XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 340
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Funzioni del giudice tutelare).
1. La presente legge ha il fine di limitare ai casi
estremi il ricorso agli istituti dell'inabilitazione e
dell'interdizione. Al giudice tutelare fanno carico gli
adempimenti espressamente previsti dalla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 414 del codice
civile, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente:
"possono".
Art. 2.
(Condizioni per la nomina dell'amministratore di
sostegno).
1. Quando una persona, per effetto di una grave malattia o
menomazione o a causa dell'età avanzata, si trova nella
impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura dei
propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio, il
giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza
provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno, sempre
che non siano intervenute pronuncia di interdizione o di
inabilitazione o nomina di tutore o di curatore
provvisorio.
2. Per tutti gli atti che non formano oggetto
dell'amministrazione di sostegno, la persona beneficiaria
conserva la capacità di agire.
Art. 3.
(Nomina dell'amministratore di sostegno).
1. Il giudice tutelare provvede alla nomina
dell'amministratore di sostegno con decreto motivato
immediatamente efficace su istanza dell'interessato o di uno
dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile,
ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale
direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della
persona interessata.
2. L'istanza per la nomina dell'amministratore di sostegno
può essere presentata, altresì, da chiunque venga a conoscenza
dello stato di impossibilità di cui all'articolo 2.
3. La nomina può essere disposta a tempo determinato o
a tempo indeterminato. Nel primo caso, scaduto il termine, il
giudice tutelare, sentite le persone beneficiarie e assunte le
necessarie informazioni, può prorogare la durata
dell'amministrazione di sostegno.
Art. 4.
(Scelta dell'amministratore di sostegno).
1. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con
esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario e secondo i
criteri previsti per il tutore dall'articolo 348 del codice
civile, in quanto compatibili. Può essere nominato
amministratore di sostegno anche uno studio professionale, un
istituto di credito o altro ente pubblico o privato, scelto
tra quelli più idonei alla funzione.
2. All'amministratore di sostegno si applicano gli
articoli 349, 350, 351, 352 e 353 del codice civile.
Art. 5.
(Procedimento).
1. L'istanza di nomina prevista dall'articolo 3, comma 1,
deve indicare le generalità del beneficiario, la sua residenza
o dimora, le ragioni per cui si richiede il decreto, il
nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del
coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei
conviventi del beneficiario.
2. All'istanza, tranne nel caso in cui questa sia
presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma
2, deve essere allegata la certificazione degli
accertamenti effettuati ovvero una certificazione medica
rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario
nazionale, o dal medico convenzionato per l'assistenza di
base, attestante la natura della malattia o menomazione e gli
effetti ostativi o limitativi sulle capacità
dell'interessato.
3. Il giudice tutelare deve sentire direttamente la
persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove
occorra, nel luogo ove essa si trova; tiene conto in ogni sua
decisione, compatibilmente con gli interessi della persona,
dei bisogni e delle richieste di questa.
4. Il giudice tutelare può chiedere ulteriori chiarimenti
al medico che ha rilasciato la certificazione di cui al comma
2.
5. Il giudice tutelare assume le necessarie informazioni e
convoca o interpella, ove possibile, il coniuge, i
discendenti, gli ascendenti, i fratelli e i conviventi della
persona cui il procedimento si riferisce.
6. Il giudice tutelare può in ogni tempo modificare o
integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il
decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
7. In caso di straordinaria necessità ed urgenza il
giudice tutelare può nominare immediatamente un amministratore
di sostegno provvisorio ed assumere i provvedimenti urgenti
per la cura dell'interessato e per l'amministrazione e la
conservazione del patrimonio di questi.
8. Il pubblico ministero può intervenire nel procedimento
di nomina dell'amministratore di sostegno.
Art. 6.
(Poteri dell'amministratore di sostegno).
1. Il giudice tutelare, nell'emanare il decreto di
nomina dell'amministratore disostegno, stabilisce quali sono
gli atti, anche di natura processuale, che l'amministratore ha
il potere di compiere nell'interesse del beneficiario.
2. Salvo che il giudice tutelare disponga diversamente,
gli atti di straordinaria amministrazione che rientrano fra
quelli indicati al comma 1 non possono essere compiuti
dall'amministratore di sostegno senza la specifica
autorizzazione del giudice stesso. In mancanza, tali atti
possono essere annullati dal giudice tutelare, su istanza
del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o
degli aventi causa.
3. L'azione di cui al comma 2 si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.
Art. 7.
(Interdizione e inabilitazione nel corso
dell'amministrazione di sostegno).
