XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 331




        Onorevoli Colleghi! - La legge istitutiva dell'ordine e dell'albo degli psicologi sta trovando lenta attuazione nel corso di questi ultimi anni, sebbene gravata da una serie di legacci amministrativi che, ancora oggi, danno luogo ad un contenzioso di difficile soluzione. Una delle attività particolarmente colpite dalla vischiosità delle pastoie burocratiche seguite all'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è la professione di psicoterapeuta ed il libero esercizio della psicoterapia. Si tratta di una disciplina che deve tutto il suo bagaglio culturale e la sua tradizione a liberi ricercatori formatisi e cresciuti nell'area privata, su posizioni spesso molto distanti da quelle assunte a base delle scelte della burocrazia ministeriale ed accademica. Un dato di fatto è comunque evidente e cioè l'indiscusso privilegio apportato dalla legge n. 56 del 1989 ai professionisti operanti nel settore pubblico, a discapito della libertà professionale degli psicoterapeuti dell'area privata. Prova ne sia che l'albo professionale degli psicologi è oggi interamente controllato non già da liberi professionisti, bensì da dipendenti pubblici.
        Un fattore particolarmente discriminante e lesivo del principio di libertà cui devono informarsi gli studi e le ricerche di elevato valore culturale è costituito dal complesso delle norme che regolano il riconoscimento delle scuole private abilitate a rilasciare titoli di studio legalmente validi, alla luce della loro successiva applicazione, ritardata e accompagnata dall'instaurarsi di un vasto contenzioso.
        La presente proposta di legge tende a porre rimedio alla situazione sopra prospettata, restituendo dignità e capacità di azione alla libera professione di psicoterapeuta ed alle scuole private di psicoterapia. Queste ultime sono state totalmente escluse dalla definizione dei criteri di valutazione e dalle sedi decisionali con cui si è provveduto al riconoscimento.
        In particolare, l'articolo 3 della proposta di legge stabilisce che siano gli ordini dei medici e degli psicologi a dare il riconoscimento giuridico alle scuole private di psicoterapia, mentre con l'articolo 10 si garantiscono quote proporzionali di rappresentanza negli organismi direttivi degli ordini, nel rispetto sia della componente pubblica che di quella privata.
        Il testo degli articoli della proposta di legge ripercorre integralmente la numerazione della legge n. 56 del 1989, soffermandosi su alcuni punti la cui rilevanza si riferisce, nel complesso, ad una migliore funzionalità delle norme già esistenti, con la sola eccezione degli articoli 3 e 10, sopra illustrati, nonché dell'articolo 16, che, sostituendo l'articolo 28 della citata legge n. 56 del 1989, istituisce e regolamenta il funzionamento della Federazione nazionale degli ordini degli psicologi, alla stregua della Federazione nazionale degli ordini dei medici. E' ovviamente modificato, con l'articolo 18, anche l'articolo 33 della citata legge n. 56 del 1989, che, rispetto a quello della legge vigente, consente, in via transitoria, l'accesso alla professione per coloro che abbiano ottenuto un titolo abilitante da scuole private riconosciute secondo il nuovo ordinamento proposto. L'articolo 19, che introduce l'articolo 33-bis, riconosce valore abilitante al superamento degli esami di Stato, venendo così a sanare situazioni di incertezza che vedono ancora in atto un vasto contenzioso.
        Onorevoli colleghi, l'approvazione delle norme qui proposte si rende quanto mai urgente ed essenziale per il ripristino di una sospesa correttezza scientifica e di ricerca che, ai livelli senz'altro elevatissimi in cui si svolge il dibattito tra diverse scuole psicoterapeutiche, deve essere garantita dal legislatore nel rispetto di fondamentali princìpi costituzionali.




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