XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 333




        Onorevoli Colleghi! - La normativa che a vario titolo è applicabile alle persone anziane è costituita ormai da una copiosa serie di piccoli provvedimenti, di eccezioni, di agevolazioni, che risulta difficile portare a conoscenza dei soggetti interessati, beneficiari e destinatari delle norme.
        L'esigenza di riunire in un testo unico tale frammentario quadro normativo è particolarmente urgente proprio nell'interesse delle persone anziane, per rendere più agevole la consultazione di quelle minute "porzioni" di leggi varie e diverse, che stabiliscono particolari disposizioni nei loro confronti. Il testo unico sarebbe certamente un utile strumento nelle mani di tutti coloro che da un punto di vista professionale o scientifico sono chiamati ad interpretarne le norme, ma potrebbe essere anche un punto di partenza per ordinare, in senso logico e cronologico, tutta una produzione legislativa anche di là da venire e che sarebbe auspicabile fosse divulgata con sistemi di comunicazione adeguati a fare presa sugli anziani. In questa ottica la presente proposta di legge affida il compito di portare a termine un'operazione di rassegna ed enunciazione ordinata delle norme applicabili alle persone anziane, imponendo, altresì, che qualunque norma futura venga introdotta come modifica al testo unico medesimo. Tale mole di lavoro non poteva che essere delegata al Governo, che attraverso le sue strutture ed uffici può eseguire con rigore un compito che sarebbe senza dubbio arduo per qualunque altro soggetto pubblico o privato.
        La presente proposta di legge all'articolo 1 reca appunto la delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi sulla condizione dell'anziano.
        All'articolo 2 sono indicati alcuni criteri per circoscrivere l'ambito del testo unico e fondare su una definizione giuridica certa il lavoro di rassegna e riordino che il Governo dovrà portare a termine.
        L'articolo 3, limitandosi ad una enunciazione di principio, dispone che le future norme concernenti gli anziani siano introdotte come modifiche al testo unico.
        L'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore della legge e stabilisce il termine da cui decorre l'efficacia delle disposizioni del testo unico in sostituzione di qualunque altra normativa precedente.
        Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge fa parte integrante di un progetto legislativo complessivo destinato a ridare importanza e rilievo al valore culturale e sociale della vita dell'anziano. Si tratta di un obiettivo che questo Parlamento deve perseguire con molta determinazione, offrendo alle generazioni future un sistema che consenta ad ogni persona umana di vivere pienamente la propria esperienza durante un arco temporale che si sta progressivamente allungando. Il modo in cui lo Stato riuscirà ad integrare pienamente gli anziani nel sistema sociale non potrà che essere esempio di civiltà per il nostro Paese e per tutta la comunità internazionale.
        E' per questi motivi che si rappresenta al Parlamento la necessità di approvare tempestivamente questa proposta di legge e le altre ad essa collegate sulla stessa materia.




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