XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 333
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico
delle leggi sulla condizione dell'anziano, di seguito
denominato "testo unico", che raccolga tutte le norme vigenti
in materia alla data di emanazione del predetto testo
unico.
Art. 2.
1. Nel testo unico devono essere riprodotte, e ordinate
secondo il contenuto e la materia, le norme che prevedono
particolari trattamenti, ovvero deroghe o agevolazioni nei
confronti delle persone anziane, e che non siano applicabili
alle persone fisiche in generale.
2. Il testo unico deve altresì distinguere in appositi
capi le norme in materia sanitaria, quelle in materia
pensionistica e quelle in materia di attività produttive,
definendo di volta in volta con chiarezza il limite minimo di
età delle persone cui si applicano le norme stesse.
3. Eventuali materie diverse da quelle di cui al comma 2
devono essere distinte in appositi capi del testo unico.
4. Qualora la legge disponga modifiche rilevanti al testo
unico, il Governo provvede a ripubblicare un testo coordinato
ed aggiornato del medesimo testo unico.
Art. 3.
1. Dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui
all'articolo 1, le nuove norme concernenti le persone anziane
dovranno essere introdotte come modifiche al predetto testo
unico.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Le disposizioni del testo unico avranno efficacia a
decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere
dalla stessa data sono abrogate tutte le norme incompatibili
con il predetto testo unico.