XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 340




      Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di limitare ai casi estremi il ricorso agli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione attraverso l'istituzione della nuova figura dell'amministratore di sostegno, resa urgente dalle difficoltà applicative degli istituti vigenti previsti dal codice civile (curatela e tutela) che non riescono a svolgere la propria delicata funzione sociale in tempi adeguati, a causa delle lungaggini procedurali; per questo il provvedimento è molto atteso per la sua rilevanza sociale.
        Attualmente la situazione giuridica delle persone impossibilitate a curare i propri interessi, che non siano sottoposte ad interdizione o ad inabilitazione, non è disciplinata da alcuna norma, salvo, quando ne ricorrano gli estremi, l'applicazione delle disposizioni relative ai negozi giuridici compiuti da incapaci naturali (articolo 428 del codice civile). Unica disposizione (in particolare per quanto concerne le persone con handicap psichici) che soccorre è quella di cui all'articolo 35, sesto comma, della legge n. 833 del 1978, che consente al giudice tutelare di adottare provvedimenti urgenti per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio del soggetto sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio; va sottolineato che, comunque, tale norma risulta in concreto inapplicabile tutte le volte in cui non sia in corso un trattamento sanitario obbligatorio. Dunque, è apparso necessario intervenire in tutte le ipotesi di gravi malattie o menomazioni fisiche o mentali, anche non riconducibili a situazioni di handicap in senso stretto, che rendono impossibile la tutela dei propri interessi, neanche mediante la predisposizione di valida procura. Con la presente proposta di legge si vuol tentare, quindi, di colmare il ricordato vuoto normativo, introducendo una disciplina che comprime al minimo i diritti e le possibilità di iniziativa della persona disabile o temporaneamente incapace (secondo la definizione di cui all'articolo 1).
        In tale ottica, la proposta di legge rende facoltativa da parte del giudice tutelare, la cui competenza diviene quindi sempre più estesa e significativa, la declaratoria di interdizione del "maggiore di età e il minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi".
        La nomina dell'amministratore di sostegno (disposta a tempo determinato o indeterminato) da parte del giudice tutelare competente per territorio avviene quando "una persona, per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio, sempre che non sia intervenuta pronuncia di interdizione o di inabilitazione o nomina di tutore o curatore provvisorio"; ciò si realizza attraverso un procedimento snello e semplificato che consente la proposizione della relativa istanza non solo da parte dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile, ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata, ma anche da chiunque venga a conoscenza dello stato di impossibilità descritto nell'articolo 2 della proposta di legge.
        La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario e secondo i criteri previsti per il tutore dall'articolo 348 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Si è anche introdotta la facoltà di nomina, da parte del giudice tutelare, di uno studio professionale, un istituto di credito o altro ente pubblico o privato, scelto tra quelli più idonei alla funzione.
        Si è prevista la facoltà da parte del pubblico ministero di intervenire nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno con un opportuno criterio di discrezionalità.
        Il giudice tutelare, inoltre, nell'emanare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali sono gli atti, anche di natura processuale, che lo stesso ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario con preclusione di quelli di straordinaria amministrazione, salvo diversa espressa indicazione dello stesso giudice.
        E' prevista ancora la possibilità per il giudice tutelare di disporre che determinati atti possano essere compiuti dal beneficiario solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, con conseguente annullabilità di quelli posti in essere in violazione di tale statuizione.
        L'articolo 10 prevede una opportuna forma di pubblicità attraverso l'istituzione del registro delle amministrazioni di sostegno.
        Allo stesso amministratore di sostegno fanno capo una serie di doveri espressamente indicati, tra cui, in particolare, quello di amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia. Il relativo ufficio è remunerato in proporzione all'entità degli interessi da curare.
        In caso di modesta entità degli interessi e dell'impegno dell'attività di gestione, il giudice tutelare, nel decreto di nomina, può disporre la gratuità dell'ufficio (che, in tale caso, viene preferibilmente affidato nell'ambito del volontariato).
        Naturalmente è prevista la revoca del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, nel caso in cui si siano determinati i presupposti per la cessazione del relativo incarico o per la sostituzione dello stesso.
        A completamento della semplificazione del procedimento relativo alla nomina e alla revoca dell'amministratore di sostegno si è stabilita la gratuità dei relativi atti e provvedimenti, che non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo.




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