XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 331




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - (Definizione della professione di psicologo). - 1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento in ambito psicologico per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione e riabilitazione, di sostegno e di terapia rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. L'ambito della professione di psicologo si estende alle attività di sperimentazione, ricerca e didattica connesse agli strumenti conoscitivi e di intervento utilizzati.
            2. E' riservata esclusivamente agli psicologi la somministrazione di test psicologici al di fuori di ogni contesto psichiatrico o psicoterapeutico".


Art. 2.

        1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "2. Le commissioni per l'esame di Stato sono costituite in tutte le regioni o province in cui ha sede l'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Ogni commissione è composta da sette membri, sei dei quali nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa designazione vincolante da parte degli ordini regionali o provinciali degli psicologi, ed uno nominato direttamente dal Ministro stesso. I nominativi di tali membri devono essere attinti da elenchi regionali appositamente istituiti, nei quali possono essere inseriti gli iscritti all'albo professionale da almeno tre anni".
        2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

        "2-‰á1bis. Gli esami di Stato consistono in una prova scritta vertente su argomenti scientifici di psicologia, una prova pratica concernente gli strumenti di interesse professionale di cui all'articolo 1, nonché una prova orale relativa agli argomenti delle prove scritta e pratica integrata da argomenti etico-giuridici attinenti alla professione di psicologo.
            2-‰á1ter. Gli esami di Stato hanno luogo ogni anno in due sessioni, indette con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Lo svolgimento delle prove d'esame è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere obbligatorio e vincolante del consiglio della Federazione nazionale degli ordini degli psicologi di cui all'articolo 28 della presente legge".

        3. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che abbiano effettuato il tirocinio pratico ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239".

        4. Il regolamento di cui al comma 2-ter dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, introdotto dal comma 2 del presente articolo, deve essere emanato entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

        1. L'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. - (Esercizio dell'attività psicoterapeutica). - 1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato allo svolgimento di uno specifico tirocinio di formazione personale e professionale che deve essere acquisita presso i centri pubblici o privati di cui al comma 2 nel quadro di corsi almeno quadriennali alla cui frequenza sono ammessi gli iscritti ai rispettivi albi ed i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia. Sono altresì autorizzati all'esercizio della psicoterapia coloro che abbiano conseguito il diploma rilasciato dalle scuole universitarie di specializzazione in psicologia clinica ed in psichiatria.
            2. I centri privati e pubblici di formazione in psicoterapia devono essere iscritti, in ogni regione o provincia, al registro istituito presso l'ordine degli psicologi, o al registro istituito presso l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ovvero a entrambi. Sia per gli psicologi che per i medici, la scelta del centro autorizzato, nel quale ricevere la formazione in psicoterapia, è libera e non vincolata dall'iscrizione di tale centro al registro regionale o provinciale del proprio ordine.
            3. L'iscrizione dei centri di cui al comma 2 nei registri di cui al medesimo comma è subordinata al giudizio di commissioni permanenti costituite presso ciascun ordine professionale e composte da undici membri designati dai rispettivi consigli degli ordini regionali o provinciali. Le istanze per l'iscrizione sono valutate dalle commissioni preposte entro il termine perentorio di tre mesi dal relativo inoltro; decorso inutilmente tale termine, l'istanza di iscrizione si intende accolta.
            4. Ogni cinque anni la commissione di cui al comma 3 dispone un controllo della sussistenza dei requisiti sulla base dei quali era stata concessa ogni singola iscrizione; questa può essere revocata qualora, in tale o in altra circostanza, la commissione valuti che detti requisiti siano venuti meno.
            5. Il reclamo avverso le decisioni di diniego assunte in applicazione del comma 4 del presente articolo si propone nei termini e nelle forme previste dagli articoli 17, 18 e 19 della presente legge".

Art. 4.

        1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "1. Sono istituiti gli albi degli psicologi in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Ogni albo è suddiviso in tre elenchi ove sono indicati, rispettivamente:

                a) coloro che esercitano la professione di psicologo in qualità di pubblici dipendenti;

                b) i docenti e ricercatori universitari ed i dipendenti degli enti statali e parastatali di ricerca;

                c) coloro che, avendo i titoli richiesti, non rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b)".

        2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "1-‰á1bis. Gli iscritti di cui alla lettera c) del comma 1 devono presentare una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, in cui attestino di non esercitare la professione in alcuna pubblica amministrazione".


Art. 5.

        1. L'articolo 5 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - (Istituzione degli ordini degli psicologi e della Federazione nazionale degli ordini degli psicologi). - 1. In ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano gli iscritti agli albi degli psicologi costituiscono i rispettivi ordini.
            2. L'insieme degli ordini regionali e provinciali di cui al comma 1 costituisce la Federazione nazionale degli ordini degli psicologi".

