XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 333
Onorevoli Colleghi! - La normativa che a vario titolo è
applicabile alle persone anziane è costituita ormai da una
copiosa serie di piccoli provvedimenti, di eccezioni, di
agevolazioni, che risulta difficile portare a conoscenza dei
soggetti interessati, beneficiari e destinatari delle
norme.
L'esigenza di riunire in un testo unico tale frammentario
quadro normativo è particolarmente urgente proprio
nell'interesse delle persone anziane, per rendere più agevole
la consultazione di quelle minute "porzioni" di leggi varie e
diverse, che stabiliscono particolari disposizioni nei loro
confronti. Il testo unico sarebbe certamente un utile
strumento nelle mani di tutti coloro che da un punto di vista
professionale o scientifico sono chiamati ad interpretarne le
norme, ma potrebbe essere anche un punto di partenza per
ordinare, in senso logico e cronologico, tutta una produzione
legislativa anche di là da venire e che sarebbe auspicabile
fosse divulgata con sistemi di comunicazione adeguati a fare
presa sugli anziani. In questa ottica la presente proposta di
legge affida il compito di portare a termine un'operazione di
rassegna ed enunciazione ordinata delle norme applicabili alle
persone anziane, imponendo, altresì, che qualunque norma
futura venga introdotta come modifica al testo unico medesimo.
Tale mole di lavoro non poteva che essere delegata al Governo,
che attraverso le sue strutture ed uffici può eseguire con
rigore un compito che sarebbe senza dubbio arduo per qualunque
altro soggetto pubblico o privato.
La presente proposta di legge all'articolo 1 reca appunto
la delega al Governo per la predisposizione di un testo unico
delle leggi sulla condizione dell'anziano.
All'articolo 2 sono indicati alcuni criteri per
circoscrivere l'ambito del testo unico e fondare su una
definizione giuridica certa il lavoro di rassegna e riordino
che il Governo dovrà portare a termine.
L'articolo 3, limitandosi ad una enunciazione di
principio, dispone che le future norme concernenti gli anziani
siano introdotte come modifiche al testo unico.
L'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore della
legge e stabilisce il termine da cui decorre l'efficacia delle
disposizioni del testo unico in sostituzione di qualunque
altra normativa precedente.
Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge fa parte
integrante di un progetto legislativo complessivo destinato a
ridare importanza e rilievo al valore culturale e sociale
della vita dell'anziano. Si tratta di un obiettivo che questo
Parlamento deve perseguire con molta determinazione, offrendo
alle generazioni future un sistema che consenta ad ogni
persona umana di vivere pienamente la propria esperienza
durante un arco temporale che si sta progressivamente
allungando. Il modo in cui lo Stato riuscirà ad integrare
pienamente gli anziani nel sistema sociale non potrà che
essere esempio di civiltà per il nostro Paese e per tutta la
comunità internazionale.
E' per questi motivi che si rappresenta al Parlamento la
necessità di approvare tempestivamente questa proposta di
legge e le altre ad essa collegate sulla stessa materia.