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Norme per l'esercizio del
diritto di voto all'estero
dei cittadini italiani
residenti oltre confine |
Norme per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini
italiani residenti
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1. I cittadini
italiani residenti
all'estero, iscritti nelle
liste elettorali di cui
all'articolo 5, comma 1,
votano nella circoscrizione
Estero, di cui all'articolo
48 della Costituzione, per
l'elezione delle Camere e per
i referendum previsti
dagli articoli 75 e 138 della
Costituzione. |
1. I cittadini
italiani residenti
all'estero, iscritti nelle
liste elettorali di cui
all'articolo 5, comma 1,
votano nella circoscrizione
Estero, di cui all'articolo
48 della Costituzione, per
l'elezione delle Camere e per
i referendum previsti
dagli articoli 75 e 138 della
Costituzione, nei limiti e
nelle forme previsti dalla
presente legge |
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2. Gli elettori di cui al
comma 1 votano per
corrispondenza. |
2. Identico. |
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3. Gli elettori di cui
al comma 1 possono esercitare
il diritto di voto in Italia,
e in tale caso votano nella
circoscrizione del territorio
nazionale relativa alla
sezione elettorale in cui
sono iscritti, previa opzione
da esercitare per ogni
votazione e valida
limitatamente ad essa. |
3. Identico. |
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4. Gli elettori di
cui al comma 1 residenti in
Paesi con i quali l'Italia
non intrattiene relazioni
diplomatiche, ove non abbiano
ricevuto il plico elettorale
per il voto per
corrispondenza, votano in
Italia nella circoscrizione
del territorio nazionale
relativa alla sezione
elettorale in cui sono
iscritti. |
Soppresso. |
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1. Le rappresentanze
diplomatiche e consolari
provvedono ad informare gli
elettori italiani della
possibilità del voto per
corrispondenza, utilizzando a
tale fine tutti gli idonei
strumenti di informazione,
sia in lingua italiana che
nella lingua dei Paesi di
residenza. |
1. Le rappresentanze
diplomatiche e consolari
provvedono ad informare
periodicamente gli elettori
di cui all'articolo 1,
comma 1, delle norme
contenute nella presente
legge, con riferimento alle
modalità di voto per
corrispondenza e
all'esercizio del diritto di
opzione di cui all'articolo
1, comma 3, utilizzando a
tale fine tutti gli idonei
strumenti di informazione,
sia in lingua italiana che
nella lingua degli Stati di
residenza. |
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2. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore
della presente legge le
rappresentanze diplomatiche e
consolari inviano a ciascun
elettore un plico contenente
un apposito modulo per
l'aggiornamento dei dati
anagrafici e di residenza
all'estero che lo riguardano
e una busta affrancata con
l'indirizzo dell'ufficio
consolare competente. Gli
elettori rispediscono la
busta contenente il modulo
con i dati aggiornati entro
trenta giorni dalla data di
ricezione. |
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1. Ai fini della presente
legge con l'espressione
"uffici consolari" si
intendono gli uffici di cui
all'articolo 29 della legge
24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni. |
Identico. |
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1. L'opzione per il voto
in Italia di cui all'articolo
1, comma 3, è comunicata
dall'elettore agli uffici
consolari operanti nella
circoscrizione consolare di
residenza tramite una
apposita cartolina postale
contenuta nella notifica con
la quale il Ministero degli
affari esteri, attraverso le
sue sedi periferiche, lo ha
informato della possibilità
di opzione. |
1. In occasione di ogni
consultazione elettorale
l'elettore può esercitare
l'opzione per il voto in
Italia di cui all'articolo 1,
comma 3, dandone
comunicazione scritta alla
rappresentanza diplomatica o
consolare operante nella
circoscrizione consolare di
residenza entro il 31
dicembre dell'anno precedente
a quello previsto per la
scadenza naturale della
legislatura. |
|
2. E' dovere
dell'elettore aggiornare
nella cartolina i dati
anagrafici e di residenza
all'estero che lo
riguardano. |
2. In caso di
scioglimento anticipato delle
Camere o di indizione di
referendum popolare,
l'elettore può esercitare
l'opzione per il voto in
Italia entro il decimo giorno
successivo alla indizione
delle votazioni. |
|
3. La cartolina di cui al
comma 1 è inviata dal
Ministero degli affari esteri
almeno tre mesi prima della
scadenza delle Camere e viene
rispedita dall'elettore non
oltre il quattordicesimo
giorno successivo alla data
di ricevimento. |
3. Il Ministero degli
affari esteri comunica, senza
ritardo, al Ministero
dell'interno i nominativi
degli elettori che hanno
esercitato il diritto di
opzione per il voto in
Italia, ai sensi dei commi 1
e 2. Almeno trenta giorni
prima della data stabilita
per le votazioni in Italia il
Ministero dell'interno
comunica i nominativi degli
elettori che hanno esercitato
l'opzione per il voto in
Italia ai comuni di ultima
residenza in Italia. I comuni
adottano le conseguenti
misure necessarie per
l'esercizio del voto in
Italia. |
|
4. Gli elettori che non
