XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 339 - 380-A
Onorevoli Colleghi! - Il voto degli italiani all'estero,
ovvero la previsione di forme, istituti e strumenti capaci di
rendere effettivo l'esercizio del diritto di voto da parte dei
cittadini italiani residenti all'estero è una questione
antica. La prima proposta di legge presentata sul tema risale
alla II legislatura, sebbene il Parlamento abbia cominciato ad
affrontare compiutamente l'argomento solo a partire dalla XI
legislatura.
Essa, come tante altre questioni istituzionali, nasce da
una anomalia italiana rispetto agli altri paesi democratici,
che hanno da tempo adottato le misure più idonee per
consentire a tutti i cittadini l'esercizio del diritto di
voto.
Nella passata legislatura, con l'approvazione delle leggi
costituzionali 17 gennaio 2000, n. 1, di modifica
dell'articolo 48 della Costituzione, e 23 gennaio 2001, n. 1,
di modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, si sono
creati i presupposti costituzionali per una sua soluzione.
La strada adottata, tenendo conto della dimensione e della
diffusione dei cittadini italiani nel mondo, intreccia la
garanzia dell'effettivo esercizio del diritto di voto e
l'esigenza dell'autonoma rappresentanza dei cittadini
residenti all'estero.
In particolare, l'articolo 48 della Costituzione è stato
integrato con l'inserimento fra i principi fondativi della
Repubblica di una norma che affida alla legge ordinaria il
compito di stabilire requisiti e modalità per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e per
assicurarne l'effettività, istituendo al tal fine, accanto
alle circoscrizioni territoriali, una circoscrizione Estero
per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi
nel numero stabilito da altra legge costituzionale. Gli
articoli 56 e 57, nella parte ordinamentale della
Costituzione, a sviluppo del principio sancito nel novellato
articolo 48, stabiliscono, rispettivamente per la Camera dei
deputati e per il Senato della Repubblica, che del numero dei
deputati e dei senatori elettivi determinato in 630 e 315,
rispettivamente 12 e 6 siano eletti nella circoscrizione
Estero.
L'articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 2000 e la
disposizione transitoria di cui all'articolo 3 della legge
costituzionale n. 1 del 2001 rinviano dunque l'attuazione dei
principi e delle modifiche ordinamentali intervenute ad una
legge ordinaria, necessariamente incidente, per la istituita
circoscrizione Estero e la variazione in diminuzione dei seggi
assegnati alle circoscrizioni territoriali nazionali, sui
testi unici delle leggi per le elezioni delle Camere.
La XIII legislatura, pur impegnata in questi adempimenti
costituzionali, come è noto, si è conclusa l'8 marzo 2001,
all'indomani della seduta notturna del Senato nel corso della
quale terminava la discussione generale sul testo unificato
elaborato dalla Commissione Affari costituzionali di quel ramo
del Parlamento sul diritto di voto degli italiani all'estero.
Al termine di quei lavori la relatrice, sen. D'Alessandro
Prisco, esprimeva l'auspicio che la XIV legislatura potesse
avere tra le sue priorità l'approvazione di questa legge, per
dare finalmente agli italiani residenti all'estero la
sicurezza che non si troveranno più, come in passato, nella
condizione di un'attesa non soddisfatta.
Da questo auspicio e dalla tenacia del Ministro per gli
italiani nel mondo, on. Tremaglia, che, il giorno stesso
dell'insediamento delle nuove Camere, presentava, unitamente a
deputati di maggioranza e opposizione, la proposta di legge C.
339, largamente ispirata al precedente testo unificato del
Senato, riprende, dunque, nella attuale legislatura il cammino
interrotto.
La proposta di legge oggi all'esame dell'Assemblea muove
dai presupposti, irreversibili e vincolanti per il legislatore
ordinario, sanciti dalle richiamate leggi costituzionali e
quindi rappresenta un atto di adempimento costituzionale,
oltre che un dovere morale e politico verso i connazionali
residenti all'estero, che hanno sempre testimoniato lealtà al
paese ospitante e insieme volontà di conservare identità
nazionale e solidarietà per la Patria.
