XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 340




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Funzioni del giudice tutelare).

        1. La presente legge ha il fine di limitare ai casi estremi il ricorso agli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione. Al giudice tutelare fanno carico gli adempimenti espressamente previsti dalla presente legge.
        2. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 414 del codice civile, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono".


Art. 2.

(Condizioni per la nomina dell'amministratore di
sostegno).

        
1. Quando una persona, per effetto di una grave malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi o di amministrare il proprio patrimonio, il giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno, sempre che non siano intervenute pronuncia di interdizione o di inabilitazione o nomina di tutore o di curatore provvisorio.
        2. Per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, la persona beneficiaria conserva la capacità di agire.


Art. 3.

(Nomina dell'amministratore di sostegno).

        1. Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente efficace su istanza dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del codice civile, ovvero del responsabile del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e nell'assistenza della persona interessata.
        2. L'istanza per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere presentata, altresì, da chiunque venga a conoscenza dello stato di impossibilità di cui all'articolo 2.
        3. La nomina può essere disposta a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel primo caso, scaduto il termine, il giudice tutelare, sentite le persone beneficiarie e assunte le necessarie informazioni, può prorogare la durata dell'amministrazione di sostegno.


Art. 4.

(Scelta dell'amministratore di sostegno).

        1. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario e secondo i criteri previsti per il tutore dall'articolo 348 del codice civile, in quanto compatibili. Può essere nominato amministratore di sostegno anche uno studio professionale, un istituto di credito o altro ente pubblico o privato, scelto tra quelli più idonei alla funzione.
        2. All'amministratore di sostegno si applicano gli articoli 349, 350, 351, 352 e 353 del codice civile.


Art. 5.

(Procedimento).

        1. L'istanza di nomina prevista dall'articolo 3, comma 1, deve indicare le generalità del beneficiario, la sua residenza o dimora, le ragioni per cui si richiede il decreto, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
        2. All'istanza, tranne nel caso in cui questa sia presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, deve essere allegata la certificazione degli accertamenti effettuati ovvero una certificazione medica rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, o dal medico convenzionato per l'assistenza di base, attestante la natura della malattia o menomazione e gli effetti ostativi o limitativi sulle capacità dell'interessato.
        3. Il giudice tutelare deve sentire direttamente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo ove essa si trova; tiene conto in ogni sua decisione, compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
        4. Il giudice tutelare può chiedere ulteriori chiarimenti al medico che ha rilasciato la certificazione di cui al comma 2.
        5. Il giudice tutelare assume le necessarie informazioni e convoca o interpella, ove possibile, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e i conviventi della persona cui il procedimento si riferisce.
        6. Il giudice tutelare può in ogni tempo modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
        7. In caso di straordinaria necessità ed urgenza il giudice tutelare può nominare immediatamente un amministratore di sostegno provvisorio ed assumere i provvedimenti urgenti per la cura dell'interessato e per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio di questi.
        8. Il pubblico ministero può intervenire nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.


Art. 6.

(Poteri dell'amministratore di sostegno).

        1. Il giudice tutelare, nell'emanare il decreto di nomina dell'amministratore disostegno, stabilisce quali sono gli atti, anche di natura processuale, che l'amministratore ha il potere di compiere nell'interesse del beneficiario.
        2. Salvo che il giudice tutelare disponga diversamente, gli atti di straordinaria amministrazione che rientrano fra quelli indicati al comma 1 non possono essere compiuti dall'amministratore di sostegno senza la specifica autorizzazione del giudice stesso. In mancanza, tali atti possono essere annullati dal giudice tutelare, su istanza del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi o degli aventi causa.
        3. L'azione di cui al comma 2 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.


Art. 7.

(Interdizione e inabilitazione nel corso
dell'amministrazione di sostegno).

        1. Se nel corso dell'amministrazione di sostegno sorgono dubbi sulla capacità del beneficiario, il giudice tutelare informa il pubblico ministero presso il tribunale affinché promuova il giudizio di interdizione o di inabilitazione.
        2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, terzo comma, del codice civile.


Art. 8.

(Amministrazione di sostegno in caso di revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione).

        1. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia comunque assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale ne dà comunicazione al pubblico ministero, che provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1.


Art. 9.

(Assistenza necessaria).

        1. Il giudice tutelare può disporre che determinati atti possano essere compiuti dal beneficiario solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Se tali atti sono compiuti senza la prescritta assistenza, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi e degli aventi causa.
        2. L'azione di cui al comma 1 si prescrive nel termine di cinque anni dal momento in cui l'atto è stato compiuto.


Art. 10.

(Pubblicità).

        1. I provvedimenti di cui agli articoli 5, 6 e 9 devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nel registro di cui al comma 2 e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
        2. Il registro delle amministrazioni di sostegno deve riportare:

                a) le generalità e il domicilio della persona beneficiaria;

                b) la data e gli estremi essenziali del provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno;

                c) le generalità e il domicilio dell'amministratore di sostegno;

                d) le modifiche sia nei poteri sia nella persona dell'amministratore di sostegno;

                e) la data di chiusura dell'amministrazione di sostegno.


Art. 11.

(Doveri dell'amministratore di sostegno).

        1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve teneresempre presente il superiore interesse del beneficiario. Ove possibile e opportuno e considerate anche le condizioni del beneficiario, egli deve tenere conto delle sue aspirazioni e realizzarle. Egli, comunque, deve amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto stabilito dall'articolo 382 del codice civile.
        2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 378, 380 e 381 del codice civile. Oltre a presentare rendiconto annuale dell'attività di gestione, l'amministratore deve informare il giudice tutelare in merito alle generali condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
        3. L'ufficio di amministratore di sostegno è remunerato in proporzione all'entità degli interessi da curare, in misura proporzionale all'asse patrimoniale gestito e con oneri a carico del medesimo asse patrimoniale. In caso di modesta entità degli interessi e dell'impegno per l'attività di gestione, il giudice tutelare, nel decreto di nomina, può disporre la gratuità dell'ufficio. In tale ultimo caso, la scelta dell'amministratore di sostegno avviene, di preferenza, nell'ambito del volontariato.
        4. Su richiesta del giudice tutelare o del beneficiario l'amministratore di sostegno è tenuto ad informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti compiuti nel corso della gestione. In caso di inosservanza si applica la disposizione di cui al comma 6.
        5. Nel caso di contrasto tra la volontà del beneficiario e quella dell'amministratore di sostegno, ovvero se sia stato o stia per essere compiuto da quest'ultimo un atto dannoso per il beneficiario, ovvero nel caso in cui l'amministratore di sostegno trascuri ingiustificatamente di perseguire il superiore interesse o di soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi o i soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, possono ricorrere al giudice tutelare affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti.
        6. Il giudice tutelare, se ritiene fondata la richiesta di cui al comma 5, indica quali sono gli atti da compiere. Nei casi più gravi si applica nei confronti dell'amministratore di sostegno l'articolo 384 del codice civile.


Art. 12.

(Revoca della nomina).

        1. Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno o i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
        2. L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.
        3. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni.


Art. 13.

(Gratuità degli atti e dei provvedimenti).

        1. Gli atti e i provvedimenti dei procedimenti di nomina e di revoca dell'amministratore di sostegno non sono soggetti all'obbligo della registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo.



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