XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 335
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I princìpi desumibili dalla presente legge
costituiscono princìpi fondamentali in materia di interventi
in favore degli anziani, ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 2.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono a disciplinare, con proprie leggi,
le modalità di coordinamento, di attuazione e di controllo
degli interventi in favore delle persone anziane, secondo i
seguenti princìpi:
a) l'attuazione degli interventi da parte degli
enti locali deve competere alle istituzioni, costituite ai
sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) le istituzioni di cui alla lettera a)
curano la stesura di progetti per ogni singola iniziativa,
ovvero provvedono all'istruzione della procedura di
valutazione di progetti presentati da terzi in favore delle
persone anziane;
c) le istituzioni di cui alla lettera a)
possono essere costituite in ambito circoscrizionale, nei
comuni capoluogo di provincia ed in quelli con più di 100.000
abitanti;
d) le istituzioni di cui alle lettere a) e
c) provvedono ad inviare alla regione competente
programmi triennali di intervento, distinti per progetti,
indicando i relativi costi e le percentuali di essi che
rimangono a carico degli enti partecipanti all'iniziativa,
nonchè le quote di partecipazione alla relativa spesa che
dovranno essere versate dalle persone anziane che fruiscono di
ciascun intervento;
e) entro il 31 dicembre di ciascun anno le
regioni, sentiti i comuni interessati e le consulte di cui
all'articolo 3, approvano piani annuali di attuazione degli
interventi validi per l'anno successivo;
f) le regioni, le province, i comuni e le
istituzioni di cui alle lettere a) e c) richiedono
agli enti pubblici competenti, previa convenzione, il supporto
tecnico necessario alla stesura od alla valutazione di
progetti particolarmente complessi.
Art. 3.
1. Quando gli interventi in favore delle persone anziane
richiedano, per ragioni economiche, sociali o territoriali,
l'intervento coordinato di più comuni o province, la regione
competente promuove la stesura di accordi di programma tra più
soggetti interessati ricadenti nell'ambito territoriale di
ciascuna azienda ospedaliera o azienda sanitaria locale in cui
siano precisati i compiti, le funzioni e gli oneri di
competenza di ciascun ente.
2. Al fine di creare un rapporto diretto tra i cittadini
destinatari degli interventi di cui alla presente legge e gli
enti eroganti, ciascun ente, comprese le circoscrizioni, nei
comuni ove siano costituite, provvede ad istituire una
consulta delle persone anziane, con sede nel comune più
popoloso, formata da dieci membri, di cui tre in
rappresentanza dei sindacati degli anziani, tre delle
organizzazioni di volontariato operanti in favore delle
persone anziane e tre delle altre associazioni o sodalizi
maggiormente rappresentativi degli anziani ed uno nominato
direttamente dal presidente dell'ente presso cui la consulta è
istituita. Le nomine dei componenti la consulta sono
effettuate dal presidente dell'ente istitutore, su indicazione
delle organizzazioni prescelte.
3. L'ente istitutore di cui al comma 2 provvede a reperire
l'unità immobiliare da destinare a sede delle consulte di cui
al medesimo comma; per le consulte circoscrizionali provvede
il comune. Per le consulte istituite in ambito sovracomunale
la sede è stabilita nel comune con popolazione più numerosa,
ma l'unità immobiliare deve essere reperita dall'ente
istitutore. Gli enti istitutori provvedono, altresì, a
garantire alla consulta i mezzi idonei a dare significativa
pubblicità alle sue deliberazioni, nonché ai servizi da essa
forniti.
4. Le consulte delle persone anziane sono organi ausiliari
delle istituzioni di cui all'articolo 2 ed hanno compiti
consultivi rispetto agli organismi esecutivi degli enti
locali.
Art. 4.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente
legge le regioni utilizzano le disponibilità di un fondo
speciale istituito presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ed iscritto nello
stato di previsione di tale Ministero, con la dotazione
iniziale di lire 100 miliardi.
2. I versamenti volontari eseguiti a favore del fondo
speciale di cui al comma 1 sono detraibili dall'imponibile ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche entro il
limite annuo di lire due milioni.
3. I versamenti volontari eseguiti da enti aventi
personalità giuridica, se deliberati dai competenti organi
amministrativi, sono detraibili dall'imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, entro il
limite annuo di lire dieci milioni.
Art. 5.
1. Agli oneri relativi alla dotazione iniziale del fondo
di cui all'articolo 4 per l'anno 2001 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il
medesimo anno, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Agli oneri derivanti dal minor gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4,
si provvede annualmente in sede di legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Per i fini di cui al comma 2, i soggetti che dispongono
versamenti volontari in favore del fondo di cui all'articolo
4, trasmettono, entro un mese dall'operazione, una
attestazione di versamento al Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze.
Art. 6.
1. Nel caso in cui gli enti locali non provvedano entro i
termini previsti dall'accordo di programma, ovvero agiscano in
difformità dagli accordi stessi, raggiunti con le procedure di
cui all'articolo 3, il presidente della giunta regionale
diffida l'ente o gli enti ad adempiere entro quindici giorni
agli impegni previsti nell'accordo.
2. Trascorsi i termini di diffida di cui al comma 1, il
presidente della giunta regionale nomina un commissario ad
acta che assume tutti i poteri necessari alla piena
realizzazione dell'accordo di programma, sostituendosi agli
organi inadempienti.
3. Nel caso in cui il commissario ad acta ritenga
che debbano essere apportate modifiche agli accordi di
programma, egli promuove un incontro tra i rappresentanti
degli enti locali e quelli dei competenti assessorati
regionali, concludendo, entro
quindici giorni, un nuovo accordo di programma da attuarsi in
via definitiva.
Art. 7.
1. In sede di prima applicazione della presente legge,
entro il 31 dicembre 2001, le regioni, sentiti gli enti locali
interessati, predispongono un piano annuale di interventi per
l'anno 2002. Tale piano è finanziato per il 50 per cento dallo
Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 4, per il 30 per
cento dalle regioni, per il 10 per cento dagli enti locali e
per il 10 per cento da quote di partecipazione alla spesa
versate direttamente dalle persone anziane fruitrici degli
interventi.
2. Il piano di cui al comma 1 è reso operativo previa
approvazione del Ministro per la solidarietà sociale. Gli
interventi previsti nel piano devono essere conformi ai
princìpi indicati agli articoli 2 e 3.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.