XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 332
Onorevoli Colleghi! - La legge 13 maggio 1985, n. 190,
modificando il primo comma dell'articolo 2095 del codice
civile, anche se in ritardo rispetto ad altri Paesi europei,
ha sancito il riconoscimento giuridico dei quadri,
specificandone la figura professionale come distinta da quelle
degli impiegati e dei dirigenti: riconoscimento al quale la
presentatrice della presente proposta di legge ha contribuito
tramite la raccolta delle firme necessarie per la prima
proposta di legge di iniziativa popolare.
L'iniziativa legislativa muoveva dalla valutazione della
nuova realtà del mondo del lavoro determinata dalle
innovazioni tecnologiche e di organizzazione d'impresa e
quindi dai mutamenti della fisionomia, anche sociale, dei
prestatori di lavoro subordinato con l'emergere, appunto, di
una nuova e distinta professionalità: quella dei quadri.
La legge ha avuto l'innegabile merito di aver reso
visibile questa figura di lavoratore rimasta compressa in un
profilo impiegatizio e ne ha accentuato la posizione di
rilievo assunta sia nei processi di modernizzazione delle
imprese, sia nell'ottimizzazione delle dinamiche
accrescitivo-produttive, sia, infine, nel raggiungimento degli
obiettivi di competitività aziendali.
Il riconoscimento giuridico di questa nuova categoria di
lavoratori ha comportato sicuramente che lo spazio e le
agibilità - malgrado i forti ostacoli frapposti - siano andati
nel tempo sempre più approfondendosi e non già per una
strumentale rivendicazione di parte o per faziosità
corporativa, ma per la necessità di proporzionare i tempi di
adeguamento tecnologico con i ritmi di sviluppo del
mercato.
Il significativo riconoscimento della categoria, su scala
europea, è stato anche attestato dalla delibera del 25 giugno
1993 della Commissione affari sociali del Parlamento europeo
che ha rimarcato l'elevato livello di qualificazione raggiunto
dai quadri e la loro influenza nelle gestioni di impresa.
Peraltro, in Italia, la legge n. 190 del 1985 -
caratterizzata da un impianto incompleto e difettivo, che
rispondeva più ad esigenze di compromesso che a dare una
puntuale risposta alle problematiche sociali e produttive che
la avevano determinata - ha denunciato, tra le altre, due
gravi carenze: la prima in ordine all'applicazione della
stessa legge, applicazione spesso evasa, distorta o riduttiva;
la seconda rispetto al problema della rappresentanza della
categoria.
Così, riguardo all'applicazione, i rinnovi contrattuali
posteriori alla emanazione della legge portarono, ad esempio,
nel settore chimico al riconoscimento di meno di un terzo dei
quadri realmente impiegati ed in quello metalmeccanico del
solo 10 per cento. In molti contratti, inoltre, il "quadro" è
posto nello stesso livello con gli impiegati e, sul piano
economico, la distinzione annunciata dall'articolo 2095 - ma
soprattutto le mansioni effettivamente svolte - hanno
comportato aggiuntivi retributivi dal differenziale
inconsistente rispetto al parametro impiegatizio.
In molte aziende, poi, la legge è stata completamente
disattesa (non ponendo la stessa sanzioni in tale ipotesi),
non dando corso alla previsione del legislatore di darle
compiutezza attraverso la contrattazione collettiva. Ciò è
potuto avvenire attraverso un intreccio di operazioni ed
accordi tra parti che si sono avvalse di una interpretazione
utilitaria della legge n. 190 del 1985, soprattutto del comma
2 dell'articolo 2, nonché del disposto dei successivi articoli
3 e 4.
Si è così avuta una lunga serie di vertenze giudiziali,
anche individuali come quelle relative al diritto alla
qualifica anche in assenza della prevista contrattazione
collettiva, che si è definita in positivo solo con la sentenza
della Corte di cassazione n. 2246 del 27 febbraio 1995,
intervenuta, peraltro dopo diverse pronuncie negative, a
distanza di dieci anni dalla legge introduttiva della figura
dei quadri. Ma si tratta solo di un aspetto: rimane non ancora
affrontato il complesso delle problematiche normative di
interesse dei quadri.
Ciò ha provocato nella categoria, già vilipesa e
misconosciuta, dissapori e malcontenti, con forti
ripercussioni nella tenuta lavorativa ad alto livello, anche
in relazione all'accresciuto ritardo nei confronti degli
omologhi settori europei. Peraltro non è stata solo la
controversia in merito alla precettività della legge ad aver
prodotto questa serie di carenze ed inattuazioni, ma anche
l'ambigua ed inefficace configurazione che la nostra
legislazione dà ai movimenti dei lavoratori.
Questa configurazione favorisce - anche e forse più dopo
l'esito referendario - i sindacati cosiddetti "maggiormente
rappresentativi" e li privilegia in ordine alla legittimazione
alla rappresentanza, comportando per questi - e, di fatto,
solo per questi - prerogative esclusive sia nella stipula che
nella successiva applicazione e gestione dei contratti.
All'interno di questa composizione, fondata sulla presunzione
di rappresentatività, vengono poi recluse le rappresentanze
delle singole unità e categorie impedendo loro qualsiasi
presenza negoziale e costringendole, così, a "subire"
l'esercizio di una delega a rappresentarle che esse protestano
non aver mai conferito.
