XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 331
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Definizione della professione di
psicologo). - 1. La professione di psicologo comprende
l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento in ambito
psicologico per la prevenzione, la diagnosi, le attività di
abilitazione e riabilitazione, di sostegno e di terapia
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle
comunità. L'ambito della professione di psicologo si estende
alle attività di sperimentazione, ricerca e didattica connesse
agli strumenti conoscitivi e di intervento utilizzati.
2. E' riservata esclusivamente agli psicologi la
somministrazione di test psicologici al di fuori di ogni
contesto psichiatrico o psicoterapeutico".
Art. 2.
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
"2. Le commissioni per l'esame di Stato sono
costituite in tutte le regioni o province in cui ha sede
l'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Ogni
commissione è composta da sette membri, sei dei quali nominati
dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa designazione vincolante da parte degli
ordini regionali o provinciali degli psicologi, ed uno
nominato direttamente dal Ministro stesso. I nominativi di
tali membri devono essere attinti da elenchi regionali
appositamente istituiti, nei quali possono essere inseriti gli
iscritti all'albo professionale da almeno tre anni".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, sono inseriti i seguenti:
"2-‰á1bis. Gli esami di Stato consistono in una
prova scritta vertente su argomenti scientifici di psicologia,
una prova pratica concernente gli strumenti di interesse
professionale di cui all'articolo 1, nonché una prova orale
relativa agli argomenti delle prove scritta e pratica
integrata da argomenti etico-giuridici attinenti alla
professione di psicologo.
2-‰á1ter. Gli esami di Stato hanno luogo ogni
anno in due sessioni, indette con ordinanza del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Lo svolgimento
delle prove d'esame è disciplinato con apposito regolamento
emanato dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentito il parere obbligatorio e
vincolante del consiglio della Federazione nazionale degli
ordini degli psicologi di cui all'articolo 28 della presente
legge".
3. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
"3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in
psicologia che abbiano effettuato il tirocinio pratico ai
sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239".
4. Il regolamento di cui al comma 2-ter
dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
introdotto dal comma 2 del presente articolo, deve essere
emanato entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. L'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Esercizio dell'attività psicoterapeutica).
- 1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è
subordinato allo svolgimento di uno specifico tirocinio di
formazione personale e professionale che deve essere acquisita
presso i centri pubblici o privati di cui al comma 2 nel
quadro di corsi almeno quadriennali alla cui frequenza sono
ammessi gli iscritti ai rispettivi albi ed i laureati in
psicologia o in medicina e chirurgia. Sono altresì autorizzati
all'esercizio della psicoterapia coloro che abbiano conseguito
il diploma rilasciato dalle scuole universitarie di
specializzazione in psicologia clinica ed in psichiatria.
2. I centri privati e pubblici di formazione in
psicoterapia devono essere iscritti, in ogni regione o
provincia, al registro istituito presso l'ordine degli
psicologi, o al registro istituito presso l'ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, ovvero a entrambi. Sia per gli
psicologi che per i medici, la scelta del centro autorizzato,
nel quale ricevere la formazione in psicoterapia, è libera e
non vincolata dall'iscrizione di tale centro al registro
regionale o provinciale del proprio ordine.
3. L'iscrizione dei centri di cui al comma 2 nei
registri di cui al medesimo comma è subordinata al giudizio di
commissioni permanenti costituite presso ciascun ordine
professionale e composte da undici membri designati dai
rispettivi consigli degli ordini regionali o provinciali. Le
istanze per l'iscrizione sono valutate dalle commissioni
preposte entro il termine perentorio di tre mesi dal relativo
inoltro; decorso inutilmente tale termine, l'istanza di
iscrizione si intende accolta.
4. Ogni cinque anni la commissione di cui al comma 3
dispone un controllo della sussistenza dei requisiti sulla
base dei quali era stata concessa ogni singola iscrizione;
questa può essere revocata qualora, in tale o in altra
circostanza, la commissione valuti che detti requisiti siano
venuti meno.
5. Il reclamo avverso le decisioni di diniego
assunte in applicazione del comma 4 del presente articolo si
propone nei termini e nelle forme previste dagli articoli 17,
18 e 19 della presente legge".
Art. 4.