1. Se nel corso dell'amministrazione di sostegno sorgono
dubbi sulla capacità del beneficiario, il giudice tutelare
informa il pubblico ministero presso il tribunale affinché
promuova il giudizio di interdizione o di inabilitazione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'amministrazione di
sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore
provvisorio ai sensi dell'articolo 419, terzo comma, del
codice civile.
Art. 8.
(Amministrazione di sostegno in caso di revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione).
1. Se nel corso del giudizio per la revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che,
successivamente alla revoca, il soggetto sia comunque
assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale ne dà
comunicazione al pubblico ministero, che provvede ai sensi
dell'articolo 3, comma 1.
Art. 9.
(Assistenza necessaria).
1. Il giudice tutelare può disporre che determinati atti
possano essere compiuti dal beneficiario solo con l'assistenza
dell'amministratore di sostegno. Se tali atti sono compiuti
senza la prescritta assistenza, possono essere annullati su
istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico
ministero, del beneficiario, dei suoi eredi e degli aventi
causa.
2. L'azione di cui al comma 1 si prescrive nel termine di
cinque anni dal momento in cui l'atto è stato compiuto.
Art. 10.
(Pubblicità).
1. I provvedimenti di cui agli articoli 5, 6 e 9 devono
essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nel
registro di cui al comma 2 e comunicati entro dieci giorni
all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine
all'atto di nascita.
2. Il registro delle amministrazioni di sostegno deve
riportare:
a) le generalità e il domicilio della persona
beneficiaria;
b) la data e gli estremi essenziali del
provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno;
c) le generalità e il domicilio
dell'amministratore di sostegno;
d) le modifiche sia nei poteri sia nella persona
dell'amministratore di sostegno;
e) la data di chiusura dell'amministrazione di
sostegno.
Art. 11.
(Doveri dell'amministratore di sostegno).
1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di
sostegno deve teneresempre presente il superiore interesse del
beneficiario. Ove possibile e opportuno e considerate anche le
condizioni del beneficiario, egli deve tenere conto delle sue
aspirazioni e realizzarle. Egli, comunque, deve amministrare
il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia,
secondo quanto stabilito dall'articolo 382 del codice
civile.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 378,
380 e 381 del codice civile. Oltre a presentare rendiconto
annuale dell'attività di gestione, l'amministratore deve
informare il giudice tutelare in merito alle generali
condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
3. L'ufficio di amministratore di sostegno è remunerato in
proporzione all'entità degli interessi da curare, in misura
proporzionale all'asse patrimoniale gestito e con oneri a
carico del medesimo asse patrimoniale. In caso di modesta
entità degli interessi e dell'impegno per l'attività di
gestione, il giudice tutelare, nel decreto di nomina, può
disporre la gratuità dell'ufficio. In tale ultimo caso, la
scelta dell'amministratore di sostegno avviene, di preferenza,
nell'ambito del volontariato.
4. Su richiesta del giudice tutelare o del beneficiario
l'amministratore di sostegno è tenuto ad informare
tempestivamente il beneficiario circa gli atti compiuti nel
corso della gestione. In caso di inosservanza si applica la
disposizione di cui al comma 6.
5. Nel caso di contrasto tra la volontà del
beneficiario e quella dell'amministratore di sostegno, ovvero
se sia stato o stia per essere compiuto da quest'ultimo un
atto dannoso per il beneficiario, ovvero nel caso in cui
l'amministratore di sostegno trascuri ingiustificatamente di
perseguire il superiore interesse o di soddisfare i bisogni o
le richieste del beneficiario, questi o i soggetti indicati
all'articolo 3, commi 1 e 2, possono ricorrere al giudice
tutelare affinché siano adottati gli opportuni
provvedimenti.
6. Il giudice tutelare, se ritiene fondata la richiesta
di cui al comma 5, indica quali sono gli atti da compiere.
Nei casi più gravi si applica nei confronti
dell'amministratore di sostegno l'articolo 384 del codice
civile.
Art. 12.
(Revoca della nomina).
1. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno o
i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, ritengono che
si siano determinati i presupposti per la cessazione
dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione
dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice
tutelare.
2. L'istanza è comunicata al beneficiario ed
all'amministratore di sostegno.
3. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato,
acquisite le necessarie informazioni.
Art. 13.
(Gratuità degli atti e dei provvedimenti).
1. Gli atti e i provvedimenti dei procedimenti di nomina e
di revoca dell'amministratore di sostegno non sono soggetti
all'obbligo della registrazione e sono esenti dall'imposta di
bollo.