XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 328
Onorevoli Colleghi! - E' a tutti noto che la vendita di
una molteplice varietà di prodotti e servizi viene realizzata
attraverso presentazione, al di fuori dei locali commerciali,
prevalentemente presso il domicilio dei privati consumatori.
Questo tipo di vendita è attualmente disciplinato dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, che ha recepito la
direttiva del Consiglio 85/577/CEE sui contratti negoziati al
di fuori dei locali commerciali, e dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 (articoli 18 e 19).
Con particolare riferimento al diritto di ripensamento e
al relativo foro competente, esistono due clausole
contrattuali non derogabili, di cui la prima dà al consumatore
il diritto di annullare unilateralmente e senza alcun aggravio
il contratto sottoscritto, mentre la seconda prevede, per le
eventuali controversie inerenti all'applicazione di detta
facoltà, la competenza territoriale del giudice del luogo di
residenza o domicilio del consumatore.
Tutte le citate disposizioni appaiono chiaramente
finalizzate a garantire una efficace tutela del consumatore.
Grosse lacune esistono però nella regolamentazione del
rapporto intercorrente tra le società che esercitano la
vendita a domicilio e i loro incaricati a promuovere la
conclusione dei relativi contratti con i privati
consumatori.
Salvo il caso dell'incaricato dipendente subordinato il
cui rapporto è regolato dalle norme, disposizioni e accordi
economici collettivi del lavoro dipendente, nulla è infatti
contemplato per il rapporto con gli altri incaricati che non
rientrano tra i lavoratori subordinati.
Tale carenza normativa assume particolare significato se
si pensa alla diffusione che sta avendo questa forma di
commercio sia nel nostro Paese che negli altri della Unione
europea; si tratta di una di quelle professionalità emergenti
che trovano le proprie origini, oltre che nel dinamismo della
domanda e dell'offerta di mercato di certi particolari
prodotti e servizi, anche nella crisi occupazionale che
caratterizza il periodo storico contemporaneo.
Le statistiche indicano un numero elevato di "dimostratori
domestici".
Se si ha occasione di consultare riviste finanziarie
specializzate, si può verificare quanto il problema interessa
anche gli operatori finanziari ed è oggetto di attento studio
per le ricerche di mercato.
All'estero, specialmente negli Stati Uniti d'America e,
per quanto riguarda l'Europa, in Francia, si è già da tempo
pervenuti ad una precisa definizione dei soggetti che
esercitano la vendita "porta a porta". Esiste inoltre la
risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 1984,
conseguente alla comunicazione della Commissione al Consiglio
e al Comitato permanente dell'occupazione, che indica tra le
iniziative da adottarsi da parte degli Stati membri: "la
ricerca di nuove figure professionali, una severa lotta al
lavoro nero anche mediante obblighi nettamente meno rigidi di
quelli correntemente imposti in alcuni Stati per coloro che
svolgono un'attività". Questo prefigura la possibilità di una
legittimazione e regolamentazione di attività lavorative
contestuali, in specie le attività marginali rispetto alla
condizione principale.
La presente proposta di legge, che non prevede oneri a
carico dello Stato, e quindi non richiede copertura
finanziaria, ha le finalità peculiarmente sociali di seguito
indicate:
a) assicurare a quei soggetti che svolgono o
intendono svolgere l'attività di promozione di contratti di
vendita a domicilio, in maniera professionale e permanente pur
in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, la giusta
tutela previdenziale ed un corretto inquadramento
tributario;
b) legittimare l'operato di coloro che svolgono o
intendono dedicarsi a tale attività senza obblighi
contrattuali nei confronti delle ditte esercenti la vendita a
domicilio e di coloro che, pur avendo un altro rapporto di
lavoro subordinato anche part-time o essendo in
quiescenza, hanno necessità di svolgere tale attività per un
completo soddisfacimento dei propri bisogni e di quelli della
famiglia; anche a questi viene fatto obbligo di corrispondere
allo Stato l'equivalente gettito tributario;
c) disciplinare per tutte e due le suddette
categorie di operatori, che vengono definiti "fiduciari di
vendita a domicilio", il contenuto del contratto che li lega
alla casa affidante.
L'articolo 1 individua le caratteristiche generali e
l'articolazione di questo operatore commerciale, il fiduciario
di vendita a domicilio, il quale viene definito come colui che
ha l'incarico di promuovere, stabilmente o occasionalmente,
senza vincolo di subordinazione, per conto di ditte esercenti
la vendita a domicilio, la conclusione di contratti presso
privati consumatori. Da questa definizione scaturisce la
regolamentazione previdenziale e fiscale per quanti aspirano
all'esercizio di questa professione o la esercitano già.
L'articolo 2 indica i princìpi cui dovrà essere improntato
il rapporto fra una o più ditte affidanti ed il fiduciario di
vendita a domicilio, che dovrà essere sempre regolamentato per
iscritto.
Si ritiene che le motivazioni sinteticamente esposte siano
sufficienti ad illustrare il contenuto dell'articolato che si
sottopone all'esame del Parlamento; ci si augura pertanto che
la presente proposta di legge trovi al più presto
approvazione.