Anche, infine, la recente esperienza delle rappresentanze
sindacali unitarie - sbandierate come apertura alle
specificità e professionalità, e quindi come risposta alle
istanze di una diversa rappresentanza - si è dimostrata, in
concreto, profondamente deludente e mistificatoria: i collegi
di professionalità specifiche, come i quadri, non vengono
pressoché mai costituiti e laddove sono previsti sono ammesse
solo liste dei sindacati confederali.
In attesa, quindi, di ulteriori integrazioni legislative
coerenti con le garanzie costituzionali più generali ed
afferenti non solo la libertà dei lavoratori, ma anche il
concetto di beneficio sociale della rappresentanza più
effettiva - garanzie queste espropriate, anche, purtroppo, con
un supporto legislativo e giurisprudenziale - la modifica alla
legge n. 190 del 1985 si rende ancor più necessaria ed
indifferibile per il mancato bilanciamento tra ordine
precettivo della norma ed ordine contrattuale delle
rappresentanze.
La stessa Corte costituzionale, peraltro, fin dal 1990, ha
posto - con la sentenza n. 30 del 18-26 gennaio 1990 - un
autorevole invito al Parlamento a prendere atto delle nuove
realtà emerse nel mondo del lavoro, proprio sottolineando le
incisive trasformazioni verificatesi nel sistema produttivo,
rimarcando l'attenuazione dell'idoneità del modello disegnato
nell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a
rispecchiare l'effettività della rappresentatività e
sollecitando l'approntamento di nuove regole ispirate alla
valorizzazione dell'effettivo consenso.
Vi è, poi, la necessità di definire, in termini reali e
non dichiaratori, l'estensione della normativa nei settori del
pubblico impiego, avviando, con questa, un cambiamento nel
senso di una effettiva responsabilizzazione e concreto
riconoscimento della professionalità.
La presente proposta di legge si propone di dare
riconoscimento all'esistenza delle organizzazioni, specifiche
della categoria dei quadri, il cui fondamento legislativo
risale al 1985, e, conseguentemente, riconoscerne il diritto
alla effettiva titolarità della rappresentanza anche affinché,
nell'ambito della contrattazione, trovi concretezza la tutela
degli interessi legittimi di una categoria strategica per le
imprese e l'economia del Paese.
Occorre, in proposito, sottolineare come la passata
frammentarietà delle associazioni della categoria dei quadri -
troppo spesso alibi per disconoscerne le capacità ed
effettività di rappresentanza e, anziché sostenerle per
favorirne l'aggregazione, porle in condizione di
ghettizzazione - è andata, nel tempo, ricomponendosi. Decisivo
esempio è la costituzione della Confederazione unitaria dei
quadri - nella quale si sono già unificate cinque "storiche"
organizzazioni (ANQUI, Confederquadri, Federquadri, Italquadri
e SINFUB) - che copre l'intero arco dei settori produttivi e
vanta un'ampia, radicata e, certamente, maggioritaria
rappresentatività della categoria.
Vale considerare, incidentalmente, che, probabilmente,
anche manifestazioni oggi difficilmente gestibili come quelle
dei settori dei piloti e controllori di volo, delle ferrovie,
delle poste e dei servizi (si pensi alle aziende
municipalizzate), sarebbero meglio comprese e meno esasperate
se le stesse emergessero mediate e riparametrate all'interno
di una categoria storicamente caratterizzata da un alto senso
di disponibile responsabilità che, però, giustamente pretende
e deve ottenere, in armonia di quanto si è già realizzato in
altri Paesi europei, la dignità di un suo specifico
status giuridico e normativo.
Dalle considerazioni che precedono, possono individuarsi
alcune linee essenziali di modifica ed integrazione della
legge n. 190 del 1985:
a) una più precisa definizione dei requisiti di
appartenenza alla categoria dei quadri con l'indicazione di un
profilo, "vincolante", di valenza generale, da specificare,
poi, in via ulteriore, in sede di contrattazione;
b) agibilità reale sul piano contrattuale e su
quello della cosiddetta legislazione di sostegno per le
organizzazioni sindacali intersettoriali rappresentative della
categoria che, per la loro caratterizzazione di presenza nei
diversi settori produttivi con dimensione nazionale, possono
dare garanzia di bilanciamento delle istanze in una più ampia
logica di solidale contemperamento;
c) previsione, in caso di non osservanza da parte
delle imprese della normativa prevista dalla legge, della
percorribilità di una composizione arbitrale e di un
deterrente di tipo non sanzionatorio (che potrebbe porre
problemi di legittimità) ma di esclusione;
d) previsioni in ordine alla formazione ed alla
informazione;
e) puntualizzazione rispetto alle problematiche
delle innovazioni ed invenzioni, delle responsabilità civile e
della iscrizione agli albi professionali;
f) istituzione, presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di un Osservatorio nazionale sui
quadri;
g) presenza delle organizzazioni dei quadri in
organismi ed enti pubblici nei quali sono previste
rappresentanze delle categorie produttive;
h) delega al Governo, data la complessità della
materia di riferimento, ai fini dell'effettivo adeguamento
della normativa dei pubblici dipendenti rispetto alla legge n.
190 del 1985, come modificata, in applicazione della
previsione di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.