XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 333




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle leggi sulla condizione dell'anziano, di seguito denominato "testo unico", che raccolga tutte le norme vigenti in materia alla data di emanazione del predetto testo unico.


Art. 2.

        1. Nel testo unico devono essere riprodotte, e ordinate secondo il contenuto e la materia, le norme che prevedono particolari trattamenti, ovvero deroghe o agevolazioni nei confronti delle persone anziane, e che non siano applicabili alle persone fisiche in generale.
        2. Il testo unico deve altresì distinguere in appositi capi le norme in materia sanitaria, quelle in materia pensionistica e quelle in materia di attività produttive, definendo di volta in volta con chiarezza il limite minimo di età delle persone cui si applicano le norme stesse.
        3. Eventuali materie diverse da quelle di cui al comma 2 devono essere distinte in appositi capi del testo unico.
        4. Qualora la legge disponga modifiche rilevanti al testo unico, il Governo provvede a ripubblicare un testo coordinato ed aggiornato del medesimo testo unico.


Art. 3.

        1. Dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui all'articolo 1, le nuove norme concernenti le persone anziane dovranno essere introdotte come modifiche al predetto testo unico.

Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
        2. Le disposizioni del testo unico avranno efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data sono abrogate tutte le norme incompatibili con il predetto testo unico.



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