettacoli teatrali o in riprese cinematografiche e televisive. L'autorizzazione può essere concessa dal giudice tutelare, previa indagine psicologica, se risulta che la partecipazione all'attività non danneggia, per la materia trattata e per le modalità di svolgimento, la formazione psichica e morale nonché la formazione scolastica del minore. L'autorizzazione non è richiesta per gli spettacoli teatrali dilettantistici".


Art. 2.

(Associazione per sfruttamento di minori).

        1. Dopo l'articolo 602-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 602-ter. (Associazione per lo sfruttamento di minori). - Quando tre o più persone si associano per lo sfruttamento del lavoro di soggetti minori di età, sono punite con la reclusione da tre a dieci anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione".

Art. 3.

(Partecipazione di minori a
spettacoli cinematografici o televisivi).

        1. Dopo l'articolo 602-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 602-quater. (Partecipazione di minori a spettacoli cinematografici o televisivi).- Il produttore cinematografico o il programmatore televisivo che faccia partecipare minori di sedici anni a spettacoli che possano essere gravemente lesivi della loro formazione psichica, morale e degli obblighi scolastici è punito con la reclusione da uno a tre anni".


Art. 4.

(Età della persona offesa).

        1. L'articolo 539 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 539. (Errore sull'età della persona offesa).- Nei reati commessi in danno di minore degli anni quattordici non può essere invocata a scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa".


Art. 5.

(Violazione dell'obbligo
di istruzione dei minori).

        1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 731. (Violazione dell'obbligo di istruzione dei minori).- Chiunque, essendovi legalmente tenuto, omette di provvedere affinché venga impartita a persona minore l'istruzione obbligatoria è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a lire due milioni".

Art. 6.

(Perseguibilità d'ufficio).

        1. I reati previsti dagli articoli 539, 602-bis, 602-ter, 602-quater e 731 del codice penale, come modificati dalla presente legge, sono perseguibili d'ufficio.


Art. 7.

(Pene accessorie).

        1. La condanna per delitto commesso in danno di persona minore comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

                a) la decadenza dalla potestà dei genitori, anche adottivi, e dell'affidatario;

                b) l'interdizione da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla cura e all'affidamento;

                c) l'esclusione dalla successione del minore.

        2. Ai fini di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 34 del codice penale.


Art. 8.

(Istituzione di una "clausola sociale"
negli accordi commerciali internazionali).

        1. Tutti gli operatori economici del mercato nazionale, a prescindere dal settore merceologico nonché dalla natura societaria prevista dal codice civile, stipulano accordi commerciali internazionali nel rispetto delle normative previste dal comma 2.
        2. Sono vietati gli accordi commerciali con imprese che, nella produzione di manufatti ovvero nell'erogazione di servizi, disattendano le seguenti convenzioni o gli accordi commerciali con imprese site in Paesi che non hanno rese esecutive le seguenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):

                a) Convenzione OIL n. 29 del 1930, sul lavoro forzato od obbligatorio, resa esecutiva ai sensi della legge 29 gennaio 1934, n. 274;

                b) Convenzione OIL n. 87 del 1948, sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, resa esecutiva ai sensi della legge 23 marzo 1958, n. 367;

                c) Convenzione OIL n. 98 del 1949, sull'applicazione dei princìpi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, resa esecutiva ai sensi della legge 23 marzo 1958, n. 367;

                d) Convenzione OIL n. 100 del 1951, sull'uguaglianza di retribuzione fra manodopera maschile e femminile per un lavoro di valore uguale, resa esecutiva ai sensi della legge 22 maggio 1956, n. 741;

                e) Convenzione OIL n. 105 del 1957, sull'abolizione del lavoro forzato, resa esecutiva ai sensi della legge 24 aprile 1967, n. 447;

                f) Convenzione OIL n. 111 del 1958, sulla discriminazione in materia di impiego e di professione, resa esecutiva ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 405;

                g) Convenzione OIL n. 138 del 1973, sull'età minima per l'assunzione all'impiego, resa esecutiva ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 157;

                h) Convenzione OIL n. 182 del 1999 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, resa esecutiva ai sensi della legge 25 maggio 2000, n. 148.

        3. Sono vietate le importazioni di beni ovvero di servizi prodotti od erogati da imprese che esercitano la propria attività in violazione delle normative di cui al comma 2.
        4. Il Ministro del commercio con l'estero, di intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, promuove, nell'ambito dei Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), accordi multilaterali e bilaterali conformi alle disposizioni di cui alla presente legge.
        5. E' istituito un comitato di sorveglianza sull'applicazione della "clausola sociale" negli accordi commerciali internazionali. Tale organismo è composto paritariamente da dirigenti dei Ministeri di cui al comma 4.
        6. Il comitato di cui al comma 5 ha funzioni di verifica, monitoraggio e promozione dell'applicazione della presente legge, attivandosi altresì nelle sedi internazionali competenti affinché tali attività siano promosse sul piano internazionale, nell'ambito dell'OMC.
        7. Ai titolari di imprese ovvero ai legali rappresentanti delle aziende che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 100 milioni di lire, nonché l'interdizione dell'attività commerciale per un periodo non inferiore a tre anni.


Art. 9.

(Istituzione dell'Autorità garante della qualità del
lavoro nella fabbricazione, produzione e commercializzazione
di beni e di sevizi).