abbiano ricevuto o non
abbiano risposto alla
cartolina postale di cui al
comma 1 possono far pervenire
all'ufficio consolare
competente, entro il
sessantesimo giorno
precedente la data fissata
per le votazioni, la
richiesta di votare in Italia
ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 5, comma
2. |
4. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore
della presente legge le
rappresentanze diplomatiche e
consolari, sulla base delle
istruzioni impartite a tale
fine dal Ministero degli
affari esteri, informano, con
apposita comunicazione,
l'elettore della possibilità
di esercitare l'opzione per
il voto in Italia
specificando in particolare
che l'eventuale opzione è
valida esclusivamente per una
consultazione elettorale o
referendaria e che deve
essere esercitata nuovamente
in occasione della successiva
consultazione. |
|
5. In caso di elezioni
anticipate le operazioni di
cui al presente articolo
devono essere avviate
immediatamente dopo lo
scioglimento delle Camere. |
5. L'elettore che
intenda esercitare l'opzione
per il voto in Italia per la
prima consultazione
elettorale o referendaria
successiva alla data di
entrata in vigore della
presente legge lo comunica,
entro il sessantesimo giorno
dalla ricezione della
comunicazione, alla
rappresentanza diplomatica o
consolare operante nella
circoscrizione consolare di
residenza e comunque entro il
31 dicembre dell'anno
precedente a quello previsto
per la scadenza naturale
della legislatura. |
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1. Il Governo, mediante
unificazione dell'anagrafe
degli italiani residenti
all'estero e degli schedari
consolari, provvede a
realizzare l'anagrafe unica
dei cittadini italiani
residenti all'estero,
comprendente apposite liste
elettorali permanenti. |
1. Il Governo, mediante
unificazione dei dati
dell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero
e degli schedari consolari,
provvede a realizzare
l'elenco aggiornato dei
cittadini italiani residenti
all'estero finalizzato alla
predisposizione delle liste
elettorali, distinte secondo
le ripartizioni di cui
all'articolo 6, per le
votazioni di cui all'articolo
1, comma 1. |
|
2. Sono ammessi ad
esprimere il proprio voto in
Italia solo i cittadini
residenti all'estero che
hanno esercitato l'opzione di
cui all'articolo 1, comma
3. Almeno trenta giorni
prima della data delle
votazioni in Italia il
Ministero dell'interno
notifica l'opzione ai comuni
di ultima residenza in
Italia. I comuni adottano le
misure necessarie
all'osservanza della
disposizione di cui al
presente comma. |
2. Sono ammessi ad
esprimere il proprio voto in
Italia solo i cittadini
residenti all'estero che
hanno esercitato l'opzione
di cui all'articolo 1,
comma 3. |
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| 1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti |
1. Identico: |
|
ripartizioni comprendenti
Stati e territori afferenti
a: |
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a) Europa,
compresi i territori asiatici
della Federazione russa e
della Turchia; |
a) identica; |
|
b) America
meridionale; |
b) identica; |
|
c) America
settentrionale e centrale; |
c) identica; |
|
d) Africa, Asia,
Australia, Oceania e
Antartide. |
d) Africa, Asia,
Oceania e Antartide. |
|
2. In ciascun delle
ripartizioni di cui al comma
1 è eletto un deputato e un
senatore mentre gli altri
seggi sono distribuiti tra le
stesse ripartizioni in
proporzione al numero dei
cittadini italiani che vi
risiedono, secondo l'anagrafe
unica di cui all'articolo 5,
comma 1, sulla base dei
quozienti interi e dei più
alti resti. |
2. In ciascun delle
ripartizioni di cui al comma
1 è eletto un deputato e un
senatore, mentre gli altri
seggi sono distribuiti tra le
stesse ripartizioni in
proporzione al numero dei
cittadini italiani che vi
risiedono, secondo
l'elenco di cui
all'articolo 5, comma 1,
sulla base dei quozienti
interi e dei più alti
resti. |
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1. Presso la corte di
appello di Roma, entro tre
giorni dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del
decreto di convocazione dei
comizi elettorali, è
istituito l'ufficio centrale
per la circoscrizione Estero
composto da tre magistrati,
dei quali uno con funzioni di
presidente, scelti dal
presidente della corte di
appello. |
Identico. |
|
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1. Ai fini della
presentazione delle liste per
l'attribuzione dei seggi da
assegnare nella
circoscrizione Estero, si
osservano, in quanto
compatibili, le norme di cui
agli articoli da 14 a 26 del
testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive
modificazioni, e in ogni caso
le seguenti disposizioni: |
1. Ai fini della
presentazione dei
contrassegni e delle liste
per l'attribuzione dei seggi
da assegnare nella
circoscrizione Estero, si
osservano, in quanto
compatibili, le norme di cui
agli articoli da 14 a 26 del
testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive
modificazioni, e in ogni caso
le seguenti disposizioni: |
|
a) le liste di
candidati sono presentate per
ciascuna delle ripartizioni
di cui al comma 1
dell'articolo 6; |
|
a) i candidati
devono essere elettori
residenti nella relativa
ripartizione; |
b) i candidati
