XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 332
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Nella legge 13 maggio 1985, n. 190, nel titolo, la
parola "intermedi" è soppressa.
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2, nonché gli articoli 3, 4
e 5 della citata legge n. 190 del 1985 sono abrogati.
Art. 2.
1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di
lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria
dei dirigenti, svolgono, con carattere continuativo ed elevata
professionalità, funzioni di rilevante importanza ai fini
della programmazione, gestione, sviluppo e dell'attuazione
degli obiettivi dell'impresa, quali, tra l'altro:
a) funzioni di responsabilità in rappresentanza
del datore di lavoro;
b) funzioni di sovraintendenza o coordinamento
dell'attività di altri lavoratori;
c) funzioni tecniche o amministrative di rilevanti
caratteristiche professionali.
2. Ulteriori requisiti di appartenenza alla categoria dei
quadri, con apposite specificazioni in relazione a ciascun
ramo di produzione ed alla particolare struttura organizzativa
dell'impresa, sono definiti in sede di contrattazione
collettiva nazionale, regionale, provinciale o aziendale con
la partecipazione delle organizzazioni sindacali
intersettoriali rappresentative della categoria stessa sul
piano nazionale.
3. Specifiche rappresentanze sindacali aziendali possono
essere costituite ad iniziativa dei lavoratori appartenenti
alla categoria dei quadri in ogni unità produttiva nell'ambito
delle associazioni sindacali di cui al comma 2. Nell'ambito di
aziende con più unità produttive dette rappresentanze
sindacali possono istituire organi di collegamento.
4. Nei confronti dei quadri e delle loro rappresentanze
trovano diretta attuazione le disposizioni di cui al Titolo
III, articoli da 20 a 27, e al Titolo IV della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Art. 3.
1. Nei confronti delle imprese che non abbiano dato
attuazione alla previsione di cui all'articolo 2, comma 2,
fatta salva ogni altra tutela giudiziale dei diritti dei
lavoratori, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3
e 4 del presente articolo.
2. Le organizzazioni aziendali dei quadri rappresentative
all'interno di ciascuna impresa, nell'ipotesi di cui al comma
1, possono ricorrere alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente, che provvede alla costituzione di
un collegio arbitrale cui è demandato il compito di
verificare, nei confronti di ciascun prestatore di lavoro, il
possesso dei requisiti di appartenenza alla categoria dei
quadri.
3. Il collegio arbitrale di cui al comma 2 è composto da
un rappresentante per ciascuna delle parti, nonché da un
membro scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo,
nominato dal direttore della direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente. I membri del collegio sono
convocati entro venti giorni dalla presentazione del ricorso e
il lodo arbitrale è pronunciato entro il mese successivo. La
decisione del collegio arbitrale è vincolante per il datore di
lavoro.
4. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 è sospesa
la concessione delle agevolazioni, delle incentivazioni e dei
benefici fiscali sugli oneri previdenziali previsti dalle
leggi vigenti in materia, nonché la partecipazione agli
appalti pubblici.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano
decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 4.
1. La funzione di quadro comporta, anche se non
ulteriormente specificato in sede di contrattazione
collettiva, il diritto a:
a) la partecipazione alla formazione delle
decisioni che investono l'attività professionale svolta;
b) la piena disponibilità, ai fini dell'esercizio
delle proprie funzioni, di tutte le informazioni necessarie
connesse all'espletamento delle mansioni svolte, nonché alla
politica aziendale generale;
c) un costante aggiornamento ed una adeguata
formazione continua, articolati secondo percorsi di attività
formativa specifica, mirati anche ad una formazione generale
del tipo manageriale.
2. In considerazione della peculiare posizione dei quadri
nella organizzazione aziendale e della loro conseguente
responsabilizzazione ai fini dell'impresa, le organizzazioni
sindacali rappresentative della categoria dovranno essere
destinatarie di informazioni su ogni utile elemento connesso
con lo svolgimento delle funzioni ricoperte dai quadri, in
particolare su: programmi di investimento, ristrutturazione,
ammodernamento ed ampliamento di impianti, strutture e
processi di informatizzazione; studi, ricerche e previsione di
introduzione di nuove tecnologie; qualità dell'ambiente e
sicurezza sul lavoro.
Art. 5.
1. Ferme restando le disposizioni di cui al libro V,
titolo IX, del codice civile e le leggi speciali vigenti in
materia, per la utilizzazione da parte dell'impresa, ed ai
fini della determinazione del corrispettivo economico da
riconoscere ai quadri, in sede di contrattazione collettiva
devono essere definite le modalità tecniche di valutazione dei
benefici derivanti all'impresa a seguito di invenzioni da essi
realizzate, nonché a seguito di innovazioni di rilevante
importanza dai medesimi introdotte, segnatamente nel campo dei
metodi, dei processi e dell'organizzazione del lavoro
aziendale purché dette innovazioni od invenzioni non
costituiscano oggetto della prestazione di lavoro
contrattualmente stabilita.
2. Il datore di lavoro è obbligato a tenere indenne il
quadro, nello svolgimento dell'attività lavorativa, dalla
responsabilità civile nei confronti di terzi, anche
conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni
contrattuali nonché a sostenere le eventuali spese giudiziali,
comprensive della parcella del difensore di fiducia del
lavoratore, anche nelle ipotesi di procedimento penale, salvo
rivalsa in caso di condanna del lavoratore per dolo o colpa
grave con sentenza passata in giudicato. A tali fini il datore
di lavoro deve stipulare un apposito contratto di
assicurazione, anche in forma collettiva. La stessa
assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in
favore di tutti i dipendenti che, a causa delle mansioni
svolte, sono particolarmente esposti al rischio di
responsabilità civile verso terzi.
3. I quadri possono iscriversi liberamente agli albi
professionali, se provvisti dei relativi requisiti per
l'iscrizione. Nel caso in cui l'impresa richieda al quadro,
anche se in forma episodica, prestazioni professionali
abilitate da tale requisito deve assumersi l'onere della quota
annua di iscrizione all'albo.
Art. 6.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è istituito l'Osservatorio
nazionale sui quadri cui è demandato il compito di verificare
l'applicazione della presente legge, inviando una relazione
annuale al Parlamento.
2. Dell'Osservatorio, i cui componenti sono nominati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
fanno parte:
a) su designazione del rispettivo Ministro ed in
ragione di uno per ciascun Ministero, i competenti direttori
generali dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
nonché dei Dipartimenti per il coordinamento delle politiche
comunitarie e della funzione pubblica;
b) cinque rappresentanti della categoria dei
quadri, con mandato di durata triennale, nominati con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su
designazione delle organizzazioni sindacali intersettoriali
rappresentative sul piano nazionale della categoria stessa.
3. L'Osservatorio nazionale sui quadri, per lo svolgimento
dei propri compiti, si avvale delle strutture centrali e
periferiche delle amministrazioni e degli enti pubblici,
previa emanazione delle necessarie direttive da parte dei
ministri competenti. L'Osservatorio si avvale altresì della
collaborazione dei comitati regionali di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono stabiliti i criteri per l'istituzione, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
comitati di osservazione regionale sui quadri presso le
Direzioni regionali del lavoro e della massima occupazione.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio nazionale sui
quadri, riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri
sullo stato di attuazione della presente legge e sulle altre
eventuali risultanze connesse.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Istituto nazionale di statistica e gli altri enti pubblici,
che operano rilevazione ed elaborazione di dati statistici
nell'ambito del mondo del lavoro, provvedono ad aggiornare la
propria modulistica, includendo nuovi e specifici codici
riferiti alla categoria dei quadri e comunicando i relativi
dati all'Osservatorio nazionale ed ai Comitati di osservazione
regionali sui quadri.
Art. 7.
1. Lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
intersettoriali rappresentative a livello nazionale della
categoria dei quadri sono chiamati a partecipare agli
organismi, comitati e commissioni di gestione degli enti
pubblici nazionali e degli enti comunitari ed internazionali
nei quali sono previste rappresentanze delle categorie
produttive.
Art. 8.
1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la
funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti norme di adeguamento, sulla base dei princìpi della
legge 13 maggio 1985, n. 190, come modificata dalla presente
legge, della normativa sul pubblico impiego, anche attraverso
i procedimenti e gli accordi collettivi previsti dalla legge
29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.