XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 332




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Nella legge 13 maggio 1985, n. 190, nel titolo, la parola "intermedi" è soppressa.
        2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2, nonché gli articoli 3, 4 e 5 della citata legge n. 190 del 1985 sono abrogati.


Art. 2.

        1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono, con carattere continuativo ed elevata professionalità, funzioni di rilevante importanza ai fini della programmazione, gestione, sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, quali, tra l'altro:

            a) funzioni di responsabilità in rappresentanza del datore di lavoro;

            b) funzioni di sovraintendenza o coordinamento dell'attività di altri lavoratori;

            c) funzioni tecniche o amministrative di rilevanti caratteristiche professionali.

        2. Ulteriori requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri, con apposite specificazioni in relazione a ciascun ramo di produzione ed alla particolare struttura organizzativa dell'impresa, sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, regionale, provinciale o aziendale con la partecipazione delle organizzazioni sindacali intersettoriali rappresentative della categoria stessa sul piano nazionale.
        3. Specifiche rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri in ogni unità produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali di cui al comma 2. Nell'ambito di aziende con più unità produttive dette rappresentanze sindacali possono istituire organi di collegamento.
        4. Nei confronti dei quadri e delle loro rappresentanze trovano diretta attuazione le disposizioni di cui al Titolo III, articoli da 20 a 27, e al Titolo IV della legge 20 maggio 1970, n. 300.


Art. 3.

        1. Nei confronti delle imprese che non abbiano dato attuazione alla previsione di cui all'articolo 2, comma 2, fatta salva ogni altra tutela giudiziale dei diritti dei lavoratori, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
        2. Le organizzazioni aziendali dei quadri rappresentative all'interno di ciascuna impresa, nell'ipotesi di cui al comma 1, possono ricorrere alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, che provvede alla costituzione di un collegio arbitrale cui è demandato il compito di verificare, nei confronti di ciascun prestatore di lavoro, il possesso dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri.
        3. Il collegio arbitrale di cui al comma 2 è composto da un rappresentante per ciascuna delle parti, nonché da un membro scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, nominato dal direttore della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. I membri del collegio sono convocati entro venti giorni dalla presentazione del ricorso e il lodo arbitrale è pronunciato entro il mese successivo. La decisione del collegio arbitrale è vincolante per il datore di lavoro.
        4. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 è sospesa la concessione delle agevolazioni, delle incentivazioni e dei benefici fiscali sugli oneri previdenziali previsti dalle leggi vigenti in materia, nonché la partecipazione agli appalti pubblici.
        5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

        1. La funzione di quadro comporta, anche se non ulteriormente specificato in sede di contrattazione collettiva, il diritto a:

            a) la partecipazione alla formazione delle decisioni che investono l'attività professionale svolta;

            b) la piena disponibilità, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, di tutte le informazioni necessarie connesse all'espletamento delle mansioni svolte, nonché alla politica aziendale generale;

            c) un costante aggiornamento ed una adeguata formazione continua, articolati secondo percorsi di attività formativa specifica, mirati anche ad una formazione generale del tipo manageriale.

        2. In considerazione della peculiare posizione dei quadri nella organizzazione aziendale e della loro conseguente responsabilizzazione ai fini dell'impresa, le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria dovranno essere destinatarie di informazioni su ogni utile elemento connesso con lo svolgimento delle funzioni ricoperte dai quadri, in particolare su: programmi di investimento, ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento di impianti, strutture e processi di informatizzazione; studi, ricerche e previsione di introduzione di nuove tecnologie; qualità dell'ambiente e sicurezza sul lavoro.


Art. 5.

        1. Ferme restando le disposizioni di cui al libro V, titolo IX, del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia, per la utilizzazione da parte dell'impresa, ed ai fini della determinazione del corrispettivo economico da riconoscere ai quadri, in sede di contrattazione collettiva devono essere definite le modalità tecniche di valutazione dei benefici derivanti all'impresa a seguito di invenzioni da essi realizzate, nonché a seguito di innovazioni di rilevante importanza dai medesimi introdotte, segnatamente nel campo dei metodi, dei processi e dell'organizzazione del lavoro aziendale purché dette innovazioni od invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro contrattualmente stabilita.
        2. Il datore di lavoro è obbligato a tenere indenne il quadro, nello svolgimento dell'attività lavorativa, dalla responsabilità civile nei confronti di terzi, anche conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali nonché a sostenere le eventuali spese giudiziali, comprensive della parcella del difensore di fiducia del lavoratore, anche nelle ipotesi di procedimento penale, salvo rivalsa in caso di condanna del lavoratore per dolo o colpa grave con sentenza passata in giudicato. A tali fini il datore di lavoro deve stipulare un apposito contratto di assicurazione, anche in forma collettiva. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i dipendenti che, a causa delle mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.
        3. I quadri possono iscriversi liberamente agli albi professionali, se provvisti dei relativi requisiti per l'iscrizione. Nel caso in cui l'impresa richieda al quadro, anche se in forma episodica, prestazioni professionali abilitate da tale requisito deve assumersi l'onere della quota annua di iscrizione all'albo.


Art. 6.

        1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Osservatorio nazionale sui quadri cui è demandato il compito di verificare l'applicazione della presente legge, inviando una relazione annuale al Parlamento.
        2. Dell'Osservatorio, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fanno parte:

            a) su designazione del rispettivo Ministro ed in ragione di uno per ciascun Ministero, i competenti direttori generali dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché dei Dipartimenti per il coordinamento delle politiche comunitarie e della funzione pubblica;

            b) cinque rappresentanti della categoria dei quadri, con mandato di durata triennale, nominati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali intersettoriali rappresentative sul piano nazionale della categoria stessa.

        3. L'Osservatorio nazionale sui quadri, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture centrali e periferiche delle amministrazioni e degli enti pubblici, previa emanazione delle necessarie direttive da parte dei ministri competenti. L'Osservatorio si avvale altresì della collaborazione dei comitati regionali di cui al comma 4.
        4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti i criteri per l'istituzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di comitati di osservazione regionale sui quadri presso le Direzioni regionali del lavoro e della massima occupazione.
        5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio nazionale sui quadri, riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione della presente legge e sulle altre eventuali risultanze connesse.
        6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale di statistica e gli altri enti pubblici, che operano rilevazione ed elaborazione di dati statistici nell'ambito del mondo del lavoro, provvedono ad aggiornare la propria modulistica, includendo nuovi e specifici codici riferiti alla categoria dei quadri e comunicando i relativi dati all'Osservatorio nazionale ed ai Comitati di osservazione regionali sui quadri.


Art. 7.

        1. Lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali intersettoriali rappresentative a livello nazionale della categoria dei quadri sono chiamati a partecipare agli organismi, comitati e commissioni di gestione degli enti pubblici nazionali e degli enti comunitari ed internazionali nei quali sono previste rappresentanze delle categorie produttive.


Art. 8.

        1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme di adeguamento, sulla base dei princìpi della legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificata dalla presente legge, della normativa sul pubblico impiego, anche attraverso i procedimenti e gli accordi collettivi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.


Art. 9.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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