devono essere residenti ed
elettori nella relativa
ripartizione; |
|
b) la
presentazione delle liste
deve essere sottoscritta da
almeno 500 e da non più di
1000 elettori residenti nella
relativa ripartizione; |
c) la
presentazione di ciascuna
lista deve essere
sottoscritta da almeno 500 e
da non più di 1000 elettori
residenti nella relativa
ripartizione; |
|
c) le liste dei
candidati devono essere
presentate alla cancelleria
della corte di appello di
Roma dalle ore 8 del
trentacinquesimo giorno alle
ore 20 del trentaquattresimo
giorno antecedenti quello
delle votazioni. |
d) identica. |
|
2. Più partiti o gruppi
politici possono presentare
liste comuni di candidati. In
tale caso, le liste devono
essere contrassegnate da un
simbolo composito, formato
dai contrassegni di tutte le
liste interessate. |
2. Identico. |
|
3. Le liste sono formate
da un numero di candidati
almeno pari al numero dei
seggi da assegnare nella
ripartizione e non superiore
al doppio di esso. Quando in
una lista vi sono candidate e
candidati, essi formano la
lista in ordine alternato. |
3. Le liste sono formate
da un numero di candidati
almeno pari al numero dei
seggi da assegnare nella
ripartizione e non superiore
al doppio di esso. Nessun
candidato può essere incluso
in più liste, anche se con il
medesimo contrassegno. |
|
4. Gli elettori residenti
all'estero che non hanno
esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3, non
possono essere candidati
nelle circoscrizioni del
territorio nazionale. |
4. Identico. |
|
|
|
1. I commi secondo e
terzo dell'articolo 7 del
testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive
modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti: "Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. |
|
Per cessazione dalle
funzioni si intende
l'effettiva astensione da
ogni atto inerente
all'ufficio rivestito,
preceduta, nei casi previsti
alle lettere a), b) e
c) del primo comma e
nei corrispondenti casi
disciplinati dal secondo
comma, dalla formale
presentazione delle
dimissioni e, negli altri
casi, dal trasferimento,
dalla revoca dell'incarico
o del comando ovvero dal
collocamento in
aspettativa". |
|
|
|
1. Dopo l'articolo 1
della legge 13 febbraio 1953,
n. 60, è inserito il
seguente: "Art. 1-bis. 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri". |
|
|
|
|
1. L'assegnazione dei
seggi tra le liste
concorrenti è effettuata in
ragione proporzionale per
ciascuna ripartizione, con le
modalità previste dagli
articoli 15 e 16. 2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza. |
|
1. L'elettore traccia un
segno sul contrassegno
corrispondente alla lista
da lui prescelta o comunque
sul rettangolo che lo
contiene. L'elettore può
altresì esprimere due voti di
preferenza per un candidato
compreso nella lista
prescelta. |
3. L'elettore vota
tracciando un segno sul
contrassegno corrispondente
alla lista da lui prescelta o
comunque sul rettangolo che
lo contiene. Ciascun elettore
può inoltre esprimere due
voti di preferenza nelle
ripartizioni alle quali sono
assegnati due o più deputati
o senatori e un voto di
preferenza nella altre. Il
voto di preferenza è espresso
scrivendo il cognome del
candidato nella apposita riga
posta accanto al contrassegno
votato. E' nullo il voto di
preferenza espresso per un
candidato incluso in altra
lista. Il voto di preferenza
espresso validamente per un
candidato è considerato quale
voto alla medesima lista se
l'elettore non ha tracciato
altro segno in altro spazio
della scheda. |
|
|
|
|
1. Il Ministero
dell'interno consegna al
Ministero degli affari esteri
le liste dei candidati e i
modelli delle schede
elettorali non più tardi del
ventiseiesimo giorno
antecedente la data delle
votazioni. |
|
2. Sulla base delle
istruzioni fornite dal
Ministero degli affari
esteri, le rappresentanze
diplomatiche e consolari
preposte a tale fine dallo
stesso Ministero provvedono
alla stampa del materiale
elettorale da inserire nel
plico di cui al comma 3
e per i casi di cui al
comma 5. |
|
1. Non oltre trenta
giorni prima della data
stabilita per le votazioni in
Italia, gli uffici consolari
inviano agli elettori che non
hanno esercitato l'opzione di
cui all'articolo 1, comma 3,
il plico contenente il
certificato elettorale, la
scheda ed una busta
affrancata recante
l'indirizzo dell'ufficio
consolare circoscrizionale;
il plico contiene, altresì,
un foglio con le indicazioni
delle modalità per
l'espressione del voto, il
testo della presente legge e
le liste dei candidati nella
propria ripartizione. |
3. Non oltre
diciotto giorni prima
della data stabilita per le
votazioni in Italia, gli
uffici consolari inviano agli
elettori che non hanno
esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3, il
plico contenente il
certificato elettorale, la
scheda elettorale e
la relativa busta ed una
busta affrancata recante
l'indirizzo dell'ufficio
consolare competente; il
plico contiene, altresì, un
foglio con le indicazioni
delle modalità per
l'espressione del voto, il
testo della presente legge e
le liste dei candidati
nella ripartizione di
appartenenza di cui
all'articolo 6. |
|
2. Nel caso in cui le
schede elettorali siano più
di una per ciascun elettore,
esse sono spedite nello
stesso plico e sono inviate
dall'elettore in unica busta.