Essa si sviluppa intorno a quattro istituti fondamentali:
l'introduzione del voto per corrispondenza; la previsione
dell'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia;
l'unificazione dei dati dei cittadini italiani residenti
all'estero; l'articolazione della circoscrizione Estero in
quattro ripartizioni.
Il testo è stato modificato nel corso dell'esame in sede
referente, al fine di pervenire a una migliore definizione
tecnica delle procedure. La Commissione ha infatti deliberato
di avvalersi degli strumenti istruttori di raccordo con il
Governo, disciplinati dall'articolo 79, comma 5 del
regolamento, incaricando l'esecutivo di predisporre una
analisi tecnico-normativa e di fattibilità amministrativa
della nuova disciplina elettorale. Sulla base dei dati e delle
informazioni tecniche fornite dal Governo, la Commissione ha
quindi proceduto ad emendare il testo, senza comunque
stravolgerne l'impostazione di fondo.
L'introduzione del voto per corrispondenza, disciplinata
dal comma 2 dell'articolo 1, è il primo caposaldo della
proposta; tale modalità di voto, più semplice ed efficace
rispetto alla istituzione dei seggi presso le sedi consolari,
viene prevista per quei cittadini residenti all'estero che non
intendono esercitare il diritto di opzione per il voto in
Italia.
In merito alla previsione di tale diritto, sancito dal
comma 3 dell'articolo 1, l'articolo 4 stabilisce che in
occasione di ogni consultazione elettorale il cittadino
residente all'estero, iscritto nelle liste elettorali, può
esercitare l'opzione per il voto in Italia, dandone
comunicazione scritta alla rappresentanza consolare o
diplomatica operante nella circoscrizione consolare di
residenza. In tal caso il cittadino voterà nella
circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione
elettorale in cui è iscritto. Tale opzione viene notificata
dal Ministero dell'interno ai comuni di ultima residenza in
Italia del cittadino residente all'estero, i quali adottano
conseguentemente le misure necessarie per l'esercizio del
diritto di voto.
Secondo quanto previsto dall'articolo 8, gli elettori
residenti all'estero che esercitano l'opzione per il voto in
Italia non possono candidarsi nella circoscrizione Estero;
viceversa coloro che votano nella circoscrizione Estero non
possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio
nazionale.
Questa scelta di limitare il diritto elettorale passivo
nella circoscrizione Estero ai residenti ed elettori nelle
relative ripartizioni, ha suscitato dubbi e perplessità da
parte di alcuni sotto il profilo del suo possibile contrasto
con i principi costituzionali di eguaglianza nell'accesso alle
cariche elettive. La Commissione ha tuttavia ritenuto di
confermare questa scelta, avendola valutata, anche con il
conforto di alcuni pareri tecnici resi al Governo da esperti e
trasmessi alla Commissione, del tutto conforme alla nuova
formulazione dell'articolo 48 della Costituzione.
Gli articoli 9 e 10, introdotti dalla Commissione su
iniziativa del Governo, prevedono una estensione delle cause
di ineleggibilità previste dal secondo e dal terzo comma
dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati anche in riferimento alla
titolarità di analoghe cariche rivestite presso gli Stati
esteri, nonché l'incompatibilità della carica di deputato o
senatore con quella di componente di assemblee legislative o
di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati
esteri.
Quanto all'unificazione dei dati relativi ai cittadini
residenti all'estero, in base all'articolo 5 il Governo,
mediante l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE) e degli schedari consolari, dovrà
provvedere a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini
italiani residenti all'estero, finalizzato alla
predisposizione di apposite liste elettorali. Sotto questo
profilo, è stata sottolineata nel corso dei lavori istruttori
l'irriducibile difformità tra i dati contenuti nelle anagrafi
consolari e quelli dell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero tenuta dal Ministero dell'interno; inoltre, i dati
contenuti nell'AIRE e quelli risultanti dagli archivi
consolari, già difformi tra loro, andranno a loro volta
verificati con le posizioni anagrafiche dei singoli comuni
italiani, che sono gli unici in grado di attestare la capacità
elettorale degli iscritti. La previsione di un elenco
unificato dei dati, rinviando a una seconda fase l'eventuale
istituzione dell'anagrafe unica, che al momento non è
risultata realizzabile, è comunque apparsa opportuna ai fini
della corretta applicazione della legge.