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
"1. Sono istituiti gli albi degli psicologi in ogni
regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Ogni
albo è suddiviso in tre elenchi ove sono indicati,
rispettivamente:
a) coloro che esercitano la professione di
psicologo in qualità di pubblici dipendenti;
b) i docenti e ricercatori universitari ed i
dipendenti degli enti statali e parastatali di ricerca;
c) coloro che, avendo i titoli richiesti, non
rientrano nei casi di cui alle lettere a) e
b)".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è inserito il seguente:
"1-‰á1bis. Gli iscritti di cui alla lettera
c) del comma 1 devono presentare una dichiarazione, resa
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, in cui attestino di non esercitare la
professione in alcuna pubblica amministrazione".
Art. 5.
1. L'articolo 5 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Istituzione degli ordini degli psicologi e
della Federazione nazionale degli ordini degli psicologi). -
1. In ogni regione e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano gli iscritti agli albi degli psicologi costituiscono i
rispettivi ordini.
2. L'insieme degli ordini regionali e provinciali di
cui al comma 1 costituisce la Federazione nazionale degli
ordini degli psicologi".
Art. 6.
1. L'articolo 6 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Istituzione di albi e ordini provinciali).
- 1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una
regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno
duecento iscritti residenti in una provincia o in più province
diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro
contigue, possono essere istituiti un nuovo albo e un nuovo
ordine provinciali.
2. L'istituzione di cui al comma 1 avviene con
decreto del Ministro della giustizia, previo parere vincolante
del consiglio della Federazione nazionale degli ordini.
3. Al consiglio dell'ordine provinciale o
interprovinciale istituito ai sensi dei commi 1 e 2, si
applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente
legge per i consigli degli ordini regionali o provinciali".
Art. 7.
1. L'articolo 8 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Modalità di iscrizione all'albo). - 1.
Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in
carta da bollo al consiglio dell'ordine regionale o
provinciale, allegando le attestazioni o certificazioni dei
requisiti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2, nonché le
ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della
tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi
professionali. Per i primi cinque anni successivi all'esame di
Stato, la tassa di iscrizione all'albo è ridotta del 50 per
cento.
2. I pubblici dipendenti devono provare se è loro
consentito, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'esercizio
della libera professione; a tale scopo è considerata prova
valida solo il relativo nulla-osta dell'ente da cui dipendono.
Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo
annotazione con la relativa motivazione".
Art. 8.
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale
provvede all'iscrizione entro due mesi dal ricevimento delle
domande. Sulla base della relativa autocertificazione, il
consiglio assegna l'interessato a uno dei tre elenchi di cui
all'articolo 4, o delibera l'eventuale spostamento
dell'assegnazione da un elenco all'altro per mutate condizioni
lavorative".
Art. 9.
1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
"4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome,
nome, luogo e data di nascita, residenza, nonché specifica
dell'assegnazione a uno dei tre elenchi previsti dall'articolo
4. Per i pubblici dipendenti è altresì obbligatoria
l'annotazione dell'autorizzazione o del diniego, da parte
dell'ente da cui dipendono, a esercitare la libera
professione".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18
febbraio 1989, n. 56, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è aggiunto il seguente:
"4-‰á1bis. Agli albi degli psicologi e dei medici
chirurghi è allegato un elenco aggiuntivo nel quale sono
riportati i nominativi degli iscritti ai rispettivi albi
abilitati all'esercizio della psicoterapia ai sensi degli
articoli 3 e 35".
Art. 10.
1. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: "il
consiglio regionale o provinciale dell'ordine", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "il consiglio
dell'ordine regionale o provinciale".
2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
"1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale
è composto da sette membri nel caso in cui il numero degli
iscritti sia inferiore a duecento, da nove membri nel caso in
cui il numero degli iscritti sia compreso fra duecento e
cinquecento, da undici membri nel caso in cui il numero degli
iscritti sia compreso fra cinquecentouno e mille, e da
quindici membri nel caso in cui il numero degli iscritti sia
superiore a mille. I componenti il consiglio devono essere
eletti fra gli iscritti all'albo, ai sensi della presente
legge. All'interno del consiglio dell'ordine provinciale o
regionale la proporzione numerica tra i consiglieri che al
momento dell'elezione risultano assegnati ai diversi elenchi
in cui è suddiviso l'albo deve comunque corrispondere alla
proporzione numerica esistente fra tutti gli iscritti, così
come sono assegnati agli elenchi stessi; è comunque garantita
la presenza nel consiglio di almeno un rappresentante di
ciascun elenco, in persona di colui che ha ricevuto il più
elevato numero di voti. Il consiglio dura in carica tre anni
dalla data della proclamazione. Ciascuno dei consiglieri non
può ricoprire la carica per più di due volte consecutive".
3. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'articolo 12
della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è aggiunta la
seguente:
"l-bis) stabilisce, attenendosi alle linee guida
fissate dal consiglio della Federazione nazionale degli
ordini, i criteri per l'ammissione al registro dei centri
privati di formazione in psicoterapia e per la tenuta di
questo, e nomina, entro il termine perentorio di tre mesi dal
proprio insediamento, la commissione prevista dall'articolo 3
per la valutazione delle istanze".
Art. 11.
1. L'articolo 14 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Riunione del consiglio dell'ordine
regionale o provinciale). - 1. Il consiglio dell'ordine
regionale o provinciale è convocato dal presidente almeno una
volta ogni due mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti
la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi
membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo.
2. Il verbale della riunione non ha carattere
riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del
presidente ed è sottoscritto da entrambi".
Art. 12.
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
"2. La notificazione all'interessato avviene, a cura
del segretario, ai sensi dell'articolo 136 del codice di
procedura civile, ovvero tramite l'ufficiale giudiziario".
2. Il comma 8 dell'articolo 20 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
"8. L'elettore ritira la scheda, la compila in
segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, che
provvede ad introdurla nell'urna elettorale riservata
all'elenco di appartenenza dell'elettore di cui al comma 1
dell'articolo 4. Sono nulle le preferenze riguardanti non
appartenenti all'elenco dell'elettore".
Art. 13.
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
"1. I componenti del seggio elettorale sono almeno
quattro e sono scelti dal consiglio dell'ordine o dal
commissario, tra coloro che ne abbiano fatto domanda almeno
tre giorni prima dell'apertura delle votazioni; uno dei
componenti ricopre l'incarico di presidente del seggio, uno
quello di vicepresidente, gli altri quello di scrutatore".
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 22 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il
maggior numero di voti; il computo si effettua secondo quanto
previsto dal comma 1 dell'articolo 4, dal comma 2
dell'articolo 8 e dal comma 1 dell'articolo 12.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per
qualsiasi causa sono sostituiti da coloro che per minor numero
di voti ricevuti seguono immediatamente nella graduatoria dei
risultati della votazione; per tale computo si applica il
comma 3".
3. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
"2. I risultati delle elezioni sono comunicati,
inoltre, al consiglio della Federazione nazionale degli
ordini, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al
procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il
consiglio dell'ordine regionale o provinciale".
Art. 14.
1. L'articolo 24 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Adunanza del consiglio dell'ordine
regionale o provinciale. Cariche). - 1. Il presidente del
consiglio dell'ordine regionale o provinciale uscente o il
commissario di cui all'articolo 16, entro venti giorni dalla
proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del
consiglio dell'ordine regionale o provinciale e li convoca per
l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più
anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del
vicepresidente, del segretario e del tesoriere.
2. Dell'elezione di cui al comma 1 è data
comunicazione al consiglio della Federazione nazionale degli
ordini e al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli
adempimenti di cui all'articolo 25.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio
dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei
componenti. Se il presidente o il vicepresidente ne sono
impediti, ne fa le veci il consigliere più anziano per età.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei voti, includendo nel computo le astensioni.
5. In caso di parità dei voti prevale, in materia
disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto
sottoposto al procedimento; in tutte le altre materie prevale
il voto del presidente, che ha facoltà di votare per
ultimo".
Art. 15.
1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
"1. All'iscritto all'albo che si renda colpevole di
abuso o mancanza nell'esercizio della professione, o che
comunque si comporti in modo non conforme alla dignità e al
decoro della professione, a seconda della gravità del fatto,
può essere inflitta da parte del consiglio dell'ordine
regionale o provinciale una delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione dall'esercizio professionale,
ovunque esso sia praticato, per un periodo non inferiore ad un
mese e non superiore a un anno;
d) radiazione".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge 18
febbraio 1989, n. 56, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è inserito il seguente:
"1-‰á1bis. Le sanzioni di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 possono essere inflitte dal
consiglio dell'ordine regionale o provinciale anche quando la
condotta contestata all'iscritto non sia esplicitamente
contemplata nel codice deontologico di cui all'articolo 28,
comma 8, lettera c)".
3. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 18 febbraio
1989, n. 56, è abrogato.
Art. 16.
1. L'articolo 28 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 28. - (Federazione nazionale degli ordini). -
1. La Federazione nazionale degli ordini, di seguito
denominata "Federazione", è composta dai presidenti degli
ordini regionali e provinciali.
2. La Federazione elegge, al suo interno, il
consiglio nazionale, composto di nove membri, che dura in
carica tre anni; ciascuno dei consiglieri non può ricoprire la
carica per più di due volte consecutive.
3. L'elezione del consiglio nazionale avviene a
scrutinio segreto: ciascun presidente dispone di un voto per
ogni mille iscritti, o loro frazione, al rispettivo albo e
riceve una scheda per ogni voto di sua spettanza; in ciascuna
scheda non possono essere apposti più di tre nominativi.
4. Il presidente più anziano convoca il consiglio
nazionale entro il termine perentorio di un mese
dall'elezione.
5. Nella prima seduta il consiglio nazionale elegge,
al suo interno, un presidente, un vicepresidente, un
segretario ed un tesoriere.
6. Il presidente del consiglio nazionale ha la
rappresentanza della Federazione ed esercita le attribuzioni
conferitegli dalla presente legge o da altre disposizioni
ovvero dalla Federazione.
7. In caso di impedimento il presidente è sostituito
dal vicepresidente.
8. La Federazione emana un regolamento interno per
il proprio funzionamento ed esercita, in proprio o attraverso
il consiglio nazionale, le seguenti attribuzioni:
a) elabora le linee guida a cui gli ordini
regionali e provinciali devono attenersi nella redazione dei
propri regolamenti interni e nell'applicazione su base
regionale e provinciale delle leggi e di tutte le altre
disposizioni concernenti la professione;
b) provvede all'ordinaria e straordinaria
amministrazione della Federazione, ne cura il patrimonio
mobiliare e immobiliare, provvede alla redazione annuale dei
bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
c) predispone ed aggiorna il codice deontologico
vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone
all'approvazione degli stessi iscritti tramite
referendum;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle
disposizioni concernenti la professione, relativamente alle
questioni di rilevanza nazionale;
e) designa, a richiesta, i rappresentanti della
professione negli enti e nelle commissioni a livello
nazionale;
f) cura la rappresentanza della professione presso
gli organismi culturali e politici nazionali e sovranazionali
ed esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici o privati
ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di
istituzioni che operano nell'ambito della formazione
professionale;
g) propone le tabelle delle tariffe professionali
minime e massime e delle indennità, nonché i criteri per il
rimborso delle spese, da approvare con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della
sanità;
h) determina i contributi annuali da corrispondere
agli ordini da parte degli iscritti agli albi professionali,
nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri
sulla liquidazione delle parcelle dei professionisti;
determina, inoltre, la quota percentuale dei contributi
annuali dovuta dagli ordini alla Federazione. I contributi e
le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per
coprire le spese per una regolare gestione degli ordini
regionali e provinciali".
2. La Federazione nazionale degli ordini di cui
all'articolo 28 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è convocata per
la prima volta dal Ministro della giustizia entro il termine
perentorio di tre mesi dal completamento delle procedure
elettorali relative ai consigli degli ordini regionali e
provinciali di cui alla medesima legge n. 56 del 1989, come
modificata dalla presente legge. L'elezione del consiglio
nazionale da parte della Federazione nazionale deve avvenire
nella seduta di insediamento della Federazione.
Art. 17.
1. L'articolo 30 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 30. - (Equipollenza dei titoli). - 1.
All'esame di Stato di cui all'articolo 2 possono partecipare
altresì i possessori di laurea o di titoli equivalenti o
superiori in psicologia, conseguiti presso istituzioni
universitarie straniere che siano riconosciute, con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di particolare rilevanza scientifica sul piano
internazionale, anche se i possessori di tali titoli non
abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia
conseguita nelle università italiane".
Art. 18.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge 18
febbraio 1989, n. 56, sono aggiunti i seguenti:
"1-‰á1bis. All'esame di Stato di cui all'articolo
2 sono ammessi anche coloro che, alla data dell'11 marzo 2000,
abbiano conseguito la laurea da almeno cinque anni in materie
diverse dalla psicologia e che dichiarino e documentino di
aver conseguito una formazione, almeno quadriennale, in
un'area della psicologia presso enti privati o pubblici e di
aver svolto successivamente, per almeno due anni, in modo
preminente e continuativo, un'attività professionale
corrispondente a tale formazione.