Un plico non può contenere i
documenti elettorali di più
di un elettore. |
4. Identico. |
|
3. Gli elettori di cui al
presente articolo che, a
venti giorni dalla data delle
votazioni in Italia, non
abbiano ricevuto al proprio
domicilio la scheda
elettorale possono farne
richiesta al capo
dell'ufficio consolare,
presentando ricevuta
dell'avvenuta domanda di
iscrizione nell'elenco degli
elettori all'estero. |
5. Gli elettori
di cui al presente articolo
che, a quattordici
giorni dalla data delle
votazioni in Italia, non
abbiano ricevuto al proprio
domicilio il plico di cui
al comma 3 possono farne
richiesta al capo
dell'ufficio consolare;
questi, all'elettore che
si presenti personalmente,
può rilasciare, previa
annotazione su apposito
registro, un altro
certificato elettorale munito
di apposito sigillo e una
seconda scheda elettorale che
deve comunque essere inviata
secondo le modalità di cui ai
commi 4 e 6 del presente
articolo. |
|
4. Una volta espresso il
proprio voto, l'elettore
introduce nell'apposita busta
la scheda o le schede,
sigilla la busta e la
spedisce non oltre il decimo
giorno precedente la data
stabilita per le votazioni in
Italia. Le schede e le buste
che le contengono non devono
recare alcun segno di
riconoscimento. |
6. Una volta
espresso il proprio voto
sulla scheda elettorale,
l'elettore introduce
nell'apposita busta la scheda
o le schede elettorali,
sigilla la busta, la
introduce nella busta
affrancata unitamente al
tagliando staccato dal
certificato elettorale
comprovante l'esercizio del
diritto di voto e la
spedisce non oltre il decimo
giorno precedente la data
stabilita per le votazioni in
Italia. Le schede e le buste
che le contengono non devono
recare alcun segno di
riconoscimento. |
|
5. Quarantotto ore prima
della apertura dei seggi
elettorali, i capi degli
uffici consolari inviano alla
corte di appello di Roma i
plichi con le buste pervenute
unitamente alla comunicazione
del numero degli elettori
della circoscrizione
consolare che non hanno
esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3.
Detti plichi sono spediti in
un unico viaggio, per via
aerea e con valigia
diplomatica. |
7. I responsabili
degli uffici consolari
inviano, senza ritardo,
all'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero le
buste comunque pervenute non
oltre le ore 16, ora locale,
del giovedì antecedente alla
data stabilita per le
votazioni in Italia,
unitamente alla
comunicazione del numero
degli elettori della
circoscrizione consolare che
non hanno esercitato
l'opzione di cui all'articolo
1, comma 3. Le buste sono
inviate con una spedizione
unica, per via aerea e con
valigia diplomatica. |
|
6. I capi degli uffici
consolari provvedono, dopo
l'invio dei plichi in Italia,
all'immediato incenerimento
delle schede pervenute fuori
tempo. |
8. I responsabili
degli uffici consolari
provvedono, dopo l'invio
dei plichi in Italia,
all'immediato incenerimento
delle schede pervenute
dopo la scadenza del termine
di cui al comma 7 e di quelle
stampate per i casi di cui
al comma 5 e non utilizzate.
Di tali operazioni viene
redatto apposito verbale, che
viene trasmesso al Ministero
degli affari esteri. |
|
|
|
| 1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio | 1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio |
|
elettorale per ogni
duemila elettori residenti
all'estero che non hanno
esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3, con
il compito di provvedere alle
operazioni di spoglio e di
scrutinio dei voti inviati
dagli elettori. I seggi
elettorali di ciascuna
sezione sono competenti per
lo spoglio dei voti
provenienti da un'unica
ripartizione elettorale
estera. L'assegnazione delle
buste contenenti le schede ai
singoli seggi sulla base
della suddivisione geografica
di provenienza dei voti è
effettuata a cura
dell'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero. |
elettorale per ogni
cinquemila elettori
residenti all'estero che non
abbiano esercitato l'opzione
di cui all'articolo 1, comma
3, con il compito di
provvedere alle operazioni di
spoglio e di scrutinio dei
voti inviati dagli elettori.
