XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 328




        Onorevoli Colleghi! - E' a tutti noto che la vendita di una molteplice varietà di prodotti e servizi viene realizzata attraverso presentazione, al di fuori dei locali commerciali, prevalentemente presso il domicilio dei privati consumatori. Questo tipo di vendita è attualmente disciplinato dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, che ha recepito la direttiva del Consiglio 85/577/CEE sui contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (articoli 18 e 19).
        Con particolare riferimento al diritto di ripensamento e al relativo foro competente, esistono due clausole contrattuali non derogabili, di cui la prima dà al consumatore il diritto di annullare unilateralmente e senza alcun aggravio il contratto sottoscritto, mentre la seconda prevede, per le eventuali controversie inerenti all'applicazione di detta facoltà, la competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
        Tutte le citate disposizioni appaiono chiaramente finalizzate a garantire una efficace tutela del consumatore. Grosse lacune esistono però nella regolamentazione del rapporto intercorrente tra le società che esercitano la vendita a domicilio e i loro incaricati a promuovere la conclusione dei relativi contratti con i privati consumatori.
        Salvo il caso dell'incaricato dipendente subordinato il cui rapporto è regolato dalle norme, disposizioni e accordi economici collettivi del lavoro dipendente, nulla è infatti contemplato per il rapporto con gli altri incaricati che non rientrano tra i lavoratori subordinati.
        Tale carenza normativa assume particolare significato se si pensa alla diffusione che sta avendo questa forma di commercio sia nel nostro Paese che negli altri della Unione europea; si tratta di una di quelle professionalità emergenti che trovano le proprie origini, oltre che nel dinamismo della domanda e dell'offerta di mercato di certi particolari prodotti e servizi, anche nella crisi occupazionale che caratterizza il periodo storico contemporaneo.
        Le statistiche indicano un numero elevato di "dimostratori domestici".
        Se si ha occasione di consultare riviste finanziarie specializzate, si può verificare quanto il problema interessa anche gli operatori finanziari ed è oggetto di attento studio per le ricerche di mercato.
        All'estero, specialmente negli Stati Uniti d'America e, per quanto riguarda l'Europa, in Francia, si è già da tempo pervenuti ad una precisa definizione dei soggetti che esercitano la vendita "porta a porta". Esiste inoltre la risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 1984, conseguente alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Comitato permanente dell'occupazione, che indica tra le iniziative da adottarsi da parte degli Stati membri: "la ricerca di nuove figure professionali, una severa lotta al lavoro nero anche mediante obblighi nettamente meno rigidi di quelli correntemente imposti in alcuni Stati per coloro che svolgono un'attività". Questo prefigura la possibilità di una legittimazione e regolamentazione di attività lavorative contestuali, in specie le attività marginali rispetto alla condizione principale.
        La presente proposta di legge, che non prevede oneri a carico dello Stato, e quindi non richiede copertura finanziaria, ha le finalità peculiarmente sociali di seguito indicate:

            a) assicurare a quei soggetti che svolgono o intendono svolgere l'attività di promozione di contratti di vendita a domicilio, in maniera professionale e permanente pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, la giusta tutela previdenziale ed un corretto inquadramento tributario;

            b) legittimare l'operato di coloro che svolgono o intendono dedicarsi a tale attività senza obblighi contrattuali nei confronti delle ditte esercenti la vendita a domicilio e di coloro che, pur avendo un altro rapporto di lavoro subordinato anche part-time o essendo in quiescenza, hanno necessità di svolgere tale attività per un completo soddisfacimento dei propri bisogni e di quelli della famiglia; anche a questi viene fatto obbligo di corrispondere allo Stato l'equivalente gettito tributario;

            c) disciplinare per tutte e due le suddette categorie di operatori, che vengono definiti "fiduciari di vendita a domicilio", il contenuto del contratto che li lega alla casa affidante.

        L'articolo 1 individua le caratteristiche generali e l'articolazione di questo operatore commerciale, il fiduciario di vendita a domicilio, il quale viene definito come colui che ha l'incarico di promuovere, stabilmente o occasionalmente, senza vincolo di subordinazione, per conto di ditte esercenti la vendita a domicilio, la conclusione di contratti presso privati consumatori. Da questa definizione scaturisce la regolamentazione previdenziale e fiscale per quanti aspirano all'esercizio di questa professione o la esercitano già.
        L'articolo 2 indica i princìpi cui dovrà essere improntato il rapporto fra una o più ditte affidanti ed il fiduciario di vendita a domicilio, che dovrà essere sempre regolamentato per iscritto.
        Si ritiene che le motivazioni sinteticamente esposte siano sufficienti ad illustrare il contenuto dell'articolato che si sottopone all'esame del Parlamento; ci si augura pertanto che la presente proposta di legge trovi al più presto approvazione.




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