XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 331
Onorevoli Colleghi! - La legge istitutiva dell'ordine e
dell'albo degli psicologi sta trovando lenta attuazione nel
corso di questi ultimi anni, sebbene gravata da una serie di
legacci amministrativi che, ancora oggi, danno luogo ad un
contenzioso di difficile soluzione. Una delle attività
particolarmente colpite dalla vischiosità delle pastoie
burocratiche seguite all'entrata in vigore della legge 18
febbraio 1989, n. 56, è la professione di psicoterapeuta ed il
libero esercizio della psicoterapia. Si tratta di una
disciplina che deve tutto il suo bagaglio culturale e la sua
tradizione a liberi ricercatori formatisi e cresciuti
nell'area privata, su posizioni spesso molto distanti da
quelle assunte a base delle scelte della burocrazia
ministeriale ed accademica. Un dato di fatto è comunque
evidente e cioè l'indiscusso privilegio apportato dalla legge
n. 56 del 1989 ai professionisti operanti nel settore
pubblico, a discapito della libertà professionale degli
psicoterapeuti dell'area privata. Prova ne sia che l'albo
professionale degli psicologi è oggi interamente controllato
non già da liberi professionisti, bensì da dipendenti
pubblici.
Un fattore particolarmente discriminante e lesivo del
principio di libertà cui devono informarsi gli studi e le
ricerche di elevato valore culturale è costituito dal
complesso delle norme che regolano il riconoscimento delle
scuole private abilitate a rilasciare titoli di studio
legalmente validi, alla luce della loro successiva
applicazione, ritardata e accompagnata dall'instaurarsi di un
vasto contenzioso.
La presente proposta di legge tende a porre rimedio alla
situazione sopra prospettata, restituendo dignità e capacità
di azione alla libera professione di psicoterapeuta ed alle
scuole private di psicoterapia. Queste ultime sono state
totalmente escluse dalla definizione dei criteri di
valutazione e dalle sedi decisionali con cui si è provveduto
al riconoscimento.
In particolare, l'articolo 3 della proposta di legge
stabilisce che siano gli ordini dei medici e degli psicologi a
dare il riconoscimento giuridico alle scuole private di
psicoterapia, mentre con l'articolo 10 si garantiscono quote
proporzionali di rappresentanza negli organismi direttivi
degli ordini, nel rispetto sia della componente pubblica che
di quella privata.
Il testo degli articoli della proposta di legge ripercorre
integralmente la numerazione della legge n. 56 del 1989,
soffermandosi su alcuni punti la cui rilevanza si riferisce,
nel complesso, ad una migliore funzionalità delle norme già
esistenti, con la sola eccezione degli articoli 3 e 10, sopra
illustrati, nonché dell'articolo 16, che, sostituendo
l'articolo 28 della citata legge n. 56 del 1989, istituisce e
regolamenta il funzionamento della Federazione nazionale degli
ordini degli psicologi, alla stregua della Federazione
nazionale degli ordini dei medici. E' ovviamente modificato,
con l'articolo 18, anche l'articolo 33 della citata legge n.
56 del 1989, che, rispetto a quello della legge vigente,
consente, in via transitoria, l'accesso alla professione per
coloro che abbiano ottenuto un titolo abilitante da scuole
private riconosciute secondo il nuovo ordinamento proposto.
L'articolo 19, che introduce l'articolo 33-bis,
riconosce valore abilitante al superamento degli esami di
Stato, venendo così a sanare situazioni di incertezza che
vedono ancora in atto un vasto contenzioso.
Onorevoli colleghi, l'approvazione delle norme qui
proposte si rende quanto mai urgente ed essenziale per il
ripristino di una sospesa correttezza scientifica e di ricerca
che, ai livelli senz'altro elevatissimi in cui si svolge il
dibattito tra diverse scuole psicoterapeutiche, deve essere
garantita dal legislatore nel rispetto di fondamentali
princìpi costituzionali.