Ciascun seggio elettorale
è competente per lo
spoglio dei voti provenienti
da un'unica ripartizione
di cui all'articolo 6
comma 1. L'assegnazione
delle buste contenenti le
schede ai singoli seggi è
effettuata a cura
dell'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero. |
|
2. Per la costituzione
dei seggi, per l'onorario da
corrispondere ai rispettivi
componenti e per le modalità
di effettuazione dello
spoglio e dello scrutinio dei
voti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni
dell'articolo 6 del
decreto-legge 24 giugno 1994,
n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 1994, n. 483,
intendendosi sostituito
l'ufficio elettorale
circoscrizionale con
l'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero. |
2. Per la costituzione
dei seggi, per l'onorario da
corrispondere ai rispettivi
componenti e per le modalità
di effettuazione dello
spoglio e dello scrutinio dei
voti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni
dell'articolo 6 del
decreto-legge 24 giugno 1994,
n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 1994, n. 483,
intendendosi sostituito il
riferimento all'ufficio
elettorale con il
riferimento all'ufficio
centrale per la
circoscrizione Estero. |
|
3. L'ufficio
elettorale costituito presso
ciascun seggio è composto dal
presidente e da quattro
scrutatori, di cui uno
assume, a scelta del
presidente, le funzioni di
vicepresidente e uno quelle
di segretario. |
|
|
|
|
1. Le operazioni di
scrutinio, cui partecipano i
rappresentanti delle liste in
competizione, avvengono
contestualmente alle
operazioni di scrutinio nel
territorio nazionale. |
1. Le operazioni di
scrutinio, cui partecipano i
rappresentanti di lista,
avvengono contestualmente
alle operazioni di scrutinio
dei voti espressi nel
territorio nazionale. |
|
2. Insieme al plico
contenente le buste inviate
dagli elettori, l'ufficio
centrale per la
circoscrizione Estero
consegna al presidente del
seggio copia autentica
dell'elenco di cui al comma 1
dell'articolo 5, dei
cittadini aventi diritto
all'espressione del voto per
corrispondenza nella
ripartizione assegnata. |
| 3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al |
|
seggio dall'ufficio
centrale per la
circoscrizione Estero e,
successivamente, alle
operazioni di scrutinio. A
tale fine il presidente,
coadiuvato dal vicepresidente
e dal segretario: |
|
a) accerta che il
numero delle buste ricevute
corrisponda al numero delle
buste indicate nella lista
compilata e consegnata
insieme alle buste medesime
dall'Ufficio centrale per la
circoscrizione Estero; |
|
b) accerta
contestualmente che le buste
ricevute provengano soltanto
da un'unica ripartizione
elettorale estera; |
|
c) procede
successivamente all'apertura
di ciascuna delle buste
esterne compiendo per
ciascuna di esse le seguenti
operazioni: |
|
1) accerta che la
busta contenga il tagliando
del certificato elettorale di
un solo elettore e la seconda
busta nella quale deve essere
contenuta la scheda o, in
caso di votazione contestuale
per l'elezione della Camera
dei deputati e del Senato
della Repubblica, le schede
con l'espressione del
voto; |
|
2) accerta che il
tagliando incluso nella busta
appartenga ad elettore
incluso nell'elenco di cui al
comma 2; |
|
3) accerta che la
busta contenente la scheda o
lo schede con l'espressione
del voto sia chiusa, integra
e non rechi alcun segno di
riconoscimento e la inserisce
nell'apposita urna
sigillata; |
|
4) annulla, senza
procedere allo scrutinio del
voto, le schede incluse in
una busta che contiene più di
un tagliando del certificato
elettorale, o un tagliando di
elettore che ha votato più di
una volta, o di elettore non
appartenente alla
ripartizione elettorale
assegnata, o infine contenute
in una busta aperta, lacerata
o che reca segni di
riconoscimento; in ogni caso
separa dal relativo tagliando
di certificato elettorale la
busta recante la scheda
annullata in modo tale che
non sia possibile procedere
alla identificazione del
voto; |
|
d) completata
l'apertura delle buste
esterne e l'inserimento
nell'urna sigillata di tutte
le buste interne recanti la
scheda con l'espressione del
voto, procede alle operazioni
di spoglio. A tale fine: |
|
1) il vicepresidente
del seggio estrae
successivamente dall'urna
ciascuna delle buste
contenenti la scheda che reca
l'espressione del voto;
aperta la busta imprime il
bollo della sezione sul retro
di ciascuna scheda,
nell'apposito spazio; |
|
2) il presidente,
ricevuta la scheda, appone la
propria firma sul retro di
ciascuna di esse ed enuncia
ad alta voce la votazione per
la quale tale voto è espresso
e, in caso di votazione
contestuale per l'elezione
della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica,
enuncia la votazione per la
quale il voto è espresso e
consegna la scheda al
segretario; |
|
3) il segretario
enuncia ad alta voce i voti
espressi e prende nota dei
voti di ciascuna lista e di
