XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 340
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo
scopo di limitare ai casi estremi il ricorso agli istituti
dell'inabilitazione e dell'interdizione attraverso
l'istituzione della nuova figura dell'amministratore di
sostegno, resa urgente dalle difficoltà applicative degli
istituti vigenti previsti dal codice civile (curatela e
tutela) che non riescono a svolgere la propria delicata
funzione sociale in tempi adeguati, a causa delle lungaggini
procedurali; per questo il provvedimento è molto atteso per la
sua rilevanza sociale.
Attualmente la situazione giuridica delle persone
impossibilitate a curare i propri interessi, che non siano
sottoposte ad interdizione o ad inabilitazione, non è
disciplinata da alcuna norma, salvo, quando ne ricorrano gli
estremi, l'applicazione delle disposizioni relative ai negozi
giuridici compiuti da incapaci naturali (articolo 428 del
codice civile). Unica disposizione (in particolare per quanto
concerne le persone con handicap psichici) che soccorre
è quella di cui all'articolo 35, sesto comma, della legge n.
833 del 1978, che consente al giudice tutelare di adottare
provvedimenti urgenti per l'amministrazione e la conservazione
del patrimonio del soggetto sottoposto a trattamento sanitario
obbligatorio; va sottolineato che, comunque, tale norma
risulta in concreto inapplicabile tutte le volte in cui non
sia in corso un trattamento sanitario obbligatorio. Dunque, è
apparso necessario intervenire in tutte le ipotesi di gravi
malattie o menomazioni fisiche o mentali, anche non
riconducibili a situazioni di handicap in senso stretto,
che rendono impossibile la tutela dei propri interessi,
neanche mediante la predisposizione di valida procura. Con la
presente proposta di legge si vuol tentare, quindi, di colmare
il ricordato vuoto normativo, introducendo una disciplina che
comprime al minimo i diritti e le possibilità di iniziativa
della persona disabile o temporaneamente incapace (secondo la
definizione di cui all'articolo 1).
In tale ottica, la proposta di legge rende facoltativa da
parte del giudice tutelare, la cui competenza diviene quindi
sempre più estesa e significativa, la declaratoria di
interdizione del "maggiore di età e il minore emancipato che
si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li
rende incapaci di provvedere ai propri interessi".
La nomina dell'amministratore di sostegno (disposta a
tempo determinato o indeterminato) da parte del giudice
tutelare competente per territorio avviene quando "una
persona, per effetto di una grave malattia o menomazione o a
causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche
temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi o di
amministrare il proprio patrimonio, sempre che non sia
intervenuta pronuncia di interdizione o di inabilitazione o
nomina di tutore o curatore provvisorio"; ciò si realizza
attraverso un procedimento snello e semplificato che consente
la proposizione della relativa istanza non solo da parte
dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo
417 del codice civile, ovvero del responsabile del servizio
sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e
nell'assistenza della persona interessata, ma anche da
chiunque venga a conoscenza dello stato di impossibilità
descritto nell'articolo 2 della proposta di legge.
La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con
esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario e secondo i
criteri previsti per il tutore dall'articolo 348 e seguenti
del codice civile, in quanto compatibili. Si è anche
introdotta la facoltà di nomina, da parte del giudice
tutelare, di uno studio professionale, un istituto di credito
o altro ente pubblico o privato, scelto tra quelli più idonei
alla funzione.
Si è prevista la facoltà da parte del pubblico ministero
di intervenire nel procedimento di nomina dell'amministratore
di sostegno con un opportuno criterio di discrezionalità.
Il giudice tutelare, inoltre, nell'emanare il decreto di
nomina dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali sono
gli atti, anche di natura processuale, che lo stesso ha il
potere di compiere nell'interesse del beneficiario con
preclusione di quelli di straordinaria amministrazione, salvo
diversa espressa indicazione dello stesso giudice.
E' prevista ancora la possibilità per il giudice tutelare
di disporre che determinati atti possano essere compiuti dal
beneficiario solo con l'assistenza dell'amministratore di
sostegno, con conseguente annullabilità di quelli posti in
essere in violazione di tale statuizione.
L'articolo 10 prevede una opportuna forma di pubblicità
attraverso l'istituzione del registro delle amministrazioni di
sostegno.
Allo stesso amministratore di sostegno fanno capo una
serie di doveri espressamente indicati, tra cui, in
particolare, quello di amministrare il patrimonio con la
diligenza del buon padre di famiglia. Il relativo ufficio è
remunerato in proporzione all'entità degli interessi da
curare.
In caso di modesta entità degli interessi e dell'impegno
dell'attività di gestione, il giudice tutelare, nel decreto di
nomina, può disporre la gratuità dell'ufficio (che, in tale
caso, viene preferibilmente affidato nell'ambito del
volontariato).
Naturalmente è prevista la revoca del provvedimento di
nomina dell'amministratore di sostegno, nel caso in cui si
siano determinati i presupposti per la cessazione del relativo
incarico o per la sostituzione dello stesso.
A completamento della semplificazione del procedimento
relativo alla nomina e alla revoca dell'amministratore di
sostegno si è stabilita la gratuità dei relativi atti e
provvedimenti, che non sono soggetti all'obbligo della
registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo.