XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 332




        Onorevoli Colleghi! - La legge 13 maggio 1985, n. 190, modificando il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile, anche se in ritardo rispetto ad altri Paesi europei, ha sancito il riconoscimento giuridico dei quadri, specificandone la figura professionale come distinta da quelle degli impiegati e dei dirigenti: riconoscimento al quale la presentatrice della presente proposta di legge ha contribuito tramite la raccolta delle firme necessarie per la prima proposta di legge di iniziativa popolare.
        L'iniziativa legislativa muoveva dalla valutazione della nuova realtà del mondo del lavoro determinata dalle innovazioni tecnologiche e di organizzazione d'impresa e quindi dai mutamenti della fisionomia, anche sociale, dei prestatori di lavoro subordinato con l'emergere, appunto, di una nuova e distinta professionalità: quella dei quadri.
        La legge ha avuto l'innegabile merito di aver reso visibile questa figura di lavoratore rimasta compressa in un profilo impiegatizio e ne ha accentuato la posizione di rilievo assunta sia nei processi di modernizzazione delle imprese, sia nell'ottimizzazione delle dinamiche accrescitivo-produttive, sia, infine, nel raggiungimento degli obiettivi di competitività aziendali.
        Il riconoscimento giuridico di questa nuova categoria di lavoratori ha comportato sicuramente che lo spazio e le agibilità - malgrado i forti ostacoli frapposti - siano andati nel tempo sempre più approfondendosi e non già per una strumentale rivendicazione di parte o per faziosità corporativa, ma per la necessità di proporzionare i tempi di adeguamento tecnologico con i ritmi di sviluppo del mercato.
        Il significativo riconoscimento della categoria, su scala europea, è stato anche attestato dalla delibera del 25 giugno 1993 della Commissione affari sociali del Parlamento europeo che ha rimarcato l'elevato livello di qualificazione raggiunto dai quadri e la loro influenza nelle gestioni di impresa.
        Peraltro, in Italia, la legge n. 190 del 1985 - caratterizzata da un impianto incompleto e difettivo, che rispondeva più ad esigenze di compromesso che a dare una puntuale risposta alle problematiche sociali e produttive che la avevano determinata - ha denunciato, tra le altre, due gravi carenze: la prima in ordine all'applicazione della stessa legge, applicazione spesso evasa, distorta o riduttiva; la seconda rispetto al problema della rappresentanza della categoria.
        Così, riguardo all'applicazione, i rinnovi contrattuali posteriori alla emanazione della legge portarono, ad esempio, nel settore chimico al riconoscimento di meno di un terzo dei quadri realmente impiegati ed in quello metalmeccanico del solo 10 per cento. In molti contratti, inoltre, il "quadro" è posto nello stesso livello con gli impiegati e, sul piano economico, la distinzione annunciata dall'articolo 2095 - ma soprattutto le mansioni effettivamente svolte - hanno comportato aggiuntivi retributivi dal differenziale inconsistente rispetto al parametro impiegatizio.
        In molte aziende, poi, la legge è stata completamente disattesa (non ponendo la stessa sanzioni in tale ipotesi), non dando corso alla previsione del legislatore di darle compiutezza attraverso la contrattazione collettiva. Ciò è potuto avvenire attraverso un intreccio di operazioni ed accordi tra parti che si sono avvalse di una interpretazione utilitaria della legge n. 190 del 1985, soprattutto del comma 2 dell'articolo 2, nonché del disposto dei successivi articoli 3 e 4.
        Si è così avuta una lunga serie di vertenze giudiziali, anche individuali come quelle relative al diritto alla qualifica anche in assenza della prevista contrattazione collettiva, che si è definita in positivo solo con la sentenza della Corte di cassazione n. 2246 del 27 febbraio 1995, intervenuta, peraltro dopo diverse pronuncie negative, a distanza di dieci anni dalla legge introduttiva della figura dei quadri. Ma si tratta solo di un aspetto: rimane non ancora affrontato il complesso delle problematiche normative di interesse dei quadri.
        Ciò ha provocato nella categoria, già vilipesa e misconosciuta, dissapori e malcontenti, con forti ripercussioni nella tenuta lavorativa ad alto livello, anche in relazione all'accresciuto ritardo nei confronti degli omologhi settori europei. Peraltro non è stata solo la controversia in merito alla precettività della legge ad aver prodotto questa serie di carenze ed inattuazioni, ma anche l'ambigua ed inefficace configurazione che la nostra legislazione dà ai movimenti dei lavoratori.
        Questa configurazione favorisce - anche e forse più dopo l'esito referendario - i sindacati cosiddetti "maggiormente rappresentativi" e li privilegia in ordine alla legittimazione alla rappresentanza, comportando per questi - e, di fatto, solo per questi - prerogative esclusive sia nella stipula che nella successiva applicazione e gestione dei contratti. All'interno di questa composizione, fondata sulla presunzione di rappresentatività, vengono poi recluse le rappresentanze delle singole unità e categorie impedendo loro qualsiasi presenza negoziale e costringendole, così, a "subire" l'esercizio di una delega a rappresentarle che esse protestano non aver mai conferito.
        Anche, infine, la recente esperienza delle rappresentanze sindacali unitarie - sbandierate come apertura alle specificità e professionalità, e quindi come risposta alle istanze di una diversa rappresentanza - si è dimostrata, in concreto, profondamente deludente e mistificatoria: i collegi di professionalità specifiche, come i quadri, non vengono pressoché mai costituiti e laddove sono previsti sono ammesse solo liste dei sindacati confederali.
        In attesa, quindi, di ulteriori integrazioni legislative coerenti con le garanzie costituzionali più generali ed afferenti non solo la libertà dei lavoratori, ma anche il concetto di beneficio sociale della rappresentanza più effettiva - garanzie queste espropriate, anche, purtroppo, con un supporto legislativo e giurisprudenziale - la modifica alla legge n. 190 del 1985 si rende ancor più necessaria ed indifferibile per il mancato bilanciamento tra ordine precettivo della norma ed ordine contrattuale delle rappresentanze.
        La stessa Corte costituzionale, peraltro, fin dal 1990, ha posto - con la sentenza n. 30 del 18-26 gennaio 1990 - un autorevole invito al Parlamento a prendere atto delle nuove realtà emerse nel mondo del lavoro, proprio sottolineando le incisive trasformazioni verificatesi nel sistema produttivo, rimarcando l'attenuazione dell'idoneità del modello disegnato nell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a rispecchiare l'effettività della rappresentatività e sollecitando l'approntamento di nuove regole ispirate alla valorizzazione dell'effettivo consenso.
        Vi è, poi, la necessità di definire, in termini reali e non dichiaratori, l'estensione della normativa nei settori del pubblico impiego, avviando, con questa, un cambiamento nel senso di una effettiva responsabilizzazione e concreto riconoscimento della professionalità.
        La presente proposta di legge si propone di dare riconoscimento all'esistenza delle organizzazioni, specifiche della categoria dei quadri, il cui fondamento legislativo risale al 1985, e, conseguentemente, riconoscerne il diritto alla effettiva titolarità della rappresentanza anche affinché, nell'ambito della contrattazione, trovi concretezza la tutela degli interessi legittimi di una categoria strategica per le imprese e l'economia del Paese.
        Occorre, in proposito, sottolineare come la passata frammentarietà delle associazioni della categoria dei quadri - troppo spesso alibi per disconoscerne le capacità ed effettività di rappresentanza e, anziché sostenerle per favorirne l'aggregazione, porle in condizione di ghettizzazione - è andata, nel tempo, ricomponendosi. Decisivo esempio è la costituzione della Confederazione unitaria dei quadri - nella quale si sono già unificate cinque "storiche" organizzazioni (ANQUI, Confederquadri, Federquadri, Italquadri e SINFUB) - che copre l'intero arco dei settori produttivi e vanta un'ampia, radicata e, certamente, maggioritaria rappresentatività della categoria.
        Vale considerare, incidentalmente, che, probabilmente, anche manifestazioni oggi difficilmente gestibili come quelle dei settori dei piloti e controllori di volo, delle ferrovie, delle poste e dei servizi (si pensi alle aziende municipalizzate), sarebbero meglio comprese e meno esasperate se le stesse emergessero mediate e riparametrate all'interno di una categoria storicamente caratterizzata da un alto senso di disponibile responsabilità che, però, giustamente pretende e deve ottenere, in armonia di quanto si è già realizzato in altri Paesi europei, la dignità di un suo specifico status giuridico e normativo.
        Dalle considerazioni che precedono, possono individuarsi alcune linee essenziali di modifica ed integrazione della legge n. 190 del 1985:

            a) una più precisa definizione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri con l'indicazione di un profilo, "vincolante", di valenza generale, da specificare, poi, in via ulteriore, in sede di contrattazione;

            b) agibilità reale sul piano contrattuale e su quello della cosiddetta legislazione di sostegno per le organizzazioni sindacali intersettoriali rappresentative della categoria che, per la loro caratterizzazione di presenza nei diversi settori produttivi con dimensione nazionale, possono dare garanzia di bilanciamento delle istanze in una più ampia logica di solidale contemperamento;

            c) previsione, in caso di non osservanza da parte delle imprese della normativa prevista dalla legge, della percorribilità di una composizione arbitrale e di un deterrente di tipo non sanzionatorio (che potrebbe porre problemi di legittimità) ma di esclusione;

            d) previsioni in ordine alla formazione ed alla informazione;

            e) puntualizzazione rispetto alle problematiche delle innovazioni ed invenzioni, delle responsabilità civile e della iscrizione agli albi professionali;

            f) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Osservatorio nazionale sui quadri;

            g) presenza delle organizzazioni dei quadri in organismi ed enti pubblici nei quali sono previste rappresentanze delle categorie produttive;

            h) delega al Governo, data la complessità della materia di riferimento, ai fini dell'effettivo adeguamento della normativa dei pubblici dipendenti rispetto alla legge n. 190 del 1985, come modificata, in applicazione della previsione di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.




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