ciascun candidato; pone
quindi le schede scrutinate
entro scatole separate per
ciascuna votazione. |
|
4. Tutte le operazioni
di cui al comma 3 sono
compiute nell'ordine
indicato; del compimento e
del risultato di ciascuna di
esse è fatta menzione nel
verbale. |
|
5. Alle operazioni di
scrutinio, spoglio e
vidimazione delle schede si
applicano le disposizioni
recate dagli articoli 45, 67
e 68 del testo unico delle
leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive
modificazioni, in quanto non
diversamente disposto dal
presente articolo. |
|
|
|
|
1. Concluse le operazioni
di scrutinio, l'ufficio
centrale per la
circoscrizione Estero per
ciascuna delle ripartizioni
di cui all'articolo 6: |
1. Identico: |
|
a) determina la
cifra elettorale di ciascuna
lista. La cifra elettorale
della lista è data dalla
somma dei voti di lista
validi ottenuti nell'ambito
della ripartizione; |
a) identica; |
|
b) determina
la cifra elettorale
individuale di ciascun
candidato. La cifra
elettorale individuale è data
dalla somma dei voti di
preferenza riportati dal
candidato nella
ripartizione; |
b) identica; |
|
c) procede
all'assegnazione dei seggi
tra le liste di cui alla
lettera a). A tale fine
divide la somma delle cifre
elettorali di tutte le liste
presentate nella ripartizione
per il numero dei seggi da
assegnare in tale ambito;
nell'effettuare tale
divisione, trascura la
eventuale parte frazionaria
del quoziente. Il risultato
rappresenta il numero di
seggi da assegnare a ciascuna
lista. I seggi che rimangono
eventualmente ancora da
attribuire sono assegnati
alle liste per le quali le
divisioni abbiano dato i
maggiori resti e, in caso di
parità di resti, alla lista
con la più alta cifra
elettorale; |
c) procede
all'assegnazione dei seggi
tra le liste di cui alla
lettera a). A tale fine
divide la somma delle cifre
elettorali di tutte le liste
presentate nella ripartizione
per il numero dei seggi da
assegnare in tale ambito;
nell'effettuare tale
divisione, trascura la
eventuale parte frazionaria
del quoziente. Il
risultato costituisce il
quoziente elettorale della
ripartizione. Divide, quindi,
la cifra elettorale di
ciascuna lista per tale
quoziente. La parte intera
del risultato di tale
divisione rappresenta il
numero di seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi
che rimangono eventualmente
ancora da attribuire sono
assegnati alle liste per le
quali le divisioni abbiano
dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, alla
lista con la più alta cifra
elettorale; |
|
d) proclama
quindi eletti, in
corrispondenza dei seggi
attribuiti a ciascuna lista,
i candidati della lista
stessa, secondo la
graduatoria decrescente delle
loro cifre individuali. |
d) proclama
quindi eletti in
corrispondenza dei seggi
attribuiti a ciascuna lista,
i candidati della lista
stessa secondo l'ordine
delle rispettive cifre
elettorali. A parità di cifra
sono proclamati eletti coloro
che precedono nell'ordine
della lista. |
|
|
|
|
1. Il seggio attribuito
ai sensi dell'articolo 13 che
rimanga vacante, per
qualsiasi causa, anche
sopravvenuta, è attribuito
nell'ambito della medesima
ripartizione al candidato che
nella lista segue
immediatamente l'ultimo degli
eletti nella graduatoria
delle cifre elettorali
individuali. |
1. Il seggio attribuito
ai sensi dell'articolo 15
che rimanga vacante, per
qualsiasi causa, anche
sopravvenuta, è attribuito
nell'ambito della medesima
ripartizione al candidato che
nella lista segue
immediatamente l'ultimo degli
eletti nella graduatoria
delle cifre elettorali
individuali o, in assenza
di questi, nell'ordine della
lista. |
|
|
|
|
1. Lo svolgimento della
campagna elettorale è
regolato da apposite intese
con gli Stati nel cui
territorio risiedono gli
elettori di cittadinanza
italiana. |
1. Lo svolgimento
della campagna elettorale è
regolato da apposite forme
di collaborazione che lo
Stato italiano conclude, ove
possibile, con gli Stati
nel cui territorio risiedono
gli elettori di cittadinanza
italiana. |
|
2. I partiti, i gruppi
politici e i candidati si
attengono alle stesse
leggi vigenti nel
territorio italiano e alle
intese di cui al comma 1. |
2. I partiti, i
gruppi politici e i candidati
si attengono alle leggi
vigenti nel territorio
italiano sulla base delle
forme di collaborazione di
cui al comma 1. |
|
3. Le rappresentanze
diplomatiche e consolari
italiane adottano iniziative
atte a promuovere la più
ampia comunicazione
politica sui giornali
quotidiani e periodici
italiani editi e diffusi
all'estero e sugli altri
mezzi di informazione in
lingua italiana o comunque
rivolti alle comunità
italiane all'estero, in
conformità ai princìpi recati
dalla normativa vigente nel
territorio italiano sulla
parità di accesso e di
trattamento e
sull'imparzialità rispetto a
tutti i soggetti
politici. |
|
|
|
|
1. Chi commette in
territorio estero taluno dei
reati previsti dal testo