Art. 6.

        1. L'articolo 6 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 6. - (Istituzione di albi e ordini provinciali). - 1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in una provincia o in più province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, possono essere istituiti un nuovo albo e un nuovo ordine provinciali.
            2. L'istituzione di cui al comma 1 avviene con decreto del Ministro della giustizia, previo parere vincolante del consiglio della Federazione nazionale degli ordini.
            3. Al consiglio dell'ordine provinciale o interprovinciale istituito ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli degli ordini regionali o provinciali".


Art. 7.

        1. L'articolo 8 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 8. - (Modalità di iscrizione all'albo). - 1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine regionale o provinciale, allegando le attestazioni o certificazioni dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali. Per i primi cinque anni successivi all'esame di Stato, la tassa di iscrizione all'albo è ridotta del 50 per cento.
            2. I pubblici dipendenti devono provare se è loro consentito, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'esercizio della libera professione; a tale scopo è considerata prova valida solo il relativo nulla-osta dell'ente da cui dipendono. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione".

Art. 8.

        1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

            "2. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale provvede all'iscrizione entro due mesi dal ricevimento delle domande. Sulla base della relativa autocertificazione, il consiglio assegna l'interessato a uno dei tre elenchi di cui all'articolo 4, o delibera l'eventuale spostamento dell'assegnazione da un elenco all'altro per mutate condizioni lavorative".


Art. 9.

        1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

            "4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nonché specifica dell'assegnazione a uno dei tre elenchi previsti dall'articolo 4. Per i pubblici dipendenti è altresì obbligatoria l'annotazione dell'autorizzazione o del diniego, da parte dell'ente da cui dipendono, a esercitare la libera professione".

        2. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

        "4-‰á1bis. Agli albi degli psicologi e dei medici chirurghi è allegato un elenco aggiuntivo nel quale sono riportati i nominativi degli iscritti ai rispettivi albi abilitati all'esercizio della psicoterapia ai sensi degli articoli 3 e 35".


Art. 10.

        1. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: "il consiglio regionale o provinciale dell'ordine", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "il consiglio dell'ordine regionale o provinciale".

        2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale è composto da sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia inferiore a duecento, da nove membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia compreso fra duecento e cinquecento, da undici membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia compreso fra cinquecentouno e mille, e da quindici membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore a mille. I componenti il consiglio devono essere eletti fra gli iscritti all'albo, ai sensi della presente legge. All'interno del consiglio dell'ordine provinciale o regionale la proporzione numerica tra i consiglieri che al momento dell'elezione risultano assegnati ai diversi elenchi in cui è suddiviso l'albo deve comunque corrispondere alla proporzione numerica esistente fra tutti gli iscritti, così come sono assegnati agli elenchi stessi; è comunque garantita la presenza nel consiglio di almeno un rappresentante di ciascun elenco, in persona di colui che ha ricevuto il più elevato numero di voti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei consiglieri non può ricoprire la carica per più di due volte consecutive".

        3. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è aggiunta la seguente:

        "l-bis) stabilisce, attenendosi alle linee guida fissate dal consiglio della Federazione nazionale degli ordini, i criteri per l'ammissione al registro dei centri privati di formazione in psicoterapia e per la tenuta di questo, e nomina, entro il termine perentorio di tre mesi dal proprio insediamento, la commissione prevista dall'articolo 3 per la valutazione delle istanze".

Art. 11.

        1. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 14. - (Riunione del consiglio dell'ordine regionale o provinciale). - 1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale è convocato dal presidente almeno una volta ogni due mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo.
            2. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi".


Art. 12.

        1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "2. La notificazione all'interessato avviene, a cura del segretario, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, ovvero tramite l'ufficiale giudiziario".

        2. Il comma 8 dell'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, che provvede ad introdurla nell'urna elettorale riservata all'elenco di appartenenza dell'elettore di cui al comma 1 dell'articolo 4. Sono nulle le preferenze riguardanti non appartenenti all'elenco dell'elettore".


Art. 13.

        1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "1. I componenti del seggio elettorale sono almeno quattro e sono scelti dal consiglio dell'ordine o dal commissario, tra coloro che ne abbiano fatto domanda almeno tre giorni prima dell'apertura delle votazioni; uno dei componenti ricopre l'incarico di presidente del seggio, uno quello di vicepresidente, gli altri quello di scrutatore".

        2. I commi 3 e 4 dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono sostituiti dai seguenti:

        "3. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti; il computo si effettua secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4, dal comma 2 dell'articolo 8 e dal comma 1 dell'articolo 12.
            4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti da coloro che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nella graduatoria dei risultati della votazione; per tale computo si applica il comma 3".

