XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 335




        Onorevoli Colleghi! - Le persone anziane sono oggetto di una normativa la cui attuazione compete a soggetti vari e diversi tra loro. In primo luogo allo Stato, che provvede per mezzo di amministrazioni ed enti preposti alla gestione di interventi ordinari di carattere generale e strutturale; ma molte attività fanno capo alle regioni, cui la Costituzione affida alcune materie rilevanti per il benessere delle persone anziane, come la beneficenza pubblica e l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, il turismo, le acque termali e molte altre materie che diverse leggi costituzionali hanno demandato alla potestà legislativa regionale. C'è poi un'enorme produzione normativa statale che impegna le regioni nella fase attuativa, con l'unico limite costituito da linee di indirizzo piuttosto vaghe, tanto da dar luogo ad interpretazioni spesso molto diverse da regione a regione. La non omogeneità di trattamento della persona anziana nell'ambito del territorio nazionale è fenomeno facilmente osservabile: ci sono regioni che hanno potuto disporre di fondi da destinare ad iniziative in favore degli anziani, altre che invece hanno potuto dedicare poca attenzione a tale problematica. Ancora più netto è il divario per quanto riguarda le iniziative che le regioni hanno a loro volta demandato alle province ed ai comuni, nonché le particolari forme di organizzazione e di intervento previste in tale materia dall'ordinamento delle autonomie locali. Ad esempio l'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede la creazione di organismi strumentali degli enti locali denominati "istituzioni", per l'esercizio di servizi sociali, in regime di autonomia gestionale. Questa "autonomia", nella pratica attuazione, se da un lato è garanzia di libertà di iniziativa, dall'altro vincola la gestione ad esigenze di bilancio spesso assolutamente insufficienti: sarebbe necessario prevedere degli adeguati finanziamenti, che diano certezza alle azioni di servizio sociale degli enti locali. Uno strumento successivo, ma altrettanto importante, per l'attuazione di interventi in favore degli anziani è senza dubbio l'accordo di programma, che coinvolge più comuni all'interno di aree geografiche omogenee e territorialmente contigue. La questione dovrebbe trovare una soluzione nell'ambito della riflessione che il Governo deve compiere in materia di finanza locale. E' necessario intervenire, quindi, ad ogni livello amministrativo per dare attuazione ad alcuni princìpi costituzionali che non trovano applicazione in questo momento in favore delle persone anziane. In primo luogo va ricordato l'articolo 3 della Costituzione, che impone allo Stato, alle regioni ed agli enti locali, enti in cui si riparte la Repubblica, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. In questo momento tale compito è stato completamente dimenticato, o è stato lasciato alla iniziativa spontaneistica di qualche assessorato regionale o di qualche giunta comunale, che dispone, di volta in volta, agevolazioni in favore delle persone anziane, senza un disegno preciso, senza finanziamenti e senza un quadro di certezza dell'azione svolta. Altra norma costituzionale importante è quella dell'articolo 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività.
        E' questo un concetto che, nel caso delle persone anziane, non può essere riferito soltanto all'assistenza sanitaria ed ospedaliera prestata dal Servizio sanitario nazionale, ma deve riguardare anche elementi connessi al benessere psico-fisico di persone che hanno anche bisogno di mantenersi attive, di prestare la propria utile opera in favore della società, di aiutarsi mutualmente e di vivere in condizioni ambientali che non siano causa di stress, ma nemmeno di depressione e di scoramento nei confronti della vita. In questo senso deve essere lasciata alla persona anziana la libertà di svolgere o meno la propria attività di utilità sociale all'interno della famiglia, riservando a tale azione volontaria adeguati riconoscimenti.
        A tal fine la presente proposta di legge, all'articolo 1, dichiara il carattere di princìpi fondamentali dell'ordinamento dello Stato per le norme che qui si propongono, allo scopo di costituire, con maggior rigore ed uniformità, l'ambito d'azione delle singole regioni.
        L'articolo 2 individua gli strumenti che gli enti locali hanno a disposizione per intervenire in favore degli anziani, demandando alle regioni il compito di legiferare in materia.
        L'articolo 3 concede alle regioni la possibilità di promuovere accordi di programma per la realizzazione di programmi pluriennali e piani annuali di attuazione di interventi ed iniziative promossi dagli enti locali.
        L'articolo 4 istituisce un fondo speciale per l'attuazione degli interventi di cui alla presente proposta di legge.
        L'articolo 5 dispone per la copertura finanziaria dei relativi oneri.
        L'articolo 6 prevede poteri sostitutivi in caso di inadempienze da parte degli enti preposti agli interventi.
        L'articolo 7 dispone norme transitorie, in fase di prima applicazione della legge.
        L'articolo 8 stabilisce la data di entrata in vigore della legge.
        Onorevoli colleghi, la proposta di legge fa parte integrante di un progetto legislativo complessivo destinato a ridare importanza e rilievo al valore culturale e sociale della vita dell'anziano. Si tratta di un obiettivo che questo Parlamento deve perseguire con molta determinazione, offrendo alle generazioni future un sistema che consenta ad ogni essere umano di vivere pienamente la propria esperienza durante un arco temporale che si sta progressivamente allungando. Inserire pienamente gli anziani nel sistema sociale non potrà che essere esempio di civiltà per il nostro Paese e per tutta la comunità internazionale.
        E' per questi motivi che rappresentiamo al Parlamento la necessità di approvare tempestivamente la presente proposta di legge e le altre ad essa collegate.




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