unico delle leggi per la
elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive
modificazioni, è punito
secondo la legge italiana. Le
sanzioni previste
all'articolo 100 del citato
testo unico, in caso di voto
per corrispondenza si
intendono raddoppiate. |
1. Identico. |
|
2. Chiunque, in
occasione delle elezioni
delle Camere e dei
referendum, vota o
tenta di votare sia per
corrispondenza che nel seggio
di ultima iscrizione in
Italia, è punito con la
reclusione da uno a tre anni
e con la multa da lire 100
mila a lire 500 mila. |
2. Chiunque, in occasione
delle elezioni delle Camere e
dei referendum, vota
sia per corrispondenza che
nel seggio di ultima
iscrizione in Italia,
ovvero vota più volte per
corrispondenza è punito
con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da 52
euro a 258 euro. |
|
|
|
|
1. Le rappresentanze
diplomatiche italiane
negoziano e, ove possibile,
concludono, mediante lo
scambio di note verbali,
intese con i Governi dei
Paesi ove risiedono elettori
italiani per garantire: |
1. Le rappresentanze
diplomatiche italiane
concludono intese in forma
semplificata con i Governi
degli Stati ove risiedono
cittadini italiani per
garantire: |
|
a) che la
campagna elettorale sia
svolta nel rispetto dei
principi di parità di
trattamento dei partiti
politici e dei candidati, di
libertà di riunione e di
propaganda politica; |
soppressa; |
|
b) che
l'esercizio del voto per
corrispondenza si svolga in
condizioni di libertà e di
segretezza; |
a) che
l'esercizio del voto per
corrispondenza si svolga in
condizioni di eguaglianza,
di libertà e di
segretezza; |
|
c) che nessun
pregiudizio possa derivare
per il posto di lavoro e per
i diritti individuali degli
elettori e degli altri
cittadini italiani in
conseguenza della loro
partecipazione a tutte le
attività previste dalla
presente legge, compresa
la propaganda
elettorale. |
b) che nessun
pregiudizio possa derivare
per il posto di lavoro e per
i diritti individuali degli
elettori e degli altri
cittadini italiani in
conseguenza della loro
partecipazione a tutte le
attività previste dalla
presente legge. |
|
2. Il Ministro degli
affari esteri informa il
Presidente del Consiglio dei
ministri e il Ministro
dell'interno delle intese
concluse, che entrano in
vigore, in accordo con la
controparte, all'atto della
firma. |
2. Il Ministro degli
affari esteri informa il
Presidente del Consiglio dei
ministri e il Ministro
dell'interno delle intese
in forma semplificata
concluse, che entrano in
vigore, in accordo con la
controparte, all'atto della
firma. |
|
3. Le disposizioni
della presente legge
riguardanti il voto per
corrispondenza non si
applicano ai cittadini
italiani residenti nei Paesi
con i cui Governi non sia
possibile concludere le
intese di cui al comma 1. Ad
essi si applicano le
disposizioni relative
all'esercizio del voto in
Italia. |
3. Le disposizioni della
presente legge riguardanti il
voto per corrispondenza non
si applicano ai cittadini
italiani residenti negli
Stati con i cui Governi
non sia possibile concludere
le intese in forma
semplificata di cui al
comma 1. Ad essi si applicano
le disposizioni relative
all'esercizio del voto in
Italia. |
|
4. Le disposizioni
relative all'esercizio del
voto in Italia si applicano
anche agli elettori di cui
all'articolo 1, comma 1,
residenti in Stati la cui
situazione politica o sociale
non garantisce, anche
temporaneamente, l'esercizio
del diritto di voto secondo
le condizioni di cui alle
lettere a) e b)
del comma 1 del presente
articolo. A tale fine, il
Ministro degli affari esteri
informa il Presidente del
Consiglio dei ministri ed il
Ministro dell'interno del
verificarsi, nei diversi
Stati, di tali situazioni
affinchè siano adottate le
misure che consentano
l'esercizio di voto in
Italia. |
|
|
|
|
1. Sono abolite le
agevolazioni di viaggio
previste dall'articolo 117
del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, nonché,
limitatamente alle elezioni
della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica,
quelle previste dall'articolo
2 della legge 26 maggio 1969,
n. 241. |
1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, |
|
nonché, limitatamente alle
elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della
Repubblica, quelle previste
dall'articolo 2 della legge
26 maggio 1969, n. 241. |
|
2. Gli elettori
residenti nei Paesi in cui
non vi sono rappresentanze
diplomatiche italiane hanno
diritto al rimborso del 25
per cento del costo del
biglietto di viaggio. A tale
fine l'elettore deve
presentare apposita istanza
all'ufficio consolare,
corredata del certificato
elettorale e del biglietto di
viaggio. |
2. Gli elettori
residenti negli Stati
in cui non vi sono
rappresentanze diplomatiche
italiane ovvero con i cui
Governi non sia stato
possibile concludere le
intese in forma semplificata
di cui all'articolo 19, comma
1, nonché negli Stati che si
trovino nelle situazioni di