1-‰á1ter. Gli ordini regionali e provinciali
degli psicologi, in conformità ai criteri generali stabiliti
dalla Federazione nazionale degli ordini, accertano la
validità e la congruenza dei percorsi formativi e delle
esperienze di cui al comma 1-bis e la relativa
documentazione, rilasciando agli interessati, in caso di esito
positivo, un nulla osta per l'ammissione agli esami di
Stato.
1-‰á1quater. Il reclamo avverso le decisioni di
diniego al rilascio del nulla osta di cui al comma 1-ter
si propone nei termini e nelle forme previste dagli articoli
17, 18 e 19".
Art. 19.
1. Dopo l'articolo 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
è inserito il seguente:
"Art. 33-‰á1bis.- (Valore abilitante del
superamento degli esami di Stato). - 1. Coloro i quali,
ancorché ammessi con qualunque riserva o sospensiva, abbiano
effettivamente sostenuto e superato l'esame di Stato di cui
all'articolo 33, sono abilitati all'esercizio della
professione di psicologo".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 33- bis della
legge 18 febbraio 1989, n. 56, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, si applicano ai soggetti che hanno superato
l'esame di Stato, ivi previsto, prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 20.
1. Sono ritenute valide a tutti gli effetti le iscrizioni
agli albi regionali e provinciali di cui all'articolo 4 della
legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificato dall'articolo 4
della presente legge, confermate alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 21.
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge le
nuove iscrizioni agli albi di cui all'articolo 4 della legge
18 febbraio 1989, n. 56, come modificato dall'articolo 4 della
presente legge, sono sospese, in ciascuna regione o provincia,
fino all'elezione del relativo consiglio dell'ordine.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ogni consiglio dell'ordine regionale o
provinciale in carica provvede ad assegnare ciascun iscritto
all'albo a uno dei tre elenchi di cui all'articolo 4 della
legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificato dall'articolo 4
della presente legge, ed a convocare le elezioni del consiglio
che subentra secondo le modalità previste agli articoli 12,
20, 21 e 22 della stessa legge n. 56 del 1989, come modificata
dalla presente legge.
3. In caso di decadenza del consiglio dell'ordine
regionale o provinciale in carica ed ove le disposizioni di
cui al comma 2 non siano state attuate, il presidente del
tribunale del capoluogo della relativa regione o provincia
autonoma nomina un commissario straordinario, il quale
sostituisce il consiglio dell'ordine e ne assume i poteri fino
all'insediamento del nuovo consiglio che subentra ai sensi
della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come modificata dalla
presente legge, limitatamente alle funzioni a ciò
necessarie.
Art. 22.
1. In deroga all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989,
n. 56, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge,
sono autorizzati all'esercizio della psicoterapia gli iscritti
agli albi degli psicologi e dei medici chirurghi che ne
abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 35
della medesima legge n. 56 del 1989, e gli iscritti agli
stessi albi che abbiano completato un corso quadriennale
presso uno dei centri privati riconosciuti ai sensi
dell'articolo 3 della citata legge n. 56 del 1989. Gli effetti
di tali riconoscimenti cessano per detti istituti con il
completamento dell'ultimo corso di specializzazione attivato
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'esercizio della psicoterapia è altresì consentito
agli psicologi e ai medici chirurghi iscritti ai rispettivi
albi regionali o provinciali, i quali dichiarino, sotto la
propria responsabilità, di avere acquisito, alla data di
entrata in vigore della presente legge, una specifica
formazione professionale in psicoterapia, con l'indicazione
delle sedi, dei tempi e della durata, che deve essere almeno
triennale, e producano il curriculum scientifico e
professionale, documentando l'esercizio della professione
psicoterapeutica per almeno due anni.
3. Gli ordini professionali stabiliscono la validità e la
congruenza dei percorsi formativi di cui al comma 2, e della
relativa documentazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
nelle regioni o province ove hanno sede ordini degli psicologi
e dei medici chirurghi, sino alla scadenza del periodo di
cinque anni a decorrere dalla nomina delle commissioni di cui
all'articolo 12, comma 2, lettera l-bis), della legge 18
febbraio 1989, n. 56, introdotta dall'articolo 10, comma 3,
della presente legge.
5. Il reclamo avverso le decisioni di diniego adottate in
applicazione del presente articolo si propone nei termini e
nelle forme previsti dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 18
febbraio 1989, n. 56.
Art. 23.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede a carico dei fondi a disposizione degli
ordini regionali e provinciali degli psicologi istituiti ai
sensi e per gli effetti della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
come modificata dalla presente legge.
Art. 24.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.