In merito all'articolazione della circoscrizione Estero,
l'articolo 6 individua quattro ripartizioni comprendenti Stati
e territori afferenti rispettivamente all'Europa (compresi i
territori asiatici della federazione Russa e della Turchia),
l'America meridionale, l'America settentrionale e centrale,
nonché l'Africa, l'Asia, l'Oceania e l'Antartide.
I cittadini che non hanno esercitato il diritto di opzione
in Italia sono chiamati a votare nella ripartizione di
residenza, nella quale si procede alla formazione delle liste
dei candidati secondo le modalità indicate nell'articolo 8. In
base agli articoli 17 e 19 lo svolgimento della campagna
elettorale è regolato da apposite forme di collaborazione che
lo Stato italiano conclude con gli Stati nel cui territorio
risiedono gli elettori di cittadinanza italiana al fine di
garantire che l'esercizio del voto per corrispondenza si
svolga in condizioni di eguaglianza, libertà e segretezza.
L'articolo 11 stabilisce le modalità di espressione del
voto, con possibilità di esprimere fino a due voti di
preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.
In ciascuna delle ripartizioni è eletto un deputato e un
senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti fra le
stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini
italiani che vi risiedono, secondo l'elenco unificato dei
cittadini residenti all'estero. L'individuazione,
rispettivamente nelle circoscrizioni della Camera e nelle
regioni per il Senato, dei seggi da attribuire alla
circoscrizione Estero avviene ai sensi dell'articolo 22, fermi
restando quindi i collegi uninominali definiti per ciascuna
circoscrizione e per ciascuna regione dalla legge elettorale
vigente.
L'attribuzione dei seggi avviene secondo il sistema
proporzionale delineato nell'articolo 15: determinazione della
cifra elettorale di ciascuna lista, determinazione della cifra
individuale di ciascun candidato, assegnazione dei seggi con
il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei più alti
resti.
Taluni rilievi mossi al Senato nella passata legislatura
sul possibile profilo di illegittimità della formazione delle
ripartizioni per un presunto sostanziale aggiramento
dell'articolo 48 della Costituzione nella sua previsione di
una unica circoscrizione sono da considerare infondati.
Infatti, ancorché ripartita in quattro aree territoriali, la
circoscrizione Estero resta unica e la sua articolazione,
dettata da ragioni tecniche per un miglior esercizio del
diritto di voto e di assegnazione dei seggi, non incide sul
principio costituzionale di determinazione dei seggi e di
autonoma rappresentanza dei cittadini residenti all'estero.
Accanto a questi istituti fondamentali, la proposta
prevede altresì numerose disposizioni strumentali, di
organizzazione amministrativa e di raccordo con la legge
elettorale vigente: quelle di cui agli articoli 2 e 19 sui
compiti delle rappresentanze diplomatiche e consolari,
all'articolo 7 sull'istituzione dell'Ufficio centrale per la
circoscrizione Estero presso la Corte d'Appello di Roma,
all'articolo 13 sulla costituzione dei seggi elettorali presso
l'Ufficio centrale, all'articolo 14 e seguenti sulle
operazioni di scrutinio e assegnazione dei seggi e
all'articolo 18 sui reati elettorali.
Il testo licenziato dalla Commissione, dunque, fa proprie
le linee di fondo del lavoro istruttorio compiuto nella
precedente legislatura e le scelte allora adottate con ampio
consenso, apportando ad esse, nei limiti di tempo contenuti
che la Commissione si è voluta dare, un contributo di
miglioramento tecnico, sebbene ancora perfettibile.
Antonio SODA, Relatore