XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 335
Onorevoli Colleghi! - Le persone anziane sono oggetto
di una normativa la cui attuazione compete a soggetti vari e
diversi tra loro. In primo luogo allo Stato, che provvede per
mezzo di amministrazioni ed enti preposti alla gestione di
interventi ordinari di carattere generale e strutturale; ma
molte attività fanno capo alle regioni, cui la Costituzione
affida alcune materie rilevanti per il benessere delle persone
anziane, come la beneficenza pubblica e l'assistenza sanitaria
ed ospedaliera, il turismo, le acque termali e molte altre
materie che diverse leggi costituzionali hanno demandato alla
potestà legislativa regionale. C'è poi un'enorme produzione
normativa statale che impegna le regioni nella fase attuativa,
con l'unico limite costituito da linee di indirizzo piuttosto
vaghe, tanto da dar luogo ad interpretazioni spesso molto
diverse da regione a regione. La non omogeneità di trattamento
della persona anziana nell'ambito del territorio nazionale è
fenomeno facilmente osservabile: ci sono regioni che hanno
potuto disporre di fondi da destinare ad iniziative in favore
degli anziani, altre che invece hanno potuto dedicare poca
attenzione a tale problematica. Ancora più netto è il divario
per quanto riguarda le iniziative che le regioni hanno a loro
volta demandato alle province ed ai comuni, nonché le
particolari forme di organizzazione e di intervento previste
in tale materia dall'ordinamento delle autonomie locali. Ad
esempio l'articolo 114 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede la creazione di
organismi strumentali degli enti locali denominati
"istituzioni", per l'esercizio di servizi sociali, in regime
di autonomia gestionale. Questa "autonomia", nella pratica
attuazione, se da un lato è garanzia di libertà di iniziativa,
dall'altro vincola la gestione ad esigenze di bilancio spesso
assolutamente insufficienti: sarebbe necessario prevedere
degli adeguati finanziamenti, che diano certezza alle azioni
di servizio sociale degli enti locali. Uno strumento
successivo, ma altrettanto importante, per l'attuazione di
interventi in favore degli anziani è senza dubbio l'accordo di
programma, che coinvolge più comuni all'interno di aree
geografiche omogenee e territorialmente contigue. La questione
dovrebbe trovare una soluzione nell'ambito della riflessione
che il Governo deve compiere in materia di finanza locale. E'
necessario intervenire, quindi, ad ogni livello amministrativo
per dare attuazione ad alcuni princìpi costituzionali che non
trovano applicazione in questo momento in favore delle persone
anziane. In primo luogo va ricordato l'articolo 3 della
Costituzione, che impone allo Stato, alle regioni ed agli enti
locali, enti in cui si riparte la Repubblica, di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il
pieno sviluppo della persona umana. In questo momento tale
compito è stato completamente dimenticato, o è stato lasciato
alla iniziativa spontaneistica di qualche assessorato
regionale o di qualche giunta comunale, che dispone, di volta
in volta, agevolazioni in favore delle persone anziane, senza
un disegno preciso, senza finanziamenti e senza un quadro di
certezza dell'azione svolta. Altra norma costituzionale
importante è quella dell'articolo 32, che tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della
collettività.
E' questo un concetto che, nel caso delle persone anziane,
non può essere riferito soltanto all'assistenza sanitaria ed
ospedaliera prestata dal Servizio sanitario nazionale, ma deve
riguardare anche elementi connessi al benessere psico-fisico
di persone che hanno anche bisogno di mantenersi attive, di
prestare la propria utile opera in favore della società, di
aiutarsi mutualmente e di vivere in condizioni ambientali che
non siano causa di stress, ma nemmeno di depressione e
di scoramento nei confronti della vita. In questo senso deve
essere lasciata alla persona anziana la libertà di svolgere o
meno la propria attività di utilità sociale all'interno della
famiglia, riservando a tale azione volontaria adeguati
riconoscimenti.
A tal fine la presente proposta di legge, all'articolo 1,
dichiara il carattere di princìpi fondamentali
dell'ordinamento dello Stato per le norme che qui si
propongono, allo scopo di costituire, con maggior rigore ed
uniformità, l'ambito d'azione delle singole regioni.
L'articolo 2 individua gli strumenti che gli enti locali
hanno a disposizione per intervenire in favore degli anziani,
demandando alle regioni il compito di legiferare in
materia.
L'articolo 3 concede alle regioni la possibilità di
promuovere accordi di programma per la realizzazione di
programmi pluriennali e piani annuali di attuazione di
interventi ed iniziative promossi dagli enti locali.
L'articolo 4 istituisce un fondo speciale per l'attuazione
degli interventi di cui alla presente proposta di legge.
L'articolo 5 dispone per la copertura finanziaria dei
relativi oneri.
L'articolo 6 prevede poteri sostitutivi in caso di
inadempienze da parte degli enti preposti agli interventi.
L'articolo 7 dispone norme transitorie, in fase di prima
applicazione della legge.
L'articolo 8 stabilisce la data di entrata in vigore della
legge.
Onorevoli colleghi, la proposta di legge fa parte
integrante di un progetto legislativo complessivo destinato a
ridare importanza e rilievo al valore culturale e sociale
della vita dell'anziano. Si tratta di un obiettivo che questo
Parlamento deve perseguire con molta determinazione, offrendo
alle generazioni future un sistema che consenta ad ogni essere
umano di vivere pienamente la propria esperienza durante un
arco temporale che si sta progressivamente allungando.
Inserire pienamente gli anziani nel sistema sociale non potrà
che essere esempio di civiltà per il nostro Paese e per tutta
la comunità internazionale.
E' per questi motivi che rappresentiamo al Parlamento la
necessità di approvare tempestivamente la presente proposta di
legge e le altre ad essa collegate.