cui all'articolo 19, comma
4, hanno diritto al
rimborso del 25 per cento del
costo del biglietto di
viaggio. A tale fine
l'elettore deve presentare
apposita istanza all'ufficio
consolare della
circoscrizione di residenza
o, in assenza di tale ufficio
nello Stato di residenza,
all'ufficio consolare di uno
degli Stati limitrofi,
corredata del certificato
elettorale e del biglietto di
viaggio. |
|
|
|
|
1. Il primo comma
dell'articolo 55 del testo
unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della
Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, è sostituito
dal seguente: "Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto". |
Identico. |
|
|
|
|
1. Al fine di individuare
nelle circoscrizioni della
Camera dei deputati i seggi
da attribuire alla
circoscrizione Estero, si
applica l'articolo 56, quarto
comma, della Costituzione,
fermi restando i collegi
uninominali di ciascuna
circoscrizione già definiti
in applicazione della legge
elettorale vigente. |
Identico. |
|
2. Al fine di
individuare nelle regioni i
seggi del Senato della
Repubblica da attribuire alla
circoscrizione Estero, si
applicano i commi terzo e
quarto dell'articolo 57 della
Costituzione, fermi restando
i collegi uninominali di
ciascuna regione già definiti
in applicazione della legge
elettorale vigente. |
|
|
|
|
1. I cittadini italiani
residenti all'estero di cui
all'articolo 1, comma 1,
partecipano alla richiesta di
indizione dei referendum
popolari previsti dagli
articoli 75 e 138 della
Costituzione. |
1. Identico. |
|
2. Ai fini di cui al
comma 1, alla legge 25 maggio
1970, n. 352, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
2. Identico: |
|
a) all'articolo 7,
primo comma, dopo le parole:
"di un comune della
Repubblica", sono inserite le
seguenti: "e nelle liste
elettorali dell'anagrafe
unica dei cittadini italiani
residenti all'estero"; |
a) all'articolo
7, primo comma, dopo le
parole: "di un comune della
Repubblica", sono inserite le
seguenti: "e nell'elenco
dei cittadini italiani
residenti all'estero di cui
alla legge in materia di
esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani
residenti all'estero"; |
|
b) all'articolo 8,
secondo comma, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole:
"ovvero, per i cittadini
italiani residenti
all'estero, la loro
iscrizione nelle liste
elettorali dell'anagrafe
unica dei cittadini italiani
residenti all'estero"; |
b) identica; |
|
c) all'articolo 8,
terzo comma, dopo il primo
periodo, è inserito il
seguente: "Per i cittadini
elettori residenti all'estero
l'autenticazione viene fatta
dal console d'Italia
competente"; |
c) identica; |
|
d) all'articolo 8,
sesto comma, primo periodo,
dopo le parole: "elettorali
dei comuni medesimi", sono
aggiunte le seguenti:
"ovvero, per i cittadini
italiani residenti
all'estero, la loro
iscrizione nelle liste
elettorali dell'anagrafe
unica dei cittadini italiani
residenti all'estero"; |
d) all'articolo
8, sesto comma, primo
periodo, dopo le parole:
"elettorali dei comuni
medesimi", sono aggiunte le
seguenti: "ovvero, per i
cittadini italiani residenti
all'estero, la loro
iscrizione nell'elenco dei
cittadini italiani residenti
all'estero di cui alla legge
in materia di esercizio del
diritto di voto dei cittadini
italiani residenti
all'estero"; |
|
e) all'articolo
17, secondo comma, sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", e, per i
cittadini italiani residenti
all'estero, dalle
disposizioni della legge in
materia di esercizio del
diritto di voto dei cittadini
italiani residenti
all'estero". |
e) all'articolo
50, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "nonché,
per i cittadini italiani
residenti all'estero, le
disposizioni della legge in
materia di esercizio del
diritto di voto dei cittadini
italiani residenti
all'estero". |
|
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le |
|
spese derivanti dalle
elezioni politiche,
amministrative, del
Parlamento europeo e
dall'attuazione dei
referendum", iscritto
nell'ambito dell'unità
previsionale di base 7.1.3.2
"Spese elettorali" dello
stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica. |
|
|
|
1. Per tutto ciò che
non è disciplinato dalla
presente legge, si osservano,
in quanto applicabili, le
disposizioni del testo unico
delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive
modificazioni. |
|
|
|
1. Con regolamento
adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalità di
attuazione della presente
legge. |
|
2. Lo schema di
regolamento di cui al comma 1
è trasmesso alla Camera dei
deputati e al Senato della
Repubblica perché su di esso
sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle
Commissioni competenti per
materia. Decorso inutilmente
tale termine il regolamento è
emanato anche in mancanza del
parere parlamentare. |
|
|
|
|
1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
Frontespizio |
Relazione |
Pareri |