XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 335




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I princìpi desumibili dalla presente legge costituiscono princìpi fondamentali in materia di interventi in favore degli anziani, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
        2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.


Art. 2.

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a disciplinare, con proprie leggi, le modalità di coordinamento, di attuazione e di controllo degli interventi in favore delle persone anziane, secondo i seguenti princìpi:

                a) l'attuazione degli interventi da parte degli enti locali deve competere alle istituzioni, costituite ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

                b) le istituzioni di cui alla lettera a) curano la stesura di progetti per ogni singola iniziativa, ovvero provvedono all'istruzione della procedura di valutazione di progetti presentati da terzi in favore delle persone anziane;

                c) le istituzioni di cui alla lettera a) possono essere costituite in ambito circoscrizionale, nei comuni capoluogo di provincia ed in quelli con più di 100.000 abitanti;
                d) le istituzioni di cui alle lettere a) e c) provvedono ad inviare alla regione competente programmi triennali di intervento, distinti per progetti, indicando i relativi costi e le percentuali di essi che rimangono a carico degli enti partecipanti all'iniziativa, nonchè le quote di partecipazione alla relativa spesa che dovranno essere versate dalle persone anziane che fruiscono di ciascun intervento;

                e) entro il 31 dicembre di ciascun anno le regioni, sentiti i comuni interessati e le consulte di cui all'articolo 3, approvano piani annuali di attuazione degli interventi validi per l'anno successivo;

                f) le regioni, le province, i comuni e le istituzioni di cui alle lettere a) e c) richiedono agli enti pubblici competenti, previa convenzione, il supporto tecnico necessario alla stesura od alla valutazione di progetti particolarmente complessi.


Art. 3.

        1. Quando gli interventi in favore delle persone anziane richiedano, per ragioni economiche, sociali o territoriali, l'intervento coordinato di più comuni o province, la regione competente promuove la stesura di accordi di programma tra più soggetti interessati ricadenti nell'ambito territoriale di ciascuna azienda ospedaliera o azienda sanitaria locale in cui siano precisati i compiti, le funzioni e gli oneri di competenza di ciascun ente.
        2. Al fine di creare un rapporto diretto tra i cittadini destinatari degli interventi di cui alla presente legge e gli enti eroganti, ciascun ente, comprese le circoscrizioni, nei comuni ove siano costituite, provvede ad istituire una consulta delle persone anziane, con sede nel comune più popoloso, formata da dieci membri, di cui tre in rappresentanza dei sindacati degli anziani, tre delle organizzazioni di volontariato operanti in favore delle persone anziane e tre delle altre associazioni o sodalizi maggiormente rappresentativi degli anziani ed uno nominato direttamente dal presidente dell'ente presso cui la consulta è istituita. Le nomine dei componenti la consulta sono effettuate dal presidente dell'ente istitutore, su indicazione delle organizzazioni prescelte.
        3. L'ente istitutore di cui al comma 2 provvede a reperire l'unità immobiliare da destinare a sede delle consulte di cui al medesimo comma; per le consulte circoscrizionali provvede il comune. Per le consulte istituite in ambito sovracomunale la sede è stabilita nel comune con popolazione più numerosa, ma l'unità immobiliare deve essere reperita dall'ente istitutore. Gli enti istitutori provvedono, altresì, a garantire alla consulta i mezzi idonei a dare significativa pubblicità alle sue deliberazioni, nonché ai servizi da essa forniti.
        4. Le consulte delle persone anziane sono organi ausiliari delle istituzioni di cui all'articolo 2 ed hanno compiti consultivi rispetto agli organismi esecutivi degli enti locali.


Art. 4.

        1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge le regioni utilizzano le disponibilità di un fondo speciale istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed iscritto nello stato di previsione di tale Ministero, con la dotazione iniziale di lire 100 miliardi.
        2. I versamenti volontari eseguiti a favore del fondo speciale di cui al comma 1 sono detraibili dall'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche entro il limite annuo di lire due milioni.
        3. I versamenti volontari eseguiti da enti aventi personalità giuridica, se deliberati dai competenti organi amministrativi, sono detraibili dall'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, entro il limite annuo di lire dieci milioni.


Art. 5.

        1. Agli oneri relativi alla dotazione iniziale del fondo di cui all'articolo 4 per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
        2. Agli oneri derivanti dal minor gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, si provvede annualmente in sede di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        3. Per i fini di cui al comma 2, i soggetti che dispongono versamenti volontari in favore del fondo di cui all'articolo 4, trasmettono, entro un mese dall'operazione, una attestazione di versamento al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.


Art. 6.

        1. Nel caso in cui gli enti locali non provvedano entro i termini previsti dall'accordo di programma, ovvero agiscano in difformità dagli accordi stessi, raggiunti con le procedure di cui all'articolo 3, il presidente della giunta regionale diffida l'ente o gli enti ad adempiere entro quindici giorni agli impegni previsti nell'accordo.
        2. Trascorsi i termini di diffida di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta che assume tutti i poteri necessari alla piena realizzazione dell'accordo di programma, sostituendosi agli organi inadempienti.
        3. Nel caso in cui il commissario ad acta ritenga che debbano essere apportate modifiche agli accordi di programma, egli promuove un incontro tra i rappresentanti degli enti locali e quelli dei competenti assessorati regionali, concludendo, entro quindici giorni, un nuovo accordo di programma da attuarsi in via definitiva.


Art. 7.

        1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro il 31 dicembre 2001, le regioni, sentiti gli enti locali interessati, predispongono un piano annuale di interventi per l'anno 2002. Tale piano è finanziato per il 50 per cento dallo Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 4, per il 30 per cento dalle regioni, per il 10 per cento dagli enti locali e per il 10 per cento da quote di partecipazione alla spesa versate direttamente dalle persone anziane fruitrici degli interventi.
        2. Il piano di cui al comma 1 è reso operativo previa approvazione del Ministro per la solidarietà sociale. Gli interventi previsti nel piano devono essere conformi ai princìpi indicati agli articoli 2 e 3.


Art. 8.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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