        1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Autorità garante della qualità del lavoro nella fabbricazione, produzione e commercializzazione di beni e di servizi, di seguito denominata "Autorità", con il compito di verificare se i prodotti fabbricati e distribuiti in Italia sono stati ottenuti, in ogni fase della lavorazione, nel rispetto dei fondamentali diritti dei minori, indicati nelle convenzioni internazionali in materia sottoscritte dall'Italia.
        2. L'autorità svolge i seguenti compiti:

                a) promuove indagini in Italia;

                b) conduce indagini all'estero avvalendosi dell'azione investigativa di istituzioni internazionali competenti, di sindacati, di organizzazioni non governative, di enti di controllo indipendenti;
                c) realizza, patrocina e sostiene campagne di sensibilizzazione dei consumatori affinché si astengano dall'acquistare prodotti nelle cui lavorazioni sia stata accertata la partecipazione di manodopera infantile;

                d) attribuisce e pubblicizza il marchio di qualità del lavoro "MQL" istituito dall'articolo 10, e dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile;

                e) promuove iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad attivare le istituzioni contro il lavoro minorile nel mondo, e per ogni ulteriore azione che ritenga utile per l'espletamento dei propri fini istituzionali;

                f) promuove campagne volte al sostegno di iniziative istituzionali e della società civile in favore del miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie e delle comunità povere, incluse le azioni volte alla riabilitazione del bambini lavoratori.

        3. L'Autorità agisce autonomamente o sulla base di denunce circostanziate di cittadini singoli o associati, italiani o stranieri.
        4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede con proprio decreto:

                a) a definire gli organi collegiali dell'autorità e la loro composizione;

                b) a disciplinare le modalità di funzionamento dell'Autorità;

                c) a determinare i casi di incompatibilità;

                d) a individuare le risorse umane e strumentali necessarie all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Autorità.


Art. 10.

(Marchio di qualità del lavoro).

        1. E' istituito il marchio di qualità del lavoro (MQL). Il MQL è attribuito dall'Autorità a tutte le imprese italiane che ne fanno domanda, i cui titolari, a seguito di accertamenti, risultano nelle seguenti condizioni:

                a) negli ultimi cinque anni non hanno riportato condanne o non hanno procedimenti pendenti per violazione della legislazione nazionale vigente in materia di tutela dei diritti economici dei lavoratori, dell'assunzione obbligatoria di categorie protette, nonché delle norme di prevenzione antinfortunistica e di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sui licenziamenti;

                b) non hanno stipulato contratti di subfornitura con imprese italiane che negli ultimi cinque anni hanno riportato condanne per le violazioni di cui alla lettera a);

                c) non hanno rapporti di subfornitura o di fornitura, neanche tramite licenziatari, con imprese produttive estere che nei propri luoghi di lavoro, o in quelli di strutture subappaltate, violano le convenzioni dell'OIL rese esecutive dallo Stato italiano, relative al lavoro forzato, all'età minima di assunzione al lavoro, ai diritti economici e previdenziali, alle libertà sindacali, alla contrattazione collettiva, alla non discriminazione, al pari trattamento economico, alla tutela della salute dei lavoratori, al lavoro a domicilio, alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile di cui all'articolo 8, comma 2;

                d) non possiedono all'estero attività produttive, in proprietà esclusiva o in compartecipazione, in cui si violano le convenzioni di cui alla lettera c).

        2. Gli accertamenti di cui al comma 1 possono essere basati su sopralluoghi, sull'audizione di tutti i soggetti, sia italiani che stranieri, informati sui fatti, sui rapporti presentati dalle società di certificazione accreditate presso sistemi indipendenti di controllo sociale, sui rapporti presentati dall'OIL, da altre istituzioni internazionali e dalle amministrazioni pubbliche, sui rapporti delle organizzazioni sindacali, nazionali e internazionali, sui rapporti delle associazioni italiane ed estere informate sui fatti, sugli studi dei centri di ricerca, sui servizi stampa.
        3. Con proprio regolamento l'Autorità definisce i criteri e le procedure di controllo, la documentazione e le certificazioni obbligatorie che le imprese richiedenti devono presentare a proprie spese, nonché gli impegni che le stesse imprese devono assumersi per dare garanzia di rispetto costante delle convenzioni di cui al comma 1, lettera c), e per facilitare l'attività di vigilanza dell'Autorità.
        4. L'impresa autorizzata ai sensi del presente articolo ad esporre il "MQL" può esibirlo su tutti i suoi prodotti, su tutta la sua pubblicità e ovunque compaia il suo nome.
        5. La concessione del "MQL" è sottoposta a revisione triennale e può essere revocata in qualsiasi momento. L'Autorità concede all'impresa un congruo periodo di tempo per adeguarsi all'eventuale richiesta di revisione.
        6. Qualsiasi uso improprio del MQL o qualsiasi tentativo per attribuirgli significati e funzioni diversi da quelli previsti dalla presente legge è punito con una sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma compresa fra l'1 e il 5 per cento del fatturato dell'impresa medesima.
        7. Ogni prodotto deve riportare sull'etichetta l'indicazione del Paese di origine. Nel caso di prodotti che incorporano componenti o fasi di lavoro avvenuti in più Paesi, l'Autorità definisce i criteri di etichettatura, con lo scopo di informare il consumatore sui Paesi che, per materie prime e per ore di lavoro, hanno contribuito maggiormente alla produzione del bene.



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