        3. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "2. I risultati delle elezioni sono comunicati, inoltre, al consiglio della Federazione nazionale degli ordini, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio dell'ordine regionale o provinciale".


Art. 14.

        1. L'articolo 24 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 24. - (Adunanza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale. Cariche). - 1. Il presidente del consiglio dell'ordine regionale o provinciale uscente o il commissario di cui all'articolo 16, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio dell'ordine regionale o provinciale e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere.
            2. Dell'elezione di cui al comma 1 è data comunicazione al consiglio della Federazione nazionale degli ordini e al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.
            3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente o il vicepresidente ne sono impediti, ne fa le veci il consigliere più anziano per età.
            4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, includendo nel computo le astensioni.
            5. In caso di parità dei voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto al procedimento; in tutte le altre materie prevale il voto del presidente, che ha facoltà di votare per ultimo".


Art. 15.

        1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "1. All'iscritto all'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione, o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità e al decoro della professione, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio dell'ordine regionale o provinciale una delle seguenti sanzioni disciplinari:

                a) avvertimento;

                b) censura;

                c) sospensione dall'esercizio professionale, ovunque esso sia praticato, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno;

                d) radiazione".
        2. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "1-‰á1bis. Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere inflitte dal consiglio dell'ordine regionale o provinciale anche quando la condotta contestata all'iscritto non sia esplicitamente contemplata nel codice deontologico di cui all'articolo 28, comma 8, lettera c)".

        3. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è abrogato.


Art. 16.

        1. L'articolo 28 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 28. - (Federazione nazionale degli ordini). - 1. La Federazione nazionale degli ordini, di seguito denominata "Federazione", è composta dai presidenti degli ordini regionali e provinciali.
            2. La Federazione elegge, al suo interno, il consiglio nazionale, composto di nove membri, che dura in carica tre anni; ciascuno dei consiglieri non può ricoprire la carica per più di due volte consecutive.
            3. L'elezione del consiglio nazionale avviene a scrutinio segreto: ciascun presidente dispone di un voto per ogni mille iscritti, o loro frazione, al rispettivo albo e riceve una scheda per ogni voto di sua spettanza; in ciascuna scheda non possono essere apposti più di tre nominativi.
            4. Il presidente più anziano convoca il consiglio nazionale entro il termine perentorio di un mese dall'elezione.
            5. Nella prima seduta il consiglio nazionale elegge, al suo interno, un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
            6. Il presidente del consiglio nazionale ha la rappresentanza della Federazione ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre disposizioni ovvero dalla Federazione.
            7. In caso di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente.
            8. La Federazione emana un regolamento interno per il proprio funzionamento ed esercita, in proprio o attraverso il consiglio nazionale, le seguenti attribuzioni:

                a) elabora le linee guida a cui gli ordini regionali e provinciali devono attenersi nella redazione dei propri regolamenti interni e nell'applicazione su base regionale e provinciale delle leggi e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

                b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Federazione, ne cura il patrimonio mobiliare e immobiliare, provvede alla redazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

                c) predispone ed aggiorna il codice deontologico vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione degli stessi iscritti tramite referendum;

                d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

                e) designa, a richiesta, i rappresentanti della professione negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

                f) cura la rappresentanza della professione presso gli organismi culturali e politici nazionali e sovranazionali ed esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici o privati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni che operano nell'ambito della formazione professionale;

                g) propone le tabelle delle tariffe professionali minime e massime e delle indennità, nonché i criteri per il rimborso delle spese, da approvare con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della sanità;

                h) determina i contributi annuali da corrispondere agli ordini da parte degli iscritti agli albi professionali, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione delle parcelle dei professionisti; determina, inoltre, la quota percentuale dei contributi annuali dovuta dagli ordini alla Federazione. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione degli ordini regionali e provinciali".

        2. La Federazione nazionale degli ordini di cui all'articolo 28 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è convocata per la prima volta dal Ministro della giustizia entro il termine perentorio di tre mesi dal completamento delle procedure elettorali relative ai consigli degli ordini regionali e provinciali di cui alla medesima legge n. 56 del 1989, come modificata dalla presente legge. L'elezione del consiglio nazionale da parte della Federazione nazionale deve avvenire nella seduta di insediamento della Federazione.


Art. 17.

        1. L'articolo 30 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:

        "Art. 30. - (Equipollenza dei titoli). - 1. All'esame di Stato di cui all'articolo 2 possono partecipare altresì i possessori di laurea o di titoli equivalenti o superiori in psicologia, conseguiti presso istituzioni universitarie straniere che siano riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane".


