XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 344
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sfruttamento del lavoro minorile).
1. Dopo l'articolo 602 del codice penale, è inserito il
seguente:
"Art. 602-bis. (Sfruttamento del lavoro minorile). -
Chiunque, a scopo di trarne profitto, impiega un minore in
attività lavorative non consentite dalla legge è punito con la
reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace
chiunque, senza autorizzazione, impiega un minore di
quattordici anni per la produzione di messaggi pubblicitari,
nella preparazione o rappresentazione di spettacoli teatrali o
in riprese cinematografiche e televisive. L'autorizzazione può
essere concessa dal giudice tutelare, previa indagine
psicologica, se risulta che la partecipazione all'attività non
danneggia, per la materia trattata e per le modalità di
svolgimento, la formazione psichica e morale nonché la
formazione scolastica del minore. L'autorizzazione non è
richiesta per gli spettacoli teatrali dilettantistici".
Art. 2.
(Associazione per sfruttamento di minori).
1. Dopo l'articolo 602-bis del codice penale,
introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 602-ter. (Associazione per lo sfruttamento di
minori). - Quando tre o più persone si associano per lo
sfruttamento del lavoro di soggetti minori di età, sono punite
con la reclusione da tre a dieci anni. La pena è aumentata da
un terzo alla metà per coloro che promuovono, dirigono o
organizzano l'associazione".
Art. 3.
(Partecipazione di minori a
spettacoli cinematografici o televisivi).
1. Dopo l'articolo 602-ter del codice penale,
introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 602-quater. (Partecipazione di minori a
spettacoli cinematografici o televisivi).- Il produttore
cinematografico o il programmatore televisivo che faccia
partecipare minori di sedici anni a spettacoli che possano
essere gravemente lesivi della loro formazione psichica,
morale e degli obblighi scolastici è punito con la reclusione
da uno a tre anni".
Art. 4.
(Età della persona offesa).
1. L'articolo 539 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 539. (Errore sull'età della persona offesa).-
Nei reati commessi in danno di minore degli anni quattordici
non può essere invocata a scusa l'ignoranza dell'età della
persona offesa".
Art. 5.
(Violazione dell'obbligo
di istruzione dei minori).
1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 731. (Violazione dell'obbligo di istruzione dei
minori).- Chiunque, essendovi legalmente tenuto, omette di
provvedere affinché venga impartita a persona minore
l'istruzione obbligatoria è punito con l'arresto fino ad un
anno e con l'ammenda fino a lire due milioni".
Art. 6.
(Perseguibilità d'ufficio).
1. I reati previsti dagli articoli 539, 602-bis,
602-ter, 602-quater e 731 del codice penale, come
modificati dalla presente legge, sono perseguibili
d'ufficio.
Art. 7.
(Pene accessorie).
1. La condanna per delitto commesso in danno di persona
minore comporta l'applicazione delle seguenti pene
accessorie:
a) la decadenza dalla potestà dei genitori, anche
adottivi, e dell'affidatario;
b) l'interdizione da qualsiasi ufficio attinente
alla tutela, alla cura e all'affidamento;
c) l'esclusione dalla successione del minore.
2. Ai fini di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 34 del
codice penale.
Art. 8.
(Istituzione di una "clausola sociale"
negli accordi commerciali internazionali).
1. Tutti gli operatori economici del mercato nazionale, a
prescindere dal settore merceologico nonché dalla natura
societaria prevista dal codice civile, stipulano accordi
commerciali internazionali nel rispetto delle normative
previste dal comma 2.
2. Sono vietati gli accordi commerciali con imprese che,
nella produzione di manufatti ovvero nell'erogazione di
servizi, disattendano le seguenti convenzioni o gli accordi
commerciali con imprese site in Paesi che non hanno rese
esecutive le seguenti convenzioni dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL):
a) Convenzione OIL n. 29 del 1930, sul lavoro
forzato od obbligatorio, resa esecutiva ai sensi della legge
29 gennaio 1934, n. 274;
b) Convenzione OIL n. 87 del 1948, sulla libertà
sindacale e la protezione del diritto sindacale, resa
esecutiva ai sensi della legge 23 marzo 1958, n. 367;
c) Convenzione OIL n. 98 del 1949,
sull'applicazione dei princìpi del diritto di organizzazione e
di negoziazione collettiva, resa esecutiva ai sensi della
legge 23 marzo 1958, n. 367;
d) Convenzione OIL n. 100 del 1951,
sull'uguaglianza di retribuzione fra manodopera maschile e
femminile per un lavoro di valore uguale, resa esecutiva ai
sensi della legge 22 maggio 1956, n. 741;
e) Convenzione OIL n. 105 del 1957,
sull'abolizione del lavoro forzato, resa esecutiva ai sensi
della legge 24 aprile 1967, n. 447;
f) Convenzione OIL n. 111 del 1958, sulla
discriminazione in materia di impiego e di professione, resa
esecutiva ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 405;
g) Convenzione OIL n. 138 del 1973, sull'età
minima per l'assunzione all'impiego, resa esecutiva ai sensi
della legge 10 aprile 1981, n. 157;
h) Convenzione OIL n. 182 del 1999 relativa alla
proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e
all'azione immediata per la loro eliminazione, resa esecutiva
ai sensi della legge 25 maggio 2000, n. 148.
3. Sono vietate le importazioni di beni ovvero di servizi
prodotti od erogati da imprese che esercitano la propria
attività in violazione delle normative di cui al comma 2.
4. Il Ministro del commercio con l'estero, di intesa con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale,
promuove, nell'ambito dei Paesi membri dell'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC), accordi multilaterali e
bilaterali conformi alle disposizioni di cui alla presente
legge.
5. E' istituito un comitato di sorveglianza
sull'applicazione della "clausola sociale" negli accordi
commerciali internazionali. Tale organismo è composto
paritariamente da dirigenti dei Ministeri di cui al comma
4.
6. Il comitato di cui al comma 5 ha funzioni di verifica,
monitoraggio e promozione dell'applicazione della presente
legge, attivandosi altresì nelle sedi internazionali
competenti affinché tali attività siano promosse sul piano
internazionale, nell'ambito dell'OMC.
7. Ai titolari di imprese ovvero ai legali rappresentanti
delle aziende che contravvengono alle disposizioni di cui al
presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 50 a 100 milioni di lire, nonché
l'interdizione dell'attività commerciale per un periodo non
inferiore a tre anni.
Art. 9.
(Istituzione dell'Autorità garante della qualità del
lavoro nella fabbricazione, produzione e commercializzazione
di beni e di sevizi).
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri l'Autorità garante della qualità del lavoro nella
fabbricazione, produzione e commercializzazione di beni e di
servizi, di seguito denominata "Autorità", con il compito di
verificare se i prodotti fabbricati e distribuiti in Italia
sono stati ottenuti, in ogni fase della lavorazione, nel
rispetto dei fondamentali diritti dei minori, indicati nelle
convenzioni internazionali in materia sottoscritte
dall'Italia.
2. L'autorità svolge i seguenti compiti:
a) promuove indagini in Italia;
b) conduce indagini all'estero avvalendosi
dell'azione investigativa di istituzioni internazionali
competenti, di sindacati, di organizzazioni non governative,
di enti di controllo indipendenti;
c) realizza, patrocina e sostiene campagne di
sensibilizzazione dei consumatori affinché si astengano
dall'acquistare prodotti nelle cui lavorazioni sia stata
accertata la partecipazione di manodopera infantile;
d) attribuisce e pubblicizza il marchio di qualità
del lavoro "MQL" istituito dall'articolo 10, e dei prodotti
ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile;
e) promuove iniziative volte a sensibilizzare
l'opinione pubblica e ad attivare le istituzioni contro il
lavoro minorile nel mondo, e per ogni ulteriore azione che
ritenga utile per l'espletamento dei propri fini
istituzionali;
f) promuove campagne volte al sostegno di
iniziative istituzionali e della società civile in favore del
miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie e
delle comunità povere, incluse le azioni volte alla
riabilitazione del bambini lavoratori.
3. L'Autorità agisce autonomamente o sulla base di denunce
circostanziate di cittadini singoli o associati, italiani o
stranieri.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri
provvede con proprio decreto:
a) a definire gli organi collegiali dell'autorità
e la loro composizione;
b) a disciplinare le modalità di funzionamento
dell'Autorità;
c) a determinare i casi di incompatibilità;
d) a individuare le risorse umane e strumentali
necessarie all'espletamento dell'attività istituzionale
dell'Autorità.
Art. 10.
(Marchio di qualità del lavoro).
1. E' istituito il marchio di qualità del lavoro (MQL). Il
MQL è attribuito dall'Autorità a tutte le imprese italiane che
ne fanno domanda, i cui titolari, a seguito di accertamenti,
risultano nelle seguenti condizioni:
a) negli ultimi cinque anni non hanno riportato
condanne o non hanno procedimenti pendenti per violazione
della legislazione nazionale vigente in materia di tutela dei
diritti economici dei lavoratori, dell'assunzione obbligatoria
di categorie protette, nonché delle norme di prevenzione
antinfortunistica e di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
e sui licenziamenti;
b) non hanno stipulato contratti di subfornitura
con imprese italiane che negli ultimi cinque anni hanno
riportato condanne per le violazioni di cui alla lettera
a);
c) non hanno rapporti di subfornitura o di
fornitura, neanche tramite licenziatari, con imprese
produttive estere che nei propri luoghi di lavoro, o in quelli
di strutture subappaltate, violano le convenzioni dell'OIL
rese esecutive dallo Stato italiano, relative al lavoro
forzato, all'età minima di assunzione al lavoro, ai diritti
economici e previdenziali, alle libertà sindacali, alla
contrattazione collettiva, alla non discriminazione, al pari
trattamento economico, alla tutela della salute dei
lavoratori, al lavoro a domicilio, alla proibizione delle
forme peggiori di lavoro minorile di cui all'articolo 8, comma
2;
d) non possiedono all'estero attività produttive,
in proprietà esclusiva o in compartecipazione, in cui si
violano le convenzioni di cui alla lettera c).
2. Gli accertamenti di cui al comma 1 possono essere
basati su sopralluoghi, sull'audizione di tutti i soggetti,
sia italiani che stranieri, informati sui fatti, sui rapporti
presentati dalle società di certificazione accreditate presso
sistemi indipendenti di controllo sociale, sui rapporti
presentati dall'OIL, da altre istituzioni internazionali e
dalle amministrazioni pubbliche, sui rapporti delle
organizzazioni sindacali, nazionali e internazionali, sui
rapporti delle associazioni italiane ed estere informate sui
fatti, sugli studi dei centri di ricerca, sui servizi
stampa.
3. Con proprio regolamento l'Autorità definisce i criteri
e le procedure di controllo, la documentazione e le
certificazioni obbligatorie che le imprese richiedenti devono
presentare a proprie spese, nonché gli impegni che le stesse
imprese devono assumersi per dare garanzia di rispetto
costante delle convenzioni di cui al comma 1, lettera
c), e per facilitare l'attività di vigilanza
dell'Autorità.
4. L'impresa autorizzata ai sensi del presente articolo ad
esporre il "MQL" può esibirlo su tutti i suoi prodotti, su
tutta la sua pubblicità e ovunque compaia il suo nome.
5. La concessione del "MQL" è sottoposta a revisione
triennale e può essere revocata in qualsiasi momento.
L'Autorità concede all'impresa un congruo periodo di tempo per
adeguarsi all'eventuale richiesta di revisione.
6. Qualsiasi uso improprio del MQL o qualsiasi tentativo
per attribuirgli significati e funzioni diversi da quelli
previsti dalla presente legge è punito con una sanzione
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma compresa fra
l'1 e il 5 per cento del fatturato dell'impresa medesima.
7. Ogni prodotto deve riportare sull'etichetta
l'indicazione del Paese di origine. Nel caso di prodotti che
incorporano componenti o fasi di lavoro avvenuti in più Paesi,
l'Autorità definisce i criteri di etichettatura, con lo scopo
di informare il consumatore sui Paesi che, per materie prime e
per ore di lavoro, hanno contribuito maggiormente alla
produzione del bene.