Art. 18.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono aggiunti i seguenti:

        "1-‰á1bis. All'esame di Stato di cui all'articolo 2 sono ammessi anche coloro che, alla data dell'11 marzo 2000, abbiano conseguito la laurea da almeno cinque anni in materie diverse dalla psicologia e che dichiarino e documentino di aver conseguito una formazione, almeno quadriennale, in un'area della psicologia presso enti privati o pubblici e di aver svolto successivamente, per almeno due anni, in modo preminente e continuativo, un'attività professionale corrispondente a tale formazione.
            1-‰á1ter. Gli ordini regionali e provinciali degli psicologi, in conformità ai criteri generali stabiliti dalla Federazione nazionale degli ordini, accertano la validità e la congruenza dei percorsi formativi e delle esperienze di cui al comma 1-bis e la relativa documentazione, rilasciando agli interessati, in caso di esito positivo, un nulla osta per l'ammissione agli esami di Stato.
            1-‰á1quater. Il reclamo avverso le decisioni di diniego al rilascio del nulla osta di cui al comma 1-ter si propone nei termini e nelle forme previste dagli articoli 17, 18 e 19".


Art. 19.

        1. Dopo l'articolo 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è inserito il seguente:

        "Art. 33-‰á1bis.- (Valore abilitante del superamento degli esami di Stato). - 1. Coloro i quali, ancorché ammessi con qualunque riserva o sospensiva, abbiano effettivamente sostenuto e superato l'esame di Stato di cui all'articolo 33, sono abilitati all'esercizio della professione di psicologo".

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 33- bis della legge 18 febbraio 1989, n. 56, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai soggetti che hanno superato l'esame di Stato, ivi previsto, prima della data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 20.

        1. Sono ritenute valide a tutti gli effetti le iscrizioni agli albi regionali e provinciali di cui all'articolo 4 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, confermate alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 21.

        1. Alla data di entrata in vigore della presente legge le nuove iscrizioni agli albi di cui all'articolo 4 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, sono sospese, in ciascuna regione o provincia, fino all'elezione del relativo consiglio dell'ordine.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni consiglio dell'ordine regionale o provinciale in carica provvede ad assegnare ciascun iscritto all'albo a uno dei tre elenchi di cui all'articolo 4 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, ed a convocare le elezioni del consiglio che subentra secondo le modalità previste agli articoli 12, 20, 21 e 22 della stessa legge n. 56 del 1989, come modificata dalla presente legge.
        3. In caso di decadenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale in carica ed ove le disposizioni di cui al comma 2 non siano state attuate, il presidente del tribunale del capoluogo della relativa regione o provincia autonoma nomina un commissario straordinario, il quale sostituisce il consiglio dell'ordine e ne assume i poteri fino all'insediamento del nuovo consiglio che subentra ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificata dalla presente legge, limitatamente alle funzioni a ciò necessarie.


Art. 22.

        1. In deroga all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, sono autorizzati all'esercizio della psicoterapia gli iscritti agli albi degli psicologi e dei medici chirurghi che ne abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 35 della medesima legge n. 56 del 1989, e gli iscritti agli stessi albi che abbiano completato un corso quadriennale presso uno dei centri privati riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 56 del 1989. Gli effetti di tali riconoscimenti cessano per detti istituti con il completamento dell'ultimo corso di specializzazione attivato alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. L'esercizio della psicoterapia è altresì consentito agli psicologi e ai medici chirurghi iscritti ai rispettivi albi regionali o provinciali, i quali dichiarino, sotto la propria responsabilità, di avere acquisito, alla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica formazione professionale in psicoterapia, con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, che deve essere almeno triennale, e producano il curriculum scientifico e professionale, documentando l'esercizio della professione psicoterapeutica per almeno due anni.
        3. Gli ordini professionali stabiliscono la validità e la congruenza dei percorsi formativi di cui al comma 2, e della relativa documentazione.
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nelle regioni o province ove hanno sede ordini degli psicologi e dei medici chirurghi, sino alla scadenza del periodo di cinque anni a decorrere dalla nomina delle commissioni di cui all'articolo 12, comma 2, lettera l-bis), della legge 18 febbraio 1989, n. 56, introdotta dall'articolo 10, comma 3, della presente legge.
        5. Il reclamo avverso le decisioni di diniego adottate in applicazione del presente articolo si propone nei termini e nelle forme previsti dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.


Art. 23.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dei fondi a disposizione degli ordini regionali e provinciali degli psicologi istituiti ai sensi e per gli effetti della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificata dalla presente legge